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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 12810/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12730/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RIABILITAZIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 11 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 32539/2021 depositata il08/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6/5/2023, resa nel procedimento R.G. 32539/2021, declinò la competenza per territorio in favore del Tribunale di Bari. 1.

1. Questi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Riabilitazione, proprietaria, nel Comune di Cassano delle Murge, d’un complesso immobiliare, ove svolgeva la propria attività di ricovero e cura a carattere scientifico, aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] – fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, gestito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- la vendita dell’immobile, con contestuale stipula di un contratto di locazione in favore della Fondazione del medesimo complesso immobiliare, allo scopo di consentire al Fondo di ottenere soddisfacente remunerazione dall’investimento immobiliare, costituito dalla ristrutturazione e ampliamento del complesso, al quale si era obbligato, ottenendo, come corrispettivo, un incremento del canone locativo.

Si apprende dall’ordinanza che i contratti utilizzati al fine di raggiungere lo scopo prefisso dalle parti (remunerativo investimento immobiliare, da una parte, e intensificazione dell’attività di cura e ricerca, dall’altra, attraverso il miglioramento del complesso immobiliare) erano quattro: compravendita, locazione, compravendita ulteriore di alcuni terreni, convenzione integrativa del contratto di locazione. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, aveva chiamato in giudizio, oltre alla Fondazione, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendone la condanna solidale a risarcire il danno contrattuale ed extracontrattuale asseritamente procurato al Fondo.

I convenuti avevano resistito, avanzando, inoltre, domanda riconvenzionale, al fine vedere la controparte condannata a risarcire il danno loro cagionato da inadempimenti contrattuali dell’attrice.

In via pregiudiziale, entrambe le parti convenute hanno eccepito il difetto di competenza territoriale del Giudice di Roma, essendo competente quello di Bari, in virtù della clausola di cui all’art. 33 del contratto di locazione, la quale determinava in via esclusiva la competenza territoriale in capo al Giudice di Bari.

2. Avverso l’ordinanza di cui in premessa ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità sopra evidenziata.

Resistono con separate memorie di costituzione entrambe le parti convenute.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30, co. 1, cod. proc. civ., addebitando ai convenuti di non avere contestato tutti i criteri di collegamento a riguardo di tutti i contratti collegati.

Il Tribunale non aveva rettamente valutato che la clausola sulla competenza per territorio era stata inserita nel solo contratto di locazione e, pertanto, non avrebbe potuto avere rilievo al di fuori dei rapporti nascenti da quel contratto; inoltre, con l’atto di citazione era stato chiesto, oltre al risarcimento del danno contrattuale, anche quello del danno extracontrattuale. 3.

1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale non ha apprezzato la portata della clausola avuto riguardo al complesso dei contratti, bensì in relazione al contratto di locazione, che la contemplava.

Le parti si addebitavano reciprocamente la violazione del complesso contenuto del predetto contratto (obbligo di procedere a ristrutturazione e ampliamento in capo al Fondo, al quale corrispondeva l’obbligo d’implemento del canone in capo alla parte locataria, in misura percentualmente calcolata sulla base di quanto investito per le opere di riqualificazione).

Contratto, rettamente giudicato caratterizzare l’operazione economica, ancora pendente e rilevante nella controversia.

Va inoltre soggiunto che non importano conseguenza sulla competenza le domande riconvenzionali, entrambe subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione d’incompetenza.

Ciò posto la decisione risulta conforme al consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di foro convenzionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso ( Sez. 6 - 1, n. 8548 del 31/03/2017 , Rv. 644608 - 01) .

Ed ancora, l a clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.

Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale (Sez. 3, n. 24869 del 09/12/2010, Rv. 614879 - 01) .

Salvo che ricorra l’ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale (è l’ipotesi di cui si è occupata Cass. n. 11122 del 06/10/1999).

Sotto l’altro profilo sopra evidenziato deve ricordarsi che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione ( Sez. 6 - 1, n. 15958 del 18/06/2018, Rv. 649544 – 02 .

Conf., ex multis, Cass. nn. 10449/2001, 14852/2001, 14540/2017).

4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che la clausola negoziale che stabiliva il foro esclusivo valeva solo per il contratto di locazione. 4.

1. Anche questo motivo non può essere accolto.

Si è già detto che il Tribunale ha correttamente posto a base e a fonte della controversia il contratto di locazione pendente fra le parti.

Inoltre il contratto integrativo di locazione richiamava integralmente il primo con formula esaustiva e puntuale.

Non basta, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753) (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 3, n. 24539, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha , infatti, incensurabilmente spiegato che è proprio solo e unicamente il contratto di locazione, in cui le parti avevano previsto la regolamentazione pattizia in ordine a dette opere di ristrutturazione e ampliamento del complesso immobiliare, ad avere centralità nell’operazione complessivamente avuta di mira dalle parti e che i contrasti, sorti nel tempo fra le parti, riguardano proprio l’esecuzione del contratto di locazione, della cui variegata complessità si è detto, e la durata del contratto stesso, in relazione appunto alla realizzazione e/o realizzabilità di dette opere di ampliamento e di ristrutturazione, così da consentire al fondo, secondo i propri auspici, di rientrare dall’investimento e di trarne beneficio economico (si era stabilito che il canone andasse rideterminato in una misura percentuale del complessivo ammontare dell’investimento).

Il negozio integrativo (del 6/7/2011), poi, dell’originario contratto di locazione, all’art. 6 espressamente richiamava tutte le disposizioni di cui al precedente contratto, ivi inclusa, pertanto, la clausola sulla competenza.

5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendosi l’ingiustizia della statuizione sulle spese, poste a carico dell’attrice. 5.

1. Il motivo è palesemente inammissibile, essendosi il giudice attenuto alla regola della soccombenza.

6. Consegue all’esposto il rigetto del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Bari.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

8. Spese al merito.

P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bari, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Spese al merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12730/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RIABILITAZIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 11 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 32539/2021 depositata il08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6/5/2023, resa nel procedimento R.G. 32539/2021, declinò la competenza per territorio in favore del Tribunale di Bari. 1. 1. Questi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Riabilitazione, proprietaria, nel Comune di Cassano delle Murge, d’un complesso immobiliare, ove svolgeva la propria attività di ricovero e cura a carattere scientifico, aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] – fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, gestito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- la vendita dell’immobile, con contestuale stipula di un contratto di locazione in favore della Fondazione del medesimo complesso immobiliare, allo scopo di consentire al Fondo di ottenere soddisfacente remunerazione dall’investimento immobiliare, costituito dalla ristrutturazione e ampliamento del complesso, al quale si era obbligato, ottenendo, come corrispettivo, un incremento del canone locativo. Si apprende dall’ordinanza che i contratti utilizzati al fine di raggiungere lo scopo prefisso dalle parti (remunerativo investimento immobiliare, da una parte, e intensificazione dell’attività di cura e ricerca, dall’altra, attraverso il miglioramento del complesso immobiliare) erano quattro: compravendita, locazione, compravendita ulteriore di alcuni terreni, convenzione integrativa del contratto di locazione. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, aveva chiamato in giudizio, oltre alla Fondazione, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendone la condanna solidale a risarcire il danno contrattuale ed extracontrattuale asseritamente procurato al Fondo. I convenuti avevano resistito, avanzando, inoltre, domanda riconvenzionale, al fine vedere la controparte condannata a risarcire il danno loro cagionato da inadempimenti contrattuali dell’attrice. In via pregiudiziale, entrambe le parti convenute hanno eccepito il difetto di competenza territoriale del Giudice di Roma, essendo competente quello di Bari, in virtù della clausola di cui all’art. 33 del contratto di locazione, la quale determinava in via esclusiva la competenza territoriale in capo al Giudice di Bari. 2. Avverso l’ordinanza di cui in premessa ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità sopra evidenziata. Resistono con separate memorie di costituzione entrambe le parti convenute. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30, co. 1, cod. proc. civ., addebitando ai convenuti di non avere contestato tutti i criteri di collegamento a riguardo di tutti i contratti collegati. Il Tribunale non aveva rettamente valutato che la clausola sulla competenza per territorio era stata inserita nel solo contratto di locazione e, pertanto, non avrebbe potuto avere rilievo al di fuori dei rapporti nascenti da quel contratto; inoltre, con l’atto di citazione era stato chiesto, oltre al risarcimento del danno contrattuale, anche quello del danno extracontrattuale. 3. 1. Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha apprezzato la portata della clausola avuto riguardo al complesso dei contratti, bensì in relazione al contratto di locazione, che la contemplava. Le parti si addebitavano reciprocamente la violazione del complesso contenuto del predetto contratto (obbligo di procedere a ristrutturazione e ampliamento in capo al Fondo, al quale corrispondeva l’obbligo d’implemento del canone in capo alla parte locataria, in misura percentualmente calcolata sulla base di quanto investito per le opere di riqualificazione). Contratto, rettamente giudicato caratterizzare l’operazione economica, ancora pendente e rilevante nella controversia. Va inoltre soggiunto che non importano conseguenza sulla competenza le domande riconvenzionali, entrambe subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione d’incompetenza. Ciò posto la decisione risulta conforme al consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di foro convenzionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso ( Sez. 6 - 1, n. 8548 del 31/03/2017 , Rv. 644608 - 01) . Ed ancora, l a clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale (Sez. 3, n. 24869 del 09/12/2010, Rv. 614879 - 01) . Salvo che ricorra l’ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale (è l’ipotesi di cui si è occupata Cass. n. 11122 del 06/10/1999). Sotto l’altro profilo sopra evidenziato deve ricordarsi che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione ( Sez. 6 - 1, n. 15958 del 18/06/2018, Rv. 649544 – 02 . Conf., ex multis, Cass. nn. 10449/2001, 14852/2001, 14540/2017). 4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che la clausola negoziale che stabiliva il foro esclusivo valeva solo per il contratto di locazione. 4. 1. Anche questo motivo non può essere accolto. Si è già detto che il Tribunale ha correttamente posto a base e a fonte della controversia il contratto di locazione pendente fra le parti. Inoltre il contratto integrativo di locazione richiamava integralmente il primo con formula esaustiva e puntuale. Non basta, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753) (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 3, n. 24539, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063). Nel caso di specie la Corte territoriale ha , infatti, incensurabilmente spiegato che è proprio solo e unicamente il contratto di locazione, in cui le parti avevano previsto la regolamentazione pattizia in ordine a dette opere di ristrutturazione e ampliamento del complesso immobiliare, ad avere centralità nell’operazione complessivamente avuta di mira dalle parti e che i contrasti, sorti nel tempo fra le parti, riguardano proprio l’esecuzione del contratto di locazione, della cui variegata complessità si è detto, e la durata del contratto stesso, in relazione appunto alla realizzazione e/o realizzabilità di dette opere di ampliamento e di ristrutturazione, così da consentire al fondo, secondo i propri auspici, di rientrare dall’investimento e di trarne beneficio economico (si era stabilito che il canone andasse rideterminato in una misura percentuale del complessivo ammontare dell’investimento). Il negozio integrativo (del 6/7/2011), poi, dell’originario contratto di locazione, all’art. 6 espressamente richiamava tutte le disposizioni di cui al precedente contratto, ivi inclusa, pertanto, la clausola sulla competenza. 5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendosi l’ingiustizia della statuizione sulle spese, poste a carico dell’attrice. 5. 1. Il motivo è palesemente inammissibile, essendosi il giudice attenuto alla regola della soccombenza. 6. Consegue all’esposto il rigetto del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Bari. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 8. Spese al merito. P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bari, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese al merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussist
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