CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, articolando ur solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 e 497-bis cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA]Arco in data 8 febbraio 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che la censura che lamenta, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riscontro, in sede di ricostruzione del fatto, della grossolanità dell'alterazione dei documenti trovati in possesso del ricorrente, è generica, non consentita in questa sede e, soprattutto, manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n, 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639); - che l'ulteriore censura, con la quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il c