CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 24743/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Università n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, intimato avverso il decreto n. 5199/2020 del Tribunale di Milano, depositato il 17 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato il 17 luglio 2020 il Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte ad ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, del rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così riassunta: il racconto del ricorrente - il quale aveva narrato di essere di etnia Edo, di religione cristiana e di essere dovuto fuggire dalla Nigeria il 2 maggio 2015 a causa di alcuni problemi con la comunità Egba, causati dal cugino influente che aveva ospitato il ricorrente in seguito alla morte del padre e per cui era rimasto ferito - era da ritenersi "generico e incongruente"; il richiedente non era stato in grado di rispondere alle domande di approfondimento a lui rivolte in sede amministrativa, contraddicendosi ripetutamente sui punti essenziali del narrato; alla luce delle notizie rinvenibili nelle fonti qualificate di informazioni (espressamente menzionate nel decreto impugnato) la situazione nella zona di origine del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) "pur mostrando severi indici di criticità quanto all'ordine pubblico ed alla sicurezza interna, non appare di per sé tale da consentire di ravvisare la situazione di un 'conflitto armato interno"; sono altresì insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione della non credibilità del racconto, dell'assenza di condizioni di vulnerabilità soggettiva, nonché di allegazione o tempestiva documentazione delle condizioni di vita del ricorrente in Italia. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la motivazione del decreto impugnato sarebbe erronea, contraddittoria e carente in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, prospettando altresì l'error in procedendo per l'omessa istruttoria d'ufficio, nonché la violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nonché degli artt. 2, 8 e 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, essendosi il giudice di merito limitato ad affermare la non credibilità del racconto fatto da esso ricorrente sui motivi che lo indussero a emigrare dalla Nigeria, senza confrontarsi con il contenuto della fonte qualificata di informazioni nel ricorso specificamente menzionata. 2. La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi caratterizzante il decreto impugnato, in cui risultano sul punto specificamente indicate le ragioni della ritenuta non credibilità intrinseca del racconto fatto dal ricorrente, fondate sulle contraddizioni e lacune rilevate quanto ai motivi del suo espatrio; obliando, inoltre, il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono intrinsecamente inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr., e mu/tis, Cass. n. 10286 del 2020). 3. Con il secondo motivo si deduce, ancora una volta: l'erronea, contraddittoria e carente motivazione del decreto impugnato, nella parte dedicata alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; l'error in procedendo per mancata istruttoria d'ufficio; la violazione ovvero l'errata applicazione degli artt. 2 e 14, 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, evidenziando la situazione di violenza e insicurezza nel Paese di origine e censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale di Milano escluso il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria pur avendo riconosciuto la sussistenza di criticità in ordine alla sicurezza interna. 4. Anche tale motivo è inammissibile in quanto: propone una censura solo di merito sui presupposti per l'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 senza confrontarsi con la ratio decidendi caratterizzante il decreto impugnato, in cui il tale diritto non può essere affermato in ragione della non sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) di una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato interno, alla luce del contenuto delle fonti di informazioni privilegiate specificamente consultate e citate; pone in buona sostanza sullo stesso piano le fattispecie rispettivamente disciplinate dalle lett. b) e c) del citato art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007; riproduce il contenuto di fonti di informazione che non indica essere state acquisite agli atti del giudizio di unico grado di merito; riproduce il contenuto di giurisprudenza di merito affatto irrilevante in sede di legittimità; mira, in buona sostanza, alla rivisitazione del merito in questa sede non consentita. 5. Il terzo motivo è così rubricato: "violazione dell'art. 2 Cost. e art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la legge n. 881/1977); in relazione, in particolare, all'art. 5, comma 6, T.U.Imm e all'art. 11, comma 1, lett. c-ter) del D.P.R. 399/1999. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 25/2008, dell'art. 32, D.Igs. 25/2008. Violazione dell'art. 19 del T.U.Imm". Il decreto impugnato è con tale motivo censurato per avere il giudice di merito: omesso il giudizio di comparazione fra le condizioni sociali, economiche e umanitarie caratterizzanti la Nigeria e quelle del ricorrente in Italia, evidenziandosi che egli avrebbe raggiunto "un buon percorso di integrazione studiando la lingua italiana e prestando servizi di volontariato" (pag. 20 del ricorso); omesso, senza motivazione alcuna, l'accertamento delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente dovute alle sofferenze da esso patite in Libia durante la sua, temporanea, permanenza in tale Stato. 6. Anche tale censura, formulata in maniera non limpida, è inammissibile, dal momento che: essa, per come dedotta, non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione sul punto caratterizzante il provvedimento impugnato (con particolare riferimento all'affermazione secondo cui, quanto alla vita trascorsa dal ricorrente in Italia, nulla è stato da costui "allegato o tempestivamente documentato: pag. 14 decreto); sia l'asserita integrazione sociale del ricorrente sia le sue condizioni di vulnerabilità soggettiva, che sarebbero dovute anche alle sofferenze patite in Libia, non risultano assistite dall'indicazione degli atti processuali nei quali tali fatti sarebbero stati dedotti (non contenendo il decreto impugnato alcuna menzione delle affermate conseguenze del transito in Libia del ricorrente) e senza alcuna allegazione di elementi utili a far rinvenire una falsa applicazione delle regole di valutazione della prova sul punto. 7. Da ultimo, il ricorrente afferma (quarto motivo) l'erroneità in diritto dell'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, relativa alla infondatezza della sua domanda di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost. che - secondo quanto è dato comprendere - dovrebbe applicarsi direttamente quale conseguenza dell'abrogazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione operata dal d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, con la legge n. 132 del 2018 e deduce inoltre che al caso di specie trova applicazione l'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, nonostante l'espressa abrogazione di tale disposizione di legge intervenuta nel corso del procedimento definito con il decreto impugnato. 8. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto il decreto impugnato: non contiene, come il ricorrente opina, l'affermazione di infondatezza della domanda di asilo prevista dall'art. 10, terzo comma, Cost.; conformandosi espressamente al principio di diritto affermato da Cass. S.U. nn. 29459 e 29460, applica al caso di specie la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, nonostante la sua abrogazione da parte del d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018, sul rilievo che la relativa domanda venne dall'odierno ricorrente proposta prima dell'entrata in vigore (avvenuta il 5 ottobre 2018) del citato decreto-legge, dovendo l'accertamento giudiziale del diritto in questione farsi in applicazione della legge in vigore al momento della proposizione della domanda con cui lo stesso è stato fatto valere in giudizio (pagg. 11 e 12 del decreto), con la conseguenza che la censura mossa dal ricorrente è priva del suo oggetto. Non vi è dunque neppure spazio per l'applicazione diretta in sede giudiziale della norma di rango costituzionale dal momento che, come detto, l'abrogazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione (intervenuta nel corso del procedimento con il decreto impugnato definito) è nel caso di specie irrilevante perché tale ultima disposizione di legge speciale è dal decreto impugnato espressamente applicata, con argomentazione conforme al diritto, quanto alla valutazione della fondatezza dell'ultima domanda in subordine proposta dal ricorrente. Per mero debito di ragione, non è infine inopportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nell'assetto normativo applicabile al caso di specie il diritto di asilo sancito dall'art. 10 Cost. è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a opera della esaustiva normativa recata dal d.lgs. n. 251 del 2007 (costituente attuazione di direttiva dell'Unione europea) e dall'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione; con la conseguenza che in tale assetto normativo v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione da parte del giudice del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost. (cfr., per tutte: Cass. n. 16362 del 2016; Cass. n. 11110 del 2019; Cass. n. 10842 del 2022). 9. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il rico