CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 28707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.21743/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello di Ancona n. 6 48 /202 0 depositato il13/ 01 /202 0 . Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento di una società di manifatture durato dal 2005 al 2019. Ricorrenti nel processo di equa riparazione sono alcune lavoratrici che,in sede di riparto finale, avevano ottenuto 2di 4 – 21743 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. meno del 16% del loro credito residuo. In fase ingiuntiva veniva rico- nosciuto un indennizzo di € 2.800,00 ciascuno . Il giudizio di opposi- zione promosso dal Ministero della giustizia si concludeva conla riforma parziale del provvedimento monitorio e la diminuzione dell’entità dell’indennizzo. Ricorronoin cassazione le lavoratrici con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in rela- zione agli artt. 6 cedu prot. 1, 111 e 117 cost.,che il valore della causa sia stato identificato non nel credito ammesso al passivo, bensì ne l credito residuodopo l’intervento del fondo di garanzia dell’Inps. Ilsecondo motivo censura ex artt. 2bis co. 1 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che, assu nto il valore della causa pari al credito residuo,si siano accordate loro somme inferiori al minimo contemplato dalla legge. 2. –I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Censu- rata è in particolarela seguente parte del provvedimento: «nella fatti- specie in esame - in cui il versamento in favore delle lavoratrici degli importi richiesti per Tfr e per le ultime tre mensilità è intervenuto in data antecedente al maturare della durata irragionevole […], con con- seguente riduzione della pretesa azionata in sede fallimentare dalle medesime lavoratrici -la valutazione equitativa del pregiudizio sofferto [deve] essere operata in relazione alla pretesa creditoria nella misura risultante non solo a seguito del parziale soddisfacimento del credito conseguente al versamento da parte dell’Inps, fondo di garanzia, ma anche in ragione del corrispondente accertamento circa il minor credito risultante dallo stato passivo per effetto della surroga dell’Inps. Ne de- riva la possibilità di liquidare l’indennizzo, in considerazione del 3di 4 – 21743 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, attraverso il riconoscimento di importi inferiori a quello minimo indicato dall'art. 2bis co. 1 l. 89/2001, e ciò avuto riguardo alla condizione di lavoratrici dipendenti delle richiedenti, va- lutata unitamente alla esigenza di evitare sovracompensazioni, o co- munque nei limiti di quanto fatto oggetto di accertamento ai sensi del citato art. 2-bis co. 3 l. 89/2001». La censura del ricorrente s’indirizza in particolare contro l’assunto che ilvalore della causa, in caso di lavoratore ammesso al passivo fal- limentare, debba assumersi pari alla somma residua successivamente all’intervento del fondo di garanzia dell’Inps, paricioè al credito residuo dopo la chiusura della procedura fallimentare. 3. -I due motivi non sono fondati e vanno rigettati . In linea generale va ricordato che ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del cre- ditore(cfr. tra le varie, Cass. 5757/2023). Tuttavia, nel caso di specie riveste un profilo decisivo la circostanza –accertata dal giudice di merito - c he il F ondo di G aranzia dell’Inps (con versamento alle lavoratrici degli importi richiesti per Tfr e per le ultime tre mensilità) è intervenuto entro il periodo di durata ragione- voledel processo . In tal caso l a determinazione dell’equo indennizzo rinviene il proprio parametro nell’entità delcredito residuo, rimasto in- soddisfatto al momento in cui comincia a maturare la durata non più ragionevole. In questo senso si aderisce a Cass. 22378/2023, cui si 4di 4 – 21743 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rinvia per le argomentazioni, basatesul fatto che nel periodo di ragio- nevole durata del processo presupposto non si ha diritto ad alcun in- dennizzo,per cui rilevante è non già il quantum del credito nel mede- simo periodo, bensì quello che residua allo scattare del periodo di du- rata non più ragionevole, al netto delle cifre già corrisposte. Ciò al fine di evitare il rischio disovracompensazioni. Pertanto,il provvedimento impugnato resiste alle censure fatte va- lere. 4. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono inevitabilmente la soc- combenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido lericorrenti a rimbor- sare al controricorrente le spese