CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 39853/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36452-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 519/2019 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Marsala, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura di Trapani e avverso la sentenza del competente Giudice di pace, il quale aveva disatteso l'opposizione avanzata dal predetto avverso il decreto prefettizio con il quale era stata ordinata la confisca di un'autovettura di proprietà dello stesso, per il mancato adempimento degli obblighi di attivazione dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, di cui al verbale elevato il 16 / 3 / 2016, in occasione dell'esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione; - ritenuto che il Lombardo ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base d'unitaria censura; - con ordinanza interlocutoria depositata il 24 giugno 2021 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato, avendo il Lombardo disposto l'originaria notifica presso quella distrettuale; - che allegata all'istanza depositata il 16 agosto 2021 il ricorrente ha prodotto l'attestazione della rinnovata notifica; ritenuto che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 193, co. 4, cod. str., assumendo di avere attivato, per come richiesto dalla norma, la copertura assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di sei mesi, decorrente dal 13 /11 / 2013 al 13 / 3 / 2016, quindi con scadenza a due mesi dall'accertamento; soggiunge il Lombardo che, pertanto, il Giudice dell'appello era incorso in illogica interpretazione, in contrasto con l'art. 12 delle preleggi e con il citato art. 193, proprio perché la copertura effettuata garantiva, nel rispetto della legge, il «pagamento del premio assicurativo cioè il pagamento della somma nell'ambito di un contratto assicurativo» e «la semestralità scoperta faceva riferimento sia a 4 mesi trascorsi che ad altri due mesi di copertura attiva», non Ric. 2019 n. 36452 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- imponendo la di.00sizione il pagamento de/premio semestrale dall'elevazione del verbale,. considerato che il motivo è manifestamente destituito di fondamento per le ragioni che seguono: a) stabilisce l'ultima parte dell'art. 193 cod. str.: 'Quando l'interessato effettua pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corri.Tonde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia i/ verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213."; b) la "ratio legis", all'evidenza, ha una duplice finalità: 1. Il sequestro del mezzo, costituente bene sul quale l'amministrazione può rivalersi per le spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché strumento sollecitatorio per il pagamento della sanzione, in misura ridotta, può cessare solo a soddisfazione avvenuta di garanzia e adempimento; 2. Le ragioni di tutela degli interessi primari (assorbimento tramite assicurazione del rilevante rischio di danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore) posti a fondamento dell'obbligatorietà dell'assicurazione impediscono comunque la restituzione prima che l'interessato provveda a ripristinare l'assicurazione corrispondendo 'il premio di assicurazione per almeno sei mesi"; quindi, lo scopo della norma non è quello di tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo (art. 1901 cod. civ.), ma ben diversamente di acconsentire alla ripresa della circo/azione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi; opinando per assurdo nel senso auspicato dal ricorrente, ove lo stesso, Ric. 2019 n. 36452 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- trasgredendo la legge e costituendo fonte di pericolo per i terzi, abbia circolato semzy copertura assicurativa fino al momento dell'accertamento per sei mesi meno qualche giorno, gli basterebbe pagare il solo premio semestrale, quasi del tutto consumato, per potere nuovamente circolare, assicurando la copertura anche solo di qualche giorno, così frustrando palesemente lo scopo della legge; ritenuto che la controparte è rimasta intimata»; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte cl ricorrentk_di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020); P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.