Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2025
ECLI:EU:T:2025:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1106_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(Causa T‑1106/23)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Eccezione di illegittimità – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo” – Proporzionalità – Certezza del diritto – Errore di valutazione»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di proporzionalità
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 44, 46, 51, 55‑68, 133, 149)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 47, 48, 54, 97)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 49, 50)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punto 73)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Assenza – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2023/1765]
(v. punti 86, 98‑100, 106‑112, 120, 121)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2024/849]
(v. punti 87, 125‑127)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Art. 21 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4‑6, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 135‑145)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.