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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06379/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36469/2019 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3759/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 3759/2019, pubblicata in data 16.09.2019, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c.

2. Resiste il rag. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Questa la vicenda giudiziaria: - con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Rag. [OSCURATO:PERSONA] adiva l'autorità giudiziaria per ottenere la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione del credito compiuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente adduceva di vantare un credito nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la complessiva somma di C 9.552,70 in virtù di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza nell'aprile del 2016, sentenza poi appellata dallo stesso Palmieri. [OSCURATO:PERSONA].

Unito adduceva, inoltre, di aver agito esecutivamente nei confronti idell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al recupero coattivo del credito, notificando prima due atti di precetto, e poi procedendo a pignoramento presso terzi, incardinando la procedura avanti il Tribunale di Milano. - Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarava l'inefficacia nei confronti del Rag.

Unito dell'atto di cessione del credito compiuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. - L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello affidando il gravame ad otto motivi.

5. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata ha dichiarato l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l'appellante si era costituito in giudizio oltre il termine di 10 giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., osservando che l'appellante aveva tentato l'iscrizione telematica tempestivamente, il 26 marzo 2018, che essa veniva dapprima bloccata e poi rifiutata dalla cancelleria in quanto non in regola con il versamento di marche da bollo e con il contributo unificato.

Quindi il Palrnieri iscriveva la causa a ruolo tardivamente, il 26 aprile 2018, e solo alla prima udienza, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'appellato, chiedeva di essere rimesso in termini.

La corte d'appello dichiara improcedibile l'appello perché ritiene l'istanza intempestiva, in quanto depositata dopo il compimento dell'atto in relazione al quale l'autorizzazione era richiesta (l'iscrizione a ruolo).

Non giunge neppure ad esaminare il profilo, successivo nell'ordine di esame delle questioni preliminari, relativo alla esistenza o meno di una causa non imputabile alla parte atta a giustificare la rinnessione in termini.

Afferma che, a fronte del rifiuto di iscrivere a ruolo da parte della cancelleria, l'appellante avrebbe dovuto cautelarsi con l'immediata proposizione di una istanza di rimessione in termini, e non procedere ad una tardiva iscrizione a ruolo, a termini ormai scaduti, esponendosi ad una possibile declaratoria di improcedibilità anche d'ufficio, per poi solo all'udienza chiedere di essere rimesso in termini.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.347 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 e

5. Sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nel richiamare la giurisprudenza prevista per la remissione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. e che la tardività nell'iscrizione a ruolo sia da attribuire unicamente alla negligenza dell'ufficio giudiziario che ha rifiutato l'iscrizione.

Dà per giudizialmente accertato il fatto che il giudizio sia stato introdotto con citazione e iscrizione a ruolo tempestive, e che quest'ultima sia stata illegittimamente rifiutata dalla cancelleria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta una violazione di legge ex art. 360, primo comma numeri 3 e 5 c.p.c. in merito agli artt. 91 e 18 c.p.c. e all'art. 2901 c.c.

Sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di esaminare l'appello nel merito, sia quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, sia in relazione alle doglianze riguardanti la cessione del credito e l'infondatezza della revocatoria.

3. Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, e non si confronta con essa: la corte d'appello non procede neppure a verificare se, nel caso di specie, il rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria si poteva ritenere legittimo o meno.

Si ferma al profilo, preliminare, della verifica della tempestività dell'istanza di rimessione in termini, e la reputa intempestiva, in quanto effettuata solo in udienza, e non autonomamente e tempestivamente, ovvero prima di rinnovare il compimento dell'attività non portata a buon fine, ma solo a fronte della eccezione avversaria che aveva evidenziato l'intempestività della iscrizione a ruolo.

Il motivo non affronta affatto la questione preliminare, e contesta soltanto che fosse giustificato il rifiuto da parte della cancelleria di procedere all'iscrizione a ruolo.

Anche nel merito, peraltro, esso sarebbe infondato: nel caso in cui si sia incorsi in una decadenza dal deposito di un atto, nella specie quello di costituzione in appello, la condizione di decadenza impone di formulare l'eventuale istanza di rimessione in termini necessariamente con la costituzione in giudizio, perché altrimenti tale costituzione non può essere apprezzata dal giudice come determinata da una causa alla parte non imputabile.

Infatti, se si ritiene che il suo compimento non può essere preceduto da una istanza rivolta al giudice, perché il "contatto" con l'ufficio manca, essendo determinato dalla costituzione in giudizio, si deve ritenere che, per evitare che la costituzione avvenuta oltre il termine debba essere considerata avvenuta senza richiesta di rimessione in termini, è necessario che la parte formuli coevamente, cioè con atto allegato alla costituzione e in esso richiamato, l'istanza di rimessione in termini.

Va, infatti considerato, che l'art. 153 c.p.c. disciplina l'istanza di rimessione come istanza che si deve fare per il compimento dell'attività da cui si è decaduti e, dunque, prima di essa.

Se si compie l'attivRà come nella specie dopo il termine, occorre necessariamente aeriesane al giudice che dovrà apprezzare tale attività previa valutazione sull'opportunità di esercizio del potere di rimessione in termini.Non è possibile, dunque, se si compie l'attività oltre il termine perentorio, non postulare che essa dovrà essere apprezzata come compiuta nel presupposto che sussistessero le condizioni per la rimessione in termini.

Se, si ritiene, d'altro canto, che in una situazione come quella di cui è processo, il Palmieri comunque potesse rivolgere l'istanza ancorché tWA:Ltlyi. non costituito CI allora nuovamente laVcostituziope non sarebbeY icpcv...uk IAILtUmg-, suscettibile di rimessione in termini, perchebisognava chiederla -2,1‘" prima di compiere l'attività.

4. Il secondo motivo è del tutto inammissibile, oltre che infondato: lamenta sostanzialmente che la corte d'appello non sia entrata nel merito, esaminando l'eccezione di incompetenza territoriale nonché il merito della domanda.

Ma l'esame di tutti questi profili era precluso dalla pronuncia di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte c:ontroricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di conl:ributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36469/2019 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3759/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 3759/2019, pubblicata in data 16.09.2019, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. 2. Resiste il rag. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Questa la vicenda giudiziaria: - con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Rag. [OSCURATO:PERSONA] adiva l'autorità giudiziaria per ottenere la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione del credito compiuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente adduceva di vantare un credito nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la complessiva somma di C 9.552,70 in virtù di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza nell'aprile del 2016, sentenza poi appellata dallo stesso Palmieri. [OSCURATO:PERSONA]. Unito adduceva, inoltre, di aver agito esecutivamente nei confronti idell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al recupero coattivo del credito, notificando prima due atti di precetto, e poi procedendo a pignoramento presso terzi, incardinando la procedura avanti il Tribunale di Milano. - Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarava l'inefficacia nei confronti del Rag. Unito dell'atto di cessione del credito compiuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. - L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello affidando il gravame ad otto motivi. 5. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata ha dichiarato l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l'appellante si era costituito in giudizio oltre il termine di 10 giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., osservando che l'appellante aveva tentato l'iscrizione telematica tempestivamente, il 26 marzo 2018, che essa veniva dapprima bloccata e poi rifiutata dalla cancelleria in quanto non in regola con il versamento di marche da bollo e con il contributo unificato. Quindi il Palrnieri iscriveva la causa a ruolo tardivamente, il 26 aprile 2018, e solo alla prima udienza, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'appellato, chiedeva di essere rimesso in termini. La corte d'appello dichiara improcedibile l'appello perché ritiene l'istanza intempestiva, in quanto depositata dopo il compimento dell'atto in relazione al quale l'autorizzazione era richiesta (l'iscrizione a ruolo). Non giunge neppure ad esaminare il profilo, successivo nell'ordine di esame delle questioni preliminari, relativo alla esistenza o meno di una causa non imputabile alla parte atta a giustificare la rinnessione in termini. Afferma che, a fronte del rifiuto di iscrivere a ruolo da parte della cancelleria, l'appellante avrebbe dovuto cautelarsi con l'immediata proposizione di una istanza di rimessione in termini, e non procedere ad una tardiva iscrizione a ruolo, a termini ormai scaduti, esponendosi ad una possibile declaratoria di improcedibilità anche d'ufficio, per poi solo all'udienza chiedere di essere rimesso in termini. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.347 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 e 5. Sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nel richiamare la giurisprudenza prevista per la remissione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. e che la tardività nell'iscrizione a ruolo sia da attribuire unicamente alla negligenza dell'ufficio giudiziario che ha rifiutato l'iscrizione. Dà per giudizialmente accertato il fatto che il giudizio sia stato introdotto con citazione e iscrizione a ruolo tempestive, e che quest'ultima sia stata illegittimamente rifiutata dalla cancelleria. 2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta una violazione di legge ex art. 360, primo comma numeri 3 e 5 c.p.c. in merito agli artt. 91 e 18 c.p.c. e all'art. 2901 c.c. Sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di esaminare l'appello nel merito, sia quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, sia in relazione alle doglianze riguardanti la cessione del credito e l'infondatezza della revocatoria. 3. Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, e non si confronta con essa: la corte d'appello non procede neppure a verificare se, nel caso di specie, il rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria si poteva ritenere legittimo o meno. Si ferma al profilo, preliminare, della verifica della tempestività dell'istanza di rimessione in termini, e la reputa intempestiva, in quanto effettuata solo in udienza, e non autonomamente e tempestivamente, ovvero prima di rinnovare il compimento dell'attività non portata a buon fine, ma solo a fronte della eccezione avversaria che aveva evidenziato l'intempestività della iscrizione a ruolo. Il motivo non affronta affatto la questione preliminare, e contesta soltanto che fosse giustificato il rifiuto da parte della cancelleria di procedere all'iscrizione a ruolo. Anche nel merito, peraltro, esso sarebbe infondato: nel caso in cui si sia incorsi in una decadenza dal deposito di un atto, nella specie quello di costituzione in appello, la condizione di decadenza impone di formulare l'eventuale istanza di rimessione in termini necessariamente con la costituzione in giudizio, perché altrimenti tale costituzione non può essere apprezzata dal giudice come determinata da una causa alla parte non imputabile. Infatti, se si ritiene che il suo compimento non può essere preceduto da una istanza rivolta al giudice, perché il "contatto" con l'ufficio manca, essendo determinato dalla costituzione in giudizio, si deve ritenere che, per evitare che la costituzione avvenuta oltre il termine debba essere considerata avvenuta senza richiesta di rimessione in termini, è necessario che la parte formuli coevamente, cioè con atto allegato alla costituzione e in esso richiamato, l'istanza di rimessione in termini. Va, infatti considerato, che l'art. 153 c.p.c. disciplina l'istanza di rimessione come istanza che si deve fare per il compimento dell'attività da cui si è decaduti e, dunque, prima di essa. Se si compie l'attivRà come nella specie dopo il termine, occorre necessariamente aeriesane al giudice che dovrà apprezzare tale attività previa valutazione sull'opportunità di esercizio del potere di rimessione in termini.Non è possibile, dunque, se si compie l'attività oltre il termine perentorio, non postulare che essa dovrà essere apprezzata come compiuta nel presupposto che sussistessero le condizioni per la rimessione in termini. Se, si ritiene, d'altro canto, che in una situazione come quella di cui è processo, il Palmieri comunque potesse rivolgere l'istanza ancorché tWA:Ltlyi. non costituito CI allora nuovamente laVcostituziope non sarebbeY icpcv...uk IAILtUmg-, suscettibile di rimessione in termini, perchebisognava chiederla -2,1‘" prima di compiere l'attività. 4. Il secondo motivo è del tutto inammissibile, oltre che infondato: lamenta sostanzialmente che la corte d'appello non sia entrata nel merito, esaminando l'eccezione di incompetenza territoriale nonché il merito della domanda. Ma l'esame di tutti questi profili era precluso dalla pronuncia di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte c:ontroricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di conl:ributo unificato
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