CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21950/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GUP del TRIBUNALE di PADOVA quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/11/2021, pronunciata a seguito di udienza in camera di consiglio svolta il 18/11/2021, rigettava la richiesta di revoca della confisca e distruzione della merce in sequestro proposta nell'interesse di SHI Zhengnong, nel procedimento penale definito dallo stesso GUP con l'archiviazione, quest'ultima con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. SHI Zhengnong propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto. Premesso che la p.g. aveva sottoposto a sequestro migliaia di capi di abbigliamento ritenuti contraffatti recanti i marchi Disney, Vogue e Doraemon, in quanto oggetti dei presunti reati di contraffazione e di ricettazione, rileva di essere in possesso dei documenti fiscali di regolare acquisto dei beni medesimi, che peraltro aveva prodotto in giudizio. Sottolinea l'illegittimità della confisca perché eseguita al di fuori delle ipotesi in cui essa è obbligatoria, comunque senza che su di essa sia stato eseguito un accertamento relativo alla eventuale falsità dei capi in questione, mentre mai essi avrebbero potuto circolare negli esercizi commerciali al cui interno cui marchi sono posti in vendita, e quindi non avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore, a differenza di quanto asserito dal GUP; a conferma di ciò aggiunge che i capi di abbigliamento sequestrati non rientrano nelle linee di produzione delle aziende i cui marchi sono stati a essi sovrapposti. Esclude la sussistenza di consulenze tecniche che abbiano acclarato l'avvenuta contraffazione, essendosi la p.g. limitata a una ricerca internet, scaricando gli screenshot dei marchi registrati, e contesta l'operato della stessa p.g., che non avrebbe cercato i contratti, eventualmente esistenti, di cessione dei titolari dei marchi ai soggetti che poi hanno venduto i prodotti al ricorrente: tale ricerca avrebbe dovuto essere operata, vista la regolarità della documentazione fiscale. Conclude che, non avendo trovato conferma la sussistenza dei reati ipotizzati all'avvio del procedimento - tanto che questo si è concluso con l'archiviazione, in coerenza con la richiesta del P.M. - non vi sono ragioni per il provvedimento ablatorio. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. In fatto l'archiviazione risulta disposta non già perché i marchi Disney, Vogue e Doraemon, apposti sui capi di abbigliamento rinvenuti nella disponibilità di SHI Zhengnong non fossero contraffatti, ma perché la merce era collocata in modo da non trarre in inganno il consumatore: il che tuttavia accadrebbe qualora essa, in tutto o in parte, fosse collocata, in un negozio specializzato per grandi firme; il GUP ha aggiunto che la confisca è stata esposta proprio per precludere tale possibilità, e quindi evitare la consumazione dei quei reati. È del tutto irrilevante, in quest'ottica, la estesa illustrazione delle modalità attraverso le quali il ricorrente è entrato in possesso di quei beni, e quindi la regolarità fiscale, attestata dalle fatture di acquisto, mentre l'argomento difensivo secondo cui le ditte menzionate non producono quel tipo di capi di abbigliamento sui quali i rispettivi marchi compaiono costituisce un argomento in più in favore della loro avvenuta contraffazione, e quindi della necessità di prevenirne la collocazione in commercio.Il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 1 sentenza n. 7940 del 12/12/2019 Cc. dep. 27/02/2020 Rv. 278585 - 01 imputata [OSCURATO:PERSONA]), è nel senso che "in materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato". 4. In assenza di una affermazione di responsabilità, la confisca dei beni posti sotto sequestro può essere disposta nelle sole ipotesi in cui sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240 co. 2 cod. pen. ovvero da altre disposizioni speciali, in coerenza col principio di diritto secondo cui "in assenza di condanna la confisca può essere disposta solo nelle ipotesi in cui essa sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240 comma secondo cod. proc. pen. o da altre disposizioni speciali» (Sez. 1, n. 45980 del 07/11/2012, Bignami, Rv. 254522-01; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, dep. 2009, Rv. 243027-01). Sempre ni medesimi casi, la confisca obbligatoria può essere disposta quando il procedimento si concluda con una pronuncia assolutoria o con il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra il bene su cui vengono esercitati i poteri ablatori e il soggetto attivo del reato. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per le ipotesi in cui le indagini disposte dal pubblico ministero si concludono con un provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni per procedere nei confronti dell'indagato in sede dibattimentale (Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265426-01; Sez. 3, n. 28508 del 04/06/2009, Vedani, Rv. 244780-01). Nel caso in esame, di specie, essendo stata accertata la materiale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è certamente legittima la confisca della merce sequestrata dalla p.g., pur in presenza di un provvedimento di archiviazione della posizione di SHI Zhengnong, per effetto del combinato disposto degli art. 240 co. 2 e 474- bis cod. pen., correttamente applicati dal GUP di PADOVA.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estens