CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di truffa e bancarotta semplice (capi a) e d) per essere gli stessi estinti per prescrizione, e confermato la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo c); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta- non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) non muovendo compiute critiche a tale iter bensì reiterando il medesimo ordine di censure disattese con motivazione congrua, logica e conforme al diritto dalla Corte di merito (cfr. spec. p. 7 della pronuncia impugnata, ove sono indicati in particolare gli elementi sulla scorta dei quali è stata attribuita al ricorrente l'effettiva gestione della società fallita); ritenuto che: non possono condurre a una diversa statuizione i motivi nuovi presentati il 26 agosto 2025, nell'interesse del ricorrente in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01) e, comunque, quando era spirato il termine di quindici giorni prima dell'udienza del 10 settembre 2025, da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem, il che esime da ulteriori considerazioni; né deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 27 agosto 2025 e, dunque, parimenti quando era già spirato il termine di liberi prima della stessa udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così