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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 44238/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente; Rilevato che l'ordinanza impugnata è stata comunicata in data 15 giugno al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia; Considerato che il ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia è stato depositato in data 14 luglio 2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli e, dunque, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 27 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente; Rilevato che l'ordinanza impugnata è stata comunicata in data 15 giugno al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia; Considerato che il ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia è stato depositato in data 14 luglio 2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli e, dunque, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 ottobr