CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, del 17 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, quantificata in anni due mesi due di reclusione, relativa a tre sentenze per reati di truffa, commessi nel 2012 e 2015. Nel respingere il beneficio penitenziario richiesto, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che Battiato aveva diversi precedenti penali a carico, quasi tutti per lo stesso titolo di reato, di cui oltre venti procedimenti pendenti, per truffe commesse tra il 2012 e il 2017. Alla stregua dell'istruttoria svolta, risultando nei confronti dell'istante cinquanta comunicazioni di notizie di reato per truffa, pur avendo iniziato a risarcire il danno alle vittime dei reati, il Tribunale negava il beneficio, considerato l'elevato numero di pendenze, che non era ancora intervenuto il risarcimento di tutte le vittime e che il percorso di cambiamento, pur attestato dall'UEPE, quanto alle attuali condizioni personali del condannato, all'ammissione degli addebiti e all'avvio del risarcimento delle vittime per saldare il debito con la giustizia, necessitava di verifica dopo un periodo di osservazione intramuraria. 2. Avverso tale ordinanza Battiato, a mezzo dell'avv. A. Gianninò, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché mancanza e illogicità della motivazione. Si sostiene che, come affermato da questa Corte di legittimità, ai fini dell'ammissione del beneficio non può farsi riferimento alla gravità del reato per il quale è intervenuta condanna, né necessita la prova che il soggetto abbia compiuto un percorso di integrale revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che tale processo di revisione sia stato almeno significativamente avviato (richiamando, quale precedente, Sez. 1, n. 1410 del 30 ottobre 2019). Si sottolinea che, nel caso al vaglio, il rigetto era fondato sul numero dei reati per i quali Battiato aveva riportato condanna, sull'esistenza di numerosi procedimenti pendenti per fatti analoghi, senza tenere conto che il percorso si arrestava al 2017 e che, dopo i fatti per i quali il ricorrente aveva riportato condanna, l'UEPE riferiva che questi aveva stabile dimora e un lavoro a tempo indeterminato presso un negozio di abbigliamento, che il compagno aveva dichiarato la disponibilità ad accoglierlo in misura alternativa alla detenzione, che aveva riconosciuto gli addebiti e iniziato a risarcire le vittime, precisando, infine, che la Questura competente aveva verificato l'assenza di legami con la criminalità organizzata. Si osserva, da ultimo, che le pendenze, comunque, si riferivano a fatti precedenti rispetto al percorso intrapreso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, e in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. 1.1.Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, dunque, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05.05.2015, Rv 264602). Questa Corte ha, invero, specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare (oltre al reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia) sono sia la condotta carceraria che i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell' affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). 1.2. All'uopo questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (tra le altre, Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018 Cc., dep. 08/10/2018, Rv. 273985; Sez. 1, n. 31809 del 97.2009, Rv. 244322). 2.In linea con gli indicati percorsi interpretativi si appalesa il provvedimento impugnato, ove evidenzia che, in relazione al comportamento successivo al reato per il quale è in esecuzione la pena da espiare, risultano commessi (e pendono denunce o comunicazioni di notizie di reato) reati analoghi a quello di truffa in esecuzione, sino al 2017. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che non vi è stato risarcimento di tutte le vittime e che i procedimenti pendenti per reati commessi tra il 2012 e fino al 2017, quindi dopo quello per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, sono venti su tutti il territorio nazionale. Dunque, non manifestamente illogica appare la conclusione cui giunge il Tribunale nella parte in cui evidenzia la necessità, allo stato, di verificare il reale cambiamento del Battiato dopo un congruo periodo di osservazione intrarnuraria e, sul punto, la sollecitata rivalutazione da parte del ricorrente, in sostanza, si traduce in una rivisitazione di merito che a questa Corte di legittimita e inibita. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann