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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 febbraio 2021, riformando la decisione assolutoria del Tribunale di Firenze, in data 17 luglio 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 159 e 160 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione del decorso della prescrizione in caso di astensione degli avvocati dalla partecipazione all'udienza (cfr., ad es., Sez.

U., n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067); Ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta la mancata prova della concreta entità del danno patrimoniale sia in punto di responsabilità sia in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante, risultano inammissibili, perché prive della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sull'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto con altrui danno e sull'aggravante contestata, sottolineando come la rilevante gravità del danno patrimoniale si potesse desumere dalle caratteristiche dell'orologio, dalle modalità della trattativa contrattuale e dall'entità dell'assegno corrisposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 febbraio 2021, riformando la decisione assolutoria del Tribunale di Firenze, in data 17 luglio 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 159 e 160 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione del decorso della prescrizione in caso di astensione degli avvocati dalla partecipazione all'udienza (cfr., ad es., Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067); Ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta la mancata prova della concreta entità del danno patrimoniale sia in punto di responsabilità sia in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante, risultano inammissibili, perché prive della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondate (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sull'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto con altrui danno e sull'aggravante contestata, sottolineando come la rilevante gravità del danno patrimoniale si potesse desumere dalle caratteristiche dell'orologio, dalle modalità della trattativa contrattuale e dall'entità dell'assegno corrisposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 se
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