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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 2022

Cassazione n. 09485/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29146-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_,OGERA, titolare della ditta "Cafè de Paris di [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29146 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 29146/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 249 del 2020 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 28/2018 del Tribunale di Sciacca, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro le ordinanze-ingiunzioni n. 14/0191, 14/0292, 14/0293, 14/0294 e 14/0295, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, relativamente alla assunzione irregolare della dipendente [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale ha evidenziato, a fondamento della decisione, che gli indici della subordinazione erano evincibili dalle risultanze del verbale ispettivo (dal quale emergeva la presenza in servizio della lavoratrice trovata intenta a svolgere le mansioni di addetta al banco bar) e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla stessa Condrea; ha, poi, precisato che alcun valore poteva rivestire, nella presente controversia, il giudicato formatosi nella causa promossa dalla Libasci contro l'INPS nei confronti del medesimo verbale ispettivo.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc, per avere la Corte territoriale ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Condrea, così disattendendo il giudizio formatosi sul punto con la sentenza n. 682/2011 del Tribunale di Sciacca, in una controversia per evasione contributiva fondata sul medesimo verbale dell'INPS.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 cpc, 2697 cc e 2700 cc, per essersi la Corte di appello basata sulle semplici dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori dell'INPS, non RG 29146/2020 confermate, peraltro, in giudizio stante la irreperibilità della teste [OSCURATO:PERSONA].

4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la censura difetta di autosufficienza.

6. Invero, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 15737/2017): nel caso in esame ciò non è avvenuto.

7. Con riferimento al secondo aspetto, va ribadito il principio in virtù del quale l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 849; Cass.

SS.

UU. 12.3.2008 n. 6523; Cass n. 23045 del 2018).

8. Il secondo motivo è inammissibile.

9. La Corte territoriale non ha violato il principio, più volte affermato in sede di legittimità e richiamato dagli stessi giudici di seconde cure, in virtù del quale le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento delle violazioni non costituiscono piena prova nel giudizio di opposizione, ma ha proceduto ad una valutazione di tutto il materiale probatorio, attribuendo ad alcuni elementi una maggiore attendibilità rispetto ad altri e dando sul punto adeguata e logica motivazione.

10. Ciò costituisce espressione dell'attività valutativa del materiale istruttorio da parte del giudice di merito che, essendo congruamente e RG 29146/2020 correttamente argomentata, non è sindacabile nel presente processo di legittimità.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29146-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_,OGERA, titolare della ditta "Cafè de Paris di [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29146 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 29146/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 249 del 2020 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 28/2018 del Tribunale di Sciacca, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro le ordinanze-ingiunzioni n. 14/0191, 14/0292, 14/0293, 14/0294 e 14/0295, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, relativamente alla assunzione irregolare della dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale ha evidenziato, a fondamento della decisione, che gli indici della subordinazione erano evincibili dalle risultanze del verbale ispettivo (dal quale emergeva la presenza in servizio della lavoratrice trovata intenta a svolgere le mansioni di addetta al banco bar) e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla stessa Condrea; ha, poi, precisato che alcun valore poteva rivestire, nella presente controversia, il giudicato formatosi nella causa promossa dalla Libasci contro l'INPS nei confronti del medesimo verbale ispettivo. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc, per avere la Corte territoriale ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Condrea, così disattendendo il giudizio formatosi sul punto con la sentenza n. 682/2011 del Tribunale di Sciacca, in una controversia per evasione contributiva fondata sul medesimo verbale dell'INPS. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 cpc, 2697 cc e 2700 cc, per essersi la Corte di appello basata sulle semplici dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori dell'INPS, non RG 29146/2020 confermate, peraltro, in giudizio stante la irreperibilità della teste [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 5. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la censura difetta di autosufficienza. 6. Invero, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 15737/2017): nel caso in esame ciò non è avvenuto. 7. Con riferimento al secondo aspetto, va ribadito il principio in virtù del quale l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 849; Cass. SS. UU. 12.3.2008 n. 6523; Cass n. 23045 del 2018). 8. Il secondo motivo è inammissibile. 9. La Corte territoriale non ha violato il principio, più volte affermato in sede di legittimità e richiamato dagli stessi giudici di seconde cure, in virtù del quale le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti in sede di accertamento delle violazioni non costituiscono piena prova nel giudizio di opposizione, ma ha proceduto ad una valutazione di tutto il materiale probatorio, attribuendo ad alcuni elementi una maggiore attendibilità rispetto ad altri e dando sul punto adeguata e logica motivazione. 10. Ciò costituisce espressione dell'attività valutativa del materiale istruttorio da parte del giudice di merito che, essendo congruamente e RG 29146/2020 correttamente argomentata, non è sindacabile nel presente processo di legittimità. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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