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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32934/2023

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te ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate fra le parti nelle misure indicate in dispositivo, per i reati loro contestati ai senso degli artt. 56 e 624 bis (ad entrambi e 337 (al solo [OSCURATO:PERSONA]) cod. pen..

2. Gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'omessa valutazione della congruità delle pene applicate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Nessuna delle doglianze proposte con i ricorsi rientra in tale novero.

La conseguente inammissibilità degli stessi deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate fra le parti nelle misure indicate in dispositivo, per i reati loro contestati ai senso degli artt. 56 e 624 bis (ad entrambi e 337 (al solo [OSCURATO:PERSONA]) cod. pen.. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'omessa valutazione della congruità delle pene applicate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nessuna delle doglianze proposte con i ricorsi rientra in tale novero. La conseguente inammissibilità degli stessi deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 32934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris