CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14825/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 845/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla prestazione da parte di quest’ultimo di giuramento, accertato come falso dal giudicato penale, nell’ambito del giudizio civile promosso dal medesimo Corcovado per il pagamento di provvigioni e competenze di fine rapporto relative al contratto di agenzia intercorso fra le parti. Il Tribunale adito accolse la domanda, con condanna al pagamento della somma di Euro 25.811,66 oltre accessori, pari all’importo che l’attrice aveva dovuto pagare a causa della soccombenza determinata dal falso giuramento. Avverso detta sentenza propose appello il Corcovado. Con sentenza di data 23 dicembre 2019 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dal ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è del tutto priva di motivazione. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha preso posizione sulla questione se il Corcovado avrebbe comunque conseguito il bene della vita, a prescindere dal falso giuramento, o se quest’ultimo è stato determinante. Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il danno può essere solo il differenziale fra quello che è stato pagato e quello che comunque sarebbe stato pagato, indipendentemente dal falso giuramento. Con il quarto motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in violazione dell’art. 115, il giudice di merito non ha accertato se [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato lo stesso importo se il Corcovado si fosse rifiutato di prestare il giuramento. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il giudice ha omesso di valutare, al fine di quantificare il preteso danno, il documento 10 della controparte, e cioè la tabella A allegata alla perizia deposita il 16 luglio 2009. Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 14 gennaio 2020, ma ha omesso di depositare la relazione di notificazione (in calce al ricorso si dà atto della produzione della sola sentenza, ma non anche della relazione di notificazione), il cui deposito è prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.. La notifica del ricorso non rispetta la c.d. prova di resistenza, in quanto avvenuta la notificazione in data 18 maggio 2020, mentre il termine breve per impugnare, calcolato dalla pubblicazione della sentenza, scadeva il 21 febbraio 2020. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del