CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 521/2020depositata il 29/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Nel 1983 il Comune ha disposto l'occupazione d'urgenza dei terrenidi proprietà degli odierni ricorrenti, per opere pubbliche che sono state ef-Numero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026fettivamente realizzate, ma senza emanare il provvedimento definitivo diespropriazione. Completata la irreversibile trasformazione del fondo, nel1998 i proprietari hanno agito davanti al Tribunale di Potenza, chiedendol'accertamento dell'acquisizione del fondo da parte del Comune, secondo ilprincipio della cd. accessione invertita, e il risarcimento del danno.Nel 2004 il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo la avve-nuta acquisizione del bene alla mano pubblica in virtù di accessione inver-tita (occupazione acquisitiva, espropriazione di fatto), e condannando ilComune al risarcimento del danno.Nel gennaio 2006 il Comune di Campomaggiore ha proposto appelloprincipale contro la sentenza del Tribunale di Potenza con un unico motivo,lamentando che il Tribunale avesse recepito in modo acritico la consulenzatecnica d'ufficio e che la stima del valore dei terreni era errata e apoditti-I proprietari hanno proposto appello incidentale, censurando la sen-tenza di primo grado per avere il Tribunale riconosciuto valori dei terreniinferiori a quelli di mercato.Nel corso del giudizio d'appello, i proprietari hanno segnalato la in-tervenuta svolta normativa e giurisprudenziale (abbandono del principiodell'accessione invertita; introduzione dell'art. 42‑bis del T.U.E.) e dedottoche il giudizio avrebbe perso di attualità, in quanto l'Amministrazioneavrebbe dovuto procedere con atto ex art. 42‑bis del T.U.E., con la conse-guenza che si sarebbe posto anche un problema di giurisdizione; hannochiesto, nel giudizio di appello, la sospensione del giudizio ex art. 295c.p.c., o comunque una rivalutazione complessiva della vicenda alla lucedel nuovo assetto normativo.La Corte d'appello, premesso che si trattava di una tipica fattispeciedi occupazione acquisitiva, che aveva comportato la perdita del diritto diproprietà in capo al privato e l'acquisizione del fondo alla mano pubblica,ha esaminato la questione del quantum del risarcimento, e sulla scorta diNumero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026nuove consulenze tecniche d'ufficio ha qualificato i fondi come inedificabili,con rilevanza della fascia di rispetto e della condotta di adduzione idrica,rideterminandone il valore in base all'atto di acquisto dei privati.I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi. Il Comune ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt.24, 103 c. 1 e 113 Cost., artt. 37 e 386 c.p.c., art 133 c. 1 lett. f) e g) delD.lgs. n. 104/2010 (ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c.). La parte lamenta chela Corte d'appello abbia deciso la controversia presupponendo l'avvenutotrasferimento della proprietà, in assenza di un atto giuridicamente idoneoa produrlo. Rileva che sono devolute alla giurisdizione amministrativaesclusiva le controversie relative a occupazione e trasformazione del fon-do, quando tali attività siano riconducibili all'esercizio di un potere pubbli-co, anche se il procedimento non si è concluso con un valido atto ablato-rio, e che pertanto nella specie difettava la giurisdizione del Giudice ordi-nario.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame fat-to decisivo (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.), poiché la Corte d'appello nonavrebbe tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale e normativa intema di accessione invertita, in virtù della quale era necessaria l'adozioneprovvedimento acquisizione sanante. La parte denuncia la violazione degliartt. 24, 103 e 113 Cost., nonché delle norme processuali e del Codice delprocesso amministrativo, deducendo che la controversia avrebbe dovutoessere devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosidi occupazione e trasformazione del bene connesse all'esercizio di un po-tere pubblico e in assenza di un valido titolo acquisitivo. La Corte d'appelloavrebbe errato nel decidere nel merito senza considerare l'evoluzione giu-Numero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026risprudenziale sulla giurisdizione in materia espropriativa e senza esami-nare un fatto decisivo, vale a dire la radicale evoluzione normativa e giuri-sprudenziale intervenuta nel corso del giudizio, in particolare la dichiara-zione di illegittimità costituzionale dell'accessione invertita e l'introduzionedell'art. 42‑bis d.P.R. 327/2001 come unico strumento legittimo per l'ac-quisizione sanante. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello ha fondato ladecisione su un istituto ormai dichiarato illegittimo, ignorando le istanze disospensione e le difese svolte sul punto.3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono entrambiinammissibili.Parte ricorrente non considera che tanto sulla giurisdizione (del giu-dice ordinario) che sulla intervenuta accessione invertita, con passaggiodella proprietà del bene alla mano pubblica, si è formato il giudicato inter-no, a seguito della sentenza di primo grado, che su questi punti specificinon è stata impugnata. Così peraltro eccepisce il Comune, osservando chel'appello verteva per entrambe le parti solo sul quantum del risarcimentodel danno.I ricorrenti deducono che la Corte d'appello non poteva deciderenemmeno il quantum in difetto di un «reale ed effettivo atto di acquisto»,o meno coperto da giudicato». Il giudicato sull'accessione invertita, secon-do la parte, sarebbe giuridicamente irrilevante, perché l'istituto è statoespunto dall'ordinamento.La tesi non è condivisibile, dal momento che il giudicato fa stato trale parti e la irretrattabilità dell'accertamento contenuto in una sentenzapassata in giudicato che abbia consistenza di una statuizione minima pro-pria della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, ac-quista autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, e non èintaccata da un eventuale ius superveniens, di natura sostanziale o pro-cessuale, che pur abbia un'efficacia retroattiva. Ciò in quanto il fondamen-Numero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026to del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod. civ., che rispondeal generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensi-bili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata indi-viduata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamen-ti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniensche contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dallegislatore (Cass. n. 18339 del 1/12/2003; Cass. n. 31904 del 10/12/2018; Cass. n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. Un. - n. 7454 del 19/03/2020; Cass. n. 30728 del 19/10/2022). Anche le sentenze della CorteCostituzionale incontrano il limite del giudicato e, a fortiori, l'evoluzionegiurisprudenziale in materia.Nella specie, il primo Giudice si è pronunciato su un fatto, ritenendopositivamente sussistente l'atto illecito della occupazione e l'irreversibiletrasformazione del fondo da parte della [OSCURATO:PERSONA], e, ap-plicando il quadro normativo che regola(va) - nella lettura della giurispru-denza dell'epoca - il fenomeno della accessione invertita, ha ritenuto chesi fosse prodotto l'effetto del passaggio della proprietà in mano pubblica.In tal modo ha anche affermato implicitamente la propria giurisdizione, esul punto nessuna contestazione è stata sollevata con i motivi d'appello,così come non vi è stata contestazione sull'avvenuto trasferimento dellaproprietà; anzi, mettendo in discussione solo il quantum della pretesa ri-sarcitoria, le parti hanno prestato acquiescenza a tale statuizione.La successiva evoluzione giurisprudenziale e normativa non è per-tanto inidonea a intaccare il giudicato interno già formatosi sul punto, purse sulla base di una regula iuris, di origine pretoria, che nel tempo è statasuperata.4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art.111 c. 6 Cost., art. 132 c. 3 e 4 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4c.p.c.), per motivazione apparente e perplessa. Si denuncia la violazionedell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione solo apparente inNumero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026ordine alla determinazione dell'indennizzo. La Corte d'appello avrebbe er-roneamente scelto un unico parametro di valutazione (il prezzo risultanteda un atto di acquisto dei medesimi proprietari), e trascurato altri criteri edati comparativi, non verificando la reale rappresentatività del valore uti-lizzato. Ne deriverebbe una motivazione illogica e insufficiente, non idoneaa giustificare la quantificazione operata. La parte deduce che la Corte haassunto l'atto di compravendita stipulato dai proprietari come criterio deci-sivo e assorbente per la determinazione del valore; ha elevato tale dato aparametro esclusivo, senza verificarne la rappresentatività, l'omogeneitàrispetto alle aree oggetto di occupazione, la congruità rispetto ai valori dimercato del tempo e del luogo. Secondo i ricorrenti, la Corte ha così ab-bandonato ogni reale comparazione e ogni valutazione critica delle risul-tanze peritali, limitandosi a “plaudire” al valore dichiarato nell'atto di ac-quisto per il solo fatto che provenisse dalla stessa parte privata.5.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi essenzialmente in censuredi merito.La Corte d'appello ha utilizzato le consulenze tecniche espletate nellaparte in cui hanno accertato la natura agricola delle aree, ma ha disattesoil metodo di stima adottato, esplicitandone le ragioni: quella basata sulmetodo analitico-ricostruttivo perché non conciliabile con la premessa diinedificabilità e quella basata sul metodo sintetico-comparativo perché nonera stato considerato l'elemento di riscontro – ritenuto fondamentale ‒rappresentato proprio dall'atto di acquisto dei proprietari; la Corte d'appel-lo ha valorizzando la circostanza che i proprietari avevano pagato taleprezzo nel 1986, a occupazione avvenuta e irreversibile trasformazione incorso.A fronte di ciò, la parte deduce che è “notorio” che nei contratti dicompravendita immobiliare il prezzo dichiarato non coincide con il valoredi mercato e che rappresenta un valore soglia finalizzato a evitare accer-tamenti fiscali; ma secondo quanto esposto in sentenza nessuna deduzio-Numero registro generale 5554/2021Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 22140/2026Data pubblicazione 28/06/2026ne di simulazione è stata esplicitata. La Corte ha inoltre spiegato le ragioniper cui non ha tenuto conto degli altri atti negoziali allegati, rilevando cheil contenuto dell'attività negoziale di terzi non può prevalere su quellacompiuta dai diretti interessati proprio sull'oggetto della controversia.La motivazione è quindi adeguata a rendere note le ragioni della de-cisione, segnatamente la ragione per cui si è valorizzato l'atto di acquistodei proprietari, scegliendo così l'elemento probatorio al quale dare mag-giore rilievo piuttosto che altri, e ciò rientra nella discrezionalità del giudi-ce di merito (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del12/10/2021).Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 percompensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15 per cento agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino