Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:659
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0003_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (UNSTOPPABLE)
(Causa T‑3/21)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo UNSTOPPABLE – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]
(v. punti 18‑20)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]
(v. punti 21, 22)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]
(v. punto 23)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Slogan che veicola un messaggio oggettivo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]
(v. punto 24)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo UNSTOPPABLE
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]
(v. punti 27, 28, 36, 42, 44)
6.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]
(v. punti 50, 61)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]
(v. punto 51)
8.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo UNSTOPPABLE
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]
(v. punti 57, 58, 64, 65)
9.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione di caratteristica
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]
(v. punti 62, 63)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2020 (procedimento R 232/2020‑2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.