CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27983/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/03/1989avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di Appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torinodel 12 aprile 2024, emessa ad esito di giudizio abbreviato, ha assolto ValentinaGrande dai fatti reato di cui ai capi A) B) C) D) F) G) G1) H) I) L) M), ritenuti inessi già assorbiti i corrispondenti reati di cui all'art. 316-ter cod. pen., perché ilfatto non sussiste; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti reato di cui ai capi D) G) G1)H) M), in essi già ritenuti assorbiti i corrispondenti reati di cui all'art. 316-ter cod.pen. perché il fatto non sussiste; la pronuncia di condanna di primo grado è stataconfermata nel resto e, di conseguenza, è stata rideterminata la pena inflitta siaa [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai restanti reati di cui agli artt. 81, 110, 319,320, 321 cod. pen.; artt. 319, 320, 321 cod. pen. (capo B2); artt. 319, 320, 321(capo C2); art. 81, 110, 319, 320, 321 cod. pen (capo D2 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]);artt. 81, 110, 319, 320, 321 cod. pen. (capo F2 ed F3); art. 81, 110, 319, 320,321cod. pen (capo H2 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); art. 81, 110 319, 320, 321 cod. pen(capo I12); art. 81, 110 319, 320, 321 cod. pen (capo L1; M1)Dalla lettura delle sentenze di merito si evince che il procedimento aveva hatratto origine da attività investigativa condotta dalla Guardia di finanza di Torino,avente ad oggetto la presentazione di domande per il conseguimento del beneficiodel cosiddetto “reddito di cittadinanza” da parte di numerosi cittadini stranieri, perlo più di nazionalità rumena, presso il Patronato E.N.A.S.C. di Torino, sede anchedi C.a.f U.N.S.I.C.; i soggetti erano risultati percettori del sussidio in difetto delpossesso dei requisiti previsti ex lege per il relativo ottenimento, e precisamentein mancanza difetto del requisito della residenza in Italia da più di dieci anni -dicui gli ultimi due in modo continuativo- e che, grazie all'operato della ricorrente,quale dipendente/operatrice dell'istituto di patronato denominato E.N.A.S.C. -[OSCURATO:PERSONA] ai Cittadini-, e titolare del C.a.f U.N.S.I.C., e delmarito convivente, coniuge della [OSCURATO:PERSONA] e rappresentante del C.a.f U.N.S.I.C., checollaborava con la stessa nello svolgimento dell'attività e mantenendo i contatticon gli intermediari – separatamente giudicati- che avevano il ruolo di collettoridelle domande, e fungevano da consapevoli intermediari tra la [OSCURATO:PERSONA] e i singolisoggetti risultati poi beneficiari del sussidio invocato; fonti di prova principali acarico degli imputati erano costituite essenzialmente dai dati emersi nel corso delleverifiche condotte dalla Guardia di finanza sulla documentazione sequestrata, dalcontenuto della messaggistica estrapolata dal telefono cellulare sequestrato allaGrande, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai dipendenti del Patronato.In particolare, la ricorrente inseriva le domande di concessione del reddito dicittadinanza con la consapevolezza dell'assenza dei requisiti richiesti in capo agliastanti, agendo in modo sistematico e così, secondo i Giudici di merito,asservendosi stabilmente agli interessi degli aspiranti beneficiari e ponendo inessere, in concorso col coimputato, atti palesemente contrari ai doveridell'incaricato di pubblico servizio, in primo luogo il dovere di non trasmettereall’INPS le singole richieste non veritiere, ricevendo per il compimento di talecorresponsione di compensi, avevano riguardo a soggetti che avevano indicatoindirizzi di residenza fittizia o inesistenti e che si erano recati in Italia solo per ilsuccessivo ritiro della carta elettronica del reddito di cittadinanza e che mai leiaveva ricevuto fisicamente presso gli uffici ove operava.Il primo giudice aveva considerato che l'art. 316-ter cod. pen. e l'art 7 D.L. n.4 del 2019 presuppongono sostanzialmente la medesima condotta richiedendo inalternativa l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi oapplica unicamente alle ipotesi di falsità finalizzate all'indebita percezione direddito di cittadinanza, senza alcuna previsione di una soglia minima circa ilcontributo indebitamente percepito; sussistendo tra l'articolo 7 del D.L. n. 4 del2019 e l'art. 316-ter cod. pen. un rapporto di specialità, il reato di cui all'art. 316ter contestato agli imputati era stato ritenuto assorbito nel più grave reato di cuiall'art 7, comma 1, del citato D.L.La Corte di appello ha accolto la tesi difensiva, che sollecitava ladisapplicazione dell'art.2, comma 1, lett. a), n.2 del suddetto decreto legge nellaparte in cui subordina l'erogazione del reddito di cittadinanza al requisito dellaresidenza decennale in Italia e la consequenziale disapplicazione dell'art. 7,comma 1, del D.L. n. 4 del 2019 nella parte in cui contempla la penale rilevanzadella dissimulazione dalla carenza del suddetto requisito mediante dichiarazionefalse, per invocato contrasto con i principi della Corte di giustizia europea espressinella sentenza 27/09/2024 nelle cause riunite C-112/2022 e C-223/2022. Ha diconseguenza assolto gli appellanti dalle ipotesi di reato contestata ai sensi dell'art7 del decreto legge n. 4 del 2019, sulla base della sentenza 20/03/2005 n. 31 del12/02/2025 della Corte costituzionale, la quale ha sancito l'incostituzionalitàdell'art.2, comma 1, del decreto nella parte in cui prevedeva la durata almenodecennale della residenza in Italia anziché una durata almeno quinquennale delcittadino straniero comunitario o non comunitario interessato al conseguimentodel reddito di cittadinanza, considerando il termine minimo quinquennaleragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del reddito di cittadinanza, nelrispetto dei principi di eguaglianza ragionevole debolezza e proporzionalità senzadiscriminazione in detrimento dei cittadini stranieri comunitari e non.La Corte di appello ha ritenuto non esservi prova circa la duratainfraquinquennale o minore del soggiorno in Italia dei soggetti istanti ed ha, quindi,assolto gli imputati da reati sopra elencati pur riconoscendone la responsabilità inrelazione ai restanti reati di corruzione.2. Ricorrono avverso tale sentenza, con atto di impugnazione congiunto,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare la sentenza impugnata,presentando tre motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge ed il viziodella motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazioneall’art. 358 cod. pen, con riferimento alla qualità di pubblico ufficiale attribuita agliimputati e comunque assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione perquanto riguarda la ritenuta responsabilità penale degli imputati.Ad avviso della difesa, la Corte di Appello non avrebbe tenuto nella dovutaconsiderazione il doppio ruolo rivestito dalla ricorrente: quello, da un lato, didipendente del Patronato denominato E.N.A.S.C. - [OSCURATO:PERSONA] AssistenzaSociale ai Cittadini-, ente sovvenzionato dallo Stato per garantire ai cittadiniassistenza per lo svolgimento di determinate pratiche; quello, dall’altro, di titolaredel C.a.f U.N.S.I.C., enti sovvenzionati dal tesseramento dei privati cittadini.La difesa ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] possa rispondere della condotta del reatocontestato solo quale concorrente estraneo alla condotta tipica della [OSCURATO:PERSONA], la cuiassenza di qualifica soggettiva dovrà portare a sentenza assolutoria anche neiconfronti del concorrente.Sostiene la difesa che solo un C.a.f abilitato avrebbe potuto trasmettereall’INPS le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza, mentre non vi è tracciagli atti della convenzione con l’INPS del C.a.f di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA]; infatti,tutte le richieste di reddito di cittadinanza sono state presentate dal PatronatoE.N.A.S.C., del quale la [OSCURATO:PERSONA] era semplice dipendente.Il C.a.f gestito dall’imputata non avrebbe avuto quindi alcuna convenzione conl’Inps; compito del C.a.f sarebbe stato quello di fornire ai cittadini tutta l’assistenzanecessaria preparatoria alla compilazione della domanda di concessione del redditodi cittadinanza.Rileva la difesa che il cittadino, per avere accesso a tale servizio di assistenza,è tenuto a sottoscrivere una tessera di iscrizione annuale, e risulta infatti provatocome tutti i soggetti, per i quali è stata presentata la domanda per il reddito dicittadinanza, abbiano ottenuto la tessera annuale dell'associazione U.N.S.I.C.; diconseguenza la [OSCURATO:PERSONA], al momento del ricevimento delle somme di denaro, nonpoteva essere ritenuta un’incaricata di pubblico servizio.Sulla base di tale delimitazione fra i compiti del C.a.f e quelli del Patronato-ad avviso della difesa non presente all’interno della motivazione- avrebbe dovutopervenirsi alla affermazione secondo cui la ricorrente, quale titolare del primoorganismo, non aveva la qualità di incaricato di pubblico servizio.Ed infatti tutte le domande in contestazione sono state attribuite all'azionedella [OSCURATO:PERSONA] ma in realtà sono state da lei presentate al patronato E.N.A.S.C perl’inoltro all’INPS, dopo che erano state controllate e timbrate dal responsabile dellostesso patronato, signora Cassano.Del resto anche l’attività effettivamente svolta, caratterizzata dalla meracompilazione di dati forniti dal cittadino da inserire nella domanda diriconoscimento del reddito di cittadinanza, sarebbe stata priva del carattere checonnota lo svolgimento di un servizio pubblico; non è irrilevante aggiungere chela verifica della veridicità dei dati sarebbe stata demandata all’INPS, comeprecisato in un vademecum predisposto proprio per regolare la compilazione epresentazione delle domande, e che l’attività di mera compilazione veniva svoltadalla ricorrente all’interno di un ente di diritto privato.Sul punto vi sarebbe comunque assenza di motivazione da parte della Corted'appello.2.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di leggeed il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’artt.319, 320, 321 cod. pen. in luogo del meno grave reato di cui all'art. 318 cod. pen.e all'assoluta carenza contraddittorietà della motivazione per quanto concerne taleaspetto delle condotte.Sul punto si è osservato che, venuta meno la rilevanza del dato della veridicitàdella residenza anagrafica dichiarata (avendo rilievo solo quello della presenzaeffettiva nel territorio nazionale da almeno 5 anni) la predisposizione di unadomanda recante al suo interno un indirizzo non veritiero non avrebbe potutoessere ricondotta alla fattispecie dell’atto contrario ai doveri di ufficio.In mancanza della individuazione dell’atto contrario ai doveri di ufficio, ilpagamento per la redazione della domanda recante l’indirizzo falso avrebbe dovutoricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 318 cod. pen, configurandosi ilmercimonio della funzione e non potendosi, invece, ipotizzare una relazionesinallagmatica tra dazione e atto emesso in violazione dei doveri di ufficio.Al contrario non è ravvisabile il diritto di corruzione per un atto contrario aidoveri di ufficio art. 319 cod. pen., che sanziona il pubblico ufficiale che riceveun'utilità per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai propri doveri; nelcaso di specie non ci sarebbe lesione concreta del bene giuridico protettorappresentato dal corretto e imparziale funzionamento della pubblicaamministrazione, in assenza di prova dell'accordo che deve avere ad oggetto ilcompimento di un atto specificamente individuato e individuabile che sia contrarioai doveri d'ufficio.In riferimento a questo, la condanna comminata il giudice di primo gradoaveva fatto riferimento allo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessipersonali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficionon predefiniti ne specificamente individuabili ex post; ritiene peraltro la difesache in questo caso non vi sia la progressione criminosa nel cui ambito le singoledazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unicoreato di corruzione propria a consumazione permanente; nel caso in esame al piùè da ritenersi integrato solo il diverso reato di cui all'art.318 cod. pen. che sanzionail generico mercimonio della funzione, in quanto non c'è uno specifico atto delpubblico ufficiale, ma una situazione di fatto in cui sono state trasmesse piùrichieste volte a tenere il reddito di cittadinanza quali atti giuridici direttamenterealizzati dai cittadini e dei quali la Corte d'appello ha sancito la non illeceità.2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e vizio della motivazioneper la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen., nonavendo la Corte d'appello neppure preso in considerazione questo motivo digravame, con conseguente totale assenza di motivazione sul punto; in ogni casola vicenda nel suo insieme deve essere considerata di particolare tenuità e il dannopatrimoniale per lo stato non è addebitabile agli imputati in quanto vi è un compitospecifico di controllare il contenuto delle domande in capo all’INPS e respingeredoverosamente quelle che non avevano i requisiti previsti dalla legge; in ogni casoil danno patito dallo stato non è stato rilevante in quanto molte delle domandepresentate non sono state accolte e quelle accolte sono state in seguito revocate.3. È stata presentata, in favore dei ricorrenti, memoria di replica alleconclusioni del Procuratore Generale, con la quale si insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.2. A seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha delineato lanozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblicoservizio (art. 358 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che hainteso superare il riferimento, presente nella disciplina previgente, al «rapporto didipendenza con la pubblica amministrazione», e che si incentra sul regimegiuridico dell'attività concretamente esercitata.L'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen. prevede, infatti, che «agli effettidella legge penale», è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzionelegislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa lafunzione «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ecaratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblicaamministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».La qualifica di pubblico ufficiale postula, pertanto, che il soggetto agente svolgain concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, che può manifestarsi nelle formedella pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, prescindendodall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente.Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale«agli effetti della legge penale», non deve aversi riguardo alla natura dell'ente dacui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancoraall'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'entepubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamenteespletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato".Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di «pubblico ufficiale» impone,dunque, un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto,la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta,quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenzadei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo commadell'art. 357 cod. pen., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agenteabbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblicaamministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n.10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 1943 del 13/01/1999,Mascia ed altro, Rv. 213910).Parimenti l'art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio»colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere daqualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico.La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il legislatore del 1990, neldelineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criteriooggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione «a qualunque titolo» ed eliminandoogni riferimento, contenuto invece nel testo previgente dell'art. 358 cod. pen., alrapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del21/10/2014, Cofano, Rv. 261835).Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto diservizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cuial precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipicidi quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi).Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identicoa quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di naturapubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalitàin coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agirequale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv.254337).Agli effetti della legge penale, dunque, l'esercizio della pubblica funzione o delpubblico servizio da parte dell'agente deve essere escluso quando l'attività svoltadal soggetto sia regolata in forma privatistica, anche se ne è parte una personagiuridica pubblica o una società partecipata quasi totalitariamente da un entepubblico (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, Felicita, Rv. 287453 – 01).3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato – in maniera alquantoapodittica e assertiva –che “non vi è alcun dubbio che l'odierna imputata nella suaveste sia di operatrice part-time del Patronato E.N.A.S.C., che di titolare del C.a.f.U.N.S.I.C debba essere considerata alla stregua di soggetto incaricato di pubblicoservizio’, in considerazione del fatto che i Patronati e i C.a.f. , questi ultimi previastipula di una convenzione con l’INPS sono stati ex lege legittimati a ricevere ledomande per il riconoscimento del reddito di cittadinanza e di altri monumenti asostegno del reddito in funzione della successiva trasmissione all'amministrazioneprevidenziale”.Nel provvedimento impugnato è, però, stato omesso qualunque riferimentoalla stipula di convenzione con l’INPS, strumento attraverso il quale il C.a.f.,sostituendosi all'amministrazione previdenziale e rendendo una prestazionegratuita per gli utenti, diventa depositario di attività di pubblico interesse, svoltaper conto dello Stato, come tale senz'altro riconducibile alla nozione di pubblicoservizio, disciplinata dalla legge nelle forme della funzione pubblica, la qualeseppur non involgente la spendita di un potere autoritativo certificativo, postulaun certo grado di autonomia e di elaborazione intellettuale nella compilazione delledomande e nella selezione e allegazione della documentazione.Né tale qualifica può, senza ulteriori specificazioni ed indagini sul nessocausale, essere tout court riconnessa al suo ruolo di dipendente del PatronatoE.N.A.S.C., emergendo che le domande per il reddito di cittadinanza erano statedalla ricorrente presentate al Patronato per l’inoltro all’INPS, dopo che erano statecontrollate e timbrate dalla responsabile dello stesso patronato.La stessa conclusione, sulla rilevanza decisiva dell’accertamento dellasussistenza della convenzione tra C.a.f. e INPS, è raggiunta dalla stessa Corte diappello, nel momento in cui ritiene che la convenzione dei C.a.f. con l’INPSdetermini una condizione assimilabili ai centri di assistenza agricola (C.A.A.), i cuiaddetti rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nella misura in cui sisostituiscono al delegante nell'esercizio delle funzioni di matrice pubblicistica.L’esistenza di convenzione tra il C.a.f. di cui la ricorrente era titolare e l’INPSe l’esame dei termini della convenzione stessa, data per presupposta dai Giudicidi merito, non ha costituto oggetto di alcuna verifica ed il relativo accertamento infatto non può essere compiuto da questa Corte in sede di legittimità.La questione relativa alla qualifica della ricorrente - e di conseguenza alconiuge ricorrente, chiamato a rispondere quale extraneus nel reato – èevidentemente indispensabile ai fini della corretta qualificazione giuridica dei fattidi causa.4. I rimanenti motivi rimangono assorbiti nella riconosciuta fondatezza delprimo motivo.5. Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata deve essere annullata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]