CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 17307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30481/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C . S . N . C . , elettivamente domiciliati in ROMA alla via CASSIODORO n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti e controricorrenti su ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 1782/2021depositata il 21/09/2021 . Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n .c. (già s .a.s. ) , propone ricorso per cassazione,articolato su un unico, complesso motivo, ed illustrato da rituale memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S an Paolo s .p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)per la cassazione della sentenza n. 1782, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 21/09/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di revocazione, proposta dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1617 del 7/10/2014. Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, pure illustrato da rituale memoria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] proprio e nella qualità ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. IWR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] All'origine della complessa vicenda vi è un contratto di leasing, concluso nel 2005: [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di provvedere all'acquisto di un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] T di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; il Caruso sottoscrisse poi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il contratto di locazione finanziaria e le diede comunicazione dell'avvenuta consegna del bene, inoltrando un verbale di consegna sottoscritto dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dall'utilizzatore (appunto il Caruso); la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provvedeva a versare il saldo del prezzo; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rilas ciava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso. Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle corresponsione dei canoni di locazione, finché, pochi mesi dopo, il veicolo, portato dal Caruso in un’officina (denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di IWR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ne rivendicava la proprietà. Questa situazione diede origine a due cause, in parte coincidenti e pervenute entrambe dinanzia questa Cort e di legittimità. Nella presente causa, iniziata nel 2006 avanti al Tribunale di Arezzo e conclus asi in primo grado nel 2012, la società IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha conven uto la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Mediocredito italiano s.p.a., unitamente al Caruso, alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (l'officina ) e alla AF Motors di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , deducendo di essere la proprietaria del veicolo, acquistato dalla casa madre e consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conto vendit a ; che quest'ultima , pur non essendo proprietaria, ha venduto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale non ne è diventata proprietaria avendo acquistato a non domino. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualificandosi solo come concedente, ha quindi stipulato un contratto di leasing con il Carus o quale utilizzatore. Ottenuto dalla IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il sequestro giudiziario del veicolo, il Tribunale di Arezzo ha quindi dichiara to essere la IWR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l'esclusiva proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] T., e che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non fosse opponibile a IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto frutto di un acquisto a non domino; ha altresì rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Caruso e della garante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso, ritenendo la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso imputabile alla condotta imprudente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che al momento del pagamentodel prezzo non aveva effettuato i dovuti controlli in ordine all'acquisto dal proprietario del bene. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnatola sentenza avanti alla Corte d'Appello di Firenze, domandando la risoluzione del contratto di leasing ex art. 1456 cod. civ. o in subordine ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. per fatto e colpa esclusivi del Caruso, con condanna del medesimo al pagamento, in via solidale con la garante società in accomandita semplice,di somma a titolo di risarcimento dei lamentati danni, nonché alla restituzione delle somme versate in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Con sentenza n. 1617 del 7/10/2014 la Corte d'Appello, non pronunciando in ordine alla domandata risoluzione del contratto di leasing, in accoglimento dell’appelloha condannato il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a pagare oltre centoventicinquemila euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché i l Caruso a ltresì alla restitu zione di quanto percepito in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Avverso la detta sentenza della corte di merito il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. hanno propo sto impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello asseritamente fondato la propria dec isione sull’erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, essendo viceversa in atti copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risulta la prima immatricolazione nel 2003. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. hanno propo sto altresì ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze, dichiarato inammissibile da Cass. n. 6680 del 2018. Con sentenza n.1782 pubblicata il 21/09/2021 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione per revocazione proposta avverso la sentenza della stessa Corte n. 1617 del 7/10/2014. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo il Caruso propone ora ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. p roc . c iv . , in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. p roc . c iv . , dolendosi che dopo aver e affermato la sussistenza del denunziato errore revocatorio l a Corte di Appello di Firenzeabbia respinto l’impugnazione per ravvisata assenza di nesso di causalità tra decisione ed errore, laddove nel la stessa sentenza impugnata a l fatto err oneo risulta essere stato con incongrua motivazione viceversa assegnato decisivo rilievo ai fini dell’assunta decisionedi rigetto dell’appello. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ravvisato l’effettiva sussistenza di errore revocatorio là dove nella sentenza n. 1617 del 2014 di detta Corte territoriale risulta affermato che l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] T oggetto del leasing finanziario de quo non fosse stata immatricolata, e che l’onere probatorio della relativa illegittima circolazione conseguentemente ricadesse sull’utilizzatore Caruso, non potendosi imputare al fornitore ( ossia alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) il mancato controllo della regolare circolazione dell’autovettura, in ragione del principio possesso vale titolo ex art. 1153 cod. civ. ; mentre in considerazione della circostanza che l’autovettura era già stata immatricolata, e quindi registrata , avrebbe dovuto viceversa applicarsiil regime di cui all’art. 1156 cod. civ. Nella sentenza n. 1782 del 2019 risulta invero afferma to , per quanto ancora d’interesse, essere stata l ’autovettura [OSCURATO:PERSONA] T immatricolata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e iscritta al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con intestazione a nome del la società I.W.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che la mancata ricognizione di detta iscrizione non ha tuttavia avuto efficacia determina n te ai fini della decisione. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], va al riguardo posto in rilievo che, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza , l’errore di fatto ha nella specie rivestito senz’altro rilievo determinante per addivenire alla raggiunta decisione di cui alla sentenza n. 1617 del 2014 di accoglimento dell’appello della società concedente ([OSCURATO:SOCIETA].), avendo dal suindicato errore di fatto essa ha fatto discenderela ravvisata erronea individuazione sia del regime di circolazione del bene che del soggetto tenuto a d adempiere all’onere della prova , giacché ove fosse stata co rrettamente considerata come già effettuata l’immatricolazione dell’autovettura l’onere di verificare la regolarità della relativ a circolazione , anche sotto il profilo della ritualità e continuità delle cessioni sulla base del P.R.A., sarebbe ricaduto sulla società concedente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e non sull’utilizzatore, ossia sul Caruso. L’errore, sostanziatosi nella mancata percezione di documenti, e comunque di dati fattuali acquisiti al processo, ha dunque avuto una diretta incidenza sulla decisionedella controversia ( cfr. Cass. n. 6557 del 29/03/2005 Rv. 581358 -01). Nella sentenza n. 1782 del 2019 la corte territoriale afferma che nonostante detto errore di fatto la sentenza n. 1617 del 2014 è comunque correttamente motivata, evocando a sostegno una non meglio precisata massima di questa Corte ( che si appalesa evinta da Cass. n. 14786 del 2004 ) invero non pertinente alla fattispecie concreta odiernamente in esame ( e nemmeno richiamata nella sentenza oggetto di revocazione n. 1617 del 2014 ), nella quale non assume alcun ruolo la mancata immatricolazione del bene mobile (un’autogru) che nella vicenda in quel caso in esame era pacificamente avvenuta. Con ricorso incidentalela società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , dolendosi che la Corte d’Appello di Firenze abbia errato nel non affermare che in merito all’ordinanza Cass. n. 6680 del 19/03/2018 si è formato un giudicato preclusivo dell’odierna controversia. Il ricorso è infondato per un duplice, concorrente, ordine di ragioni. Anzitutto, l’ordinanza di questa Corte n. 6680 del 19/03/2018 ha ─ pur con un’ampia motivazione, avente ad oggetto il rapporto di leasing, ma resa in guisa ridondante, ossia senza che detta frazione del provvedimento concorresse a reggere effettivamente il percorso motivazionale ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi pertanto di una decisione di mero rito, come tale inidonea a determinare i l giudicato in senso sostanzialesul diritto controverso ( v. C ass. n. 23130 del 22/10/2020 Rv. 659515 – 01; Cass. n. 10641 del 16/04/2019 Rv. 653626 – 01; Cass. 341 del 13/01/2015 Rv. 634101 –01 ) . Per altro verso, va osservato che la sentenza , n. 1617 de l 7/10/2014 della Corte d’Appello di Firenze risulta impugnata sia con ricorso per cassazione che con ricorso per revocazione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., su di essa non essendosi pertanto formato ancora alcun giudicato. Le prospettazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella memoria difensiva depositata in questo processo in ordine ai rapporti tra impugnazione per revocazione e ricorso per cassazione s on o invero prive di fondamento, presupponendo esse la formazione di un giudicato nella specie - come detto - insussistente in difetto di decisione sul merito della controversia avente ad oggetto il contratto di leasing, l’ordinanza Cass. n. 6680 del 2019 sostanziandosi in una pronuncia di mero rito d ’ inammissibilità del ricorso , atteso che le considerazioni concernenti ( anche ) l’onere della prova in ordine alla Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle consegna dei documenti necessari al perfezionamento del contratto di leasing risultano ivi formulate con ultronea esposizione ad abundantiam. All’accoglimento nei suindicati termini del ricorso principale, rigettato quello incidentale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella