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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25417/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia l'illegalità della pena, per essere stata ritenuta quale violazione più grave, ai fini dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella di cui all'art. 73, comma 1, relativa ad un quantitativo di cocaina pari a circa 151 grammi netti, anziché quella di cui al comma 4, riguardante circa quattro chilogrammi netti.2.

Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per un motivo non consentito dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

3. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

La pena applicata al ricorrente, invece, non solo non è illegale, tale essendo soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando l'eventuale violazione di legge nei passaggi intermedi (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); ma anzi è corretta, poiché, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, sulla base della pena edittale prevista per il reato (per tutte, Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigli 1-e estensore Il PresidenteMarti ? Ros ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 07 LUG 2026 FUN O GIUDIZIARI Dott. useppina Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia l'illegalità della pena, per essere stata ritenuta quale violazione più grave, ai fini dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella di cui all'art. 73, comma 1, relativa ad un quantitativo di cocaina pari a circa 151 grammi netti, anziché quella di cui al comma 4, riguardante circa quattro chilogrammi netti.2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per un motivo non consentito dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 3. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena applicata al ricorrente, invece, non solo non è illegale, tale essendo soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando l'eventuale violazione di legge nei passaggi intermedi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); ma anzi è corretta, poiché, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, sulla base della pena edittale prevista per il reato (per tutte, Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.MIl Consigli 1-e estensore Il PresidenteMarti ? Ros ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 07 LUG 2026 FUN O GIUDIZIARI Dott. useppina Cirimele
Sentenza Cassazione n. 25417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris