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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08347/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott.

Della Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuta la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 19/4/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva, condannandola, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hanno dedotto: 2.1 la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto, avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità della prevenuta per l'addebito ascrittole in assenza di adeguati elementi a sostegno, sulla base di una motivazione lacunosa e insufficiente; 2.2 l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen.

La difesa lamenta che, pur avendo chiesto in sede di conclusioni scritte ex art. 23,comma 2, D.L. 149/2020 l'assoluzione dell'imputata per particolare tenuità del fatto, la Corte di merito non ha fornito risposta al riguardo.

Aggiunge che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020, l'istituto è applicabile alla fattispecie di ricettazione attenuata e in concreto l'entità della condanna, la non abitualità della condotta e l'esiguo disvalore del fatto inducono a ritenere sussistente l'invocata causa di esclusione della punibilità; 2.3 la contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito disatteso i rilievi difensivi sul punto con motivazione generica ed inconferente, che non dà conto della valutazione delle circostanze di fatto che attestano l'assenza di offensività della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte distrettuale ha evaso le doglianze difensive in punto di responsabilità evidenziando che dalla deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA] consta che il telefono di provenienza illecita fu utilizzato dal 16/11/2015 al 23 novembre seguente mediante l'inserimento di una scheda telefonica intestata alla ricorrente e alcun elemento è stato fornito dall'interessata o dal difensore circa la cessione della scheda o l'utilizzo della stessa da parte di terzi.

La valutazione dei giudici di merito è conforme al consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv.276935).

2. Il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La Corte merito, infatti, ha sottolineato la mancata allegazione di elementi a sostegno dell'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di una pena stimata del tutto congrua e determinata in misura prossima ai minimi edittali.

Trattasi di valutazione che si sottrae a censura in questa sede tanto più a fronte di una devoluzione del tutto generica, che faceva leva sulla scarsa offensività del fatto di reato, profilo integralmente refluito nel riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 2, cod.pen. 3.

Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento.

La difesa deduce di aver posto all'attenzione della Corte territoriale la questione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 2, D.L. n. 149/2020, non ricevendo risposta alcuna al riguardo in sede motivazionale.

Nonostante dalla sentenza impugnata consti che il processo d'appello è stato trattato in presenza, con discussione orale del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, la quale si è riportata ai motivi dell'impugnazione a sua firma e a quelli del difensore d'ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva autonomamente interposto gravame, le conclusioni rassegnate in forma scritta dovevano essere valutate alla stregua di una memoria difensiva, con conseguente onere di motivazione circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità.

Sul punto non è fuor di luogo aggiungere che questa Corte, sulla base del principio affermato da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 per la fase di legittimità, ha precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707). 3.1 Nella specie, tuttavia, il diretto apprezzamento da parte della Corte adita circa la sussistenza degli estremi della causa di esclusione della punibilità in discorso è precluso dalla necessità di scrutinare i profili soggettivi e circostanziali della condotta, stante l'originaria contestazione della recidiva, seppur esclusa dal primo giudice, giudizio che comporta valutazioni di merito esulanti dal sindacato di legittimità.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bís cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

I restanti motivi debbono essere, invece, dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 15/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. Della Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuta la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 19/4/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva, condannandola, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hanno dedotto: 2.1 la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto, avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità della prevenuta per l'addebito ascrittole in assenza di adeguati elementi a sostegno, sulla base di una motivazione lacunosa e insufficiente; 2.2 l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen. La difesa lamenta che, pur avendo chiesto in sede di conclusioni scritte ex art. 23,comma 2, D.L. 149/2020 l'assoluzione dell'imputata per particolare tenuità del fatto, la Corte di merito non ha fornito risposta al riguardo. Aggiunge che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020, l'istituto è applicabile alla fattispecie di ricettazione attenuata e in concreto l'entità della condanna, la non abitualità della condotta e l'esiguo disvalore del fatto inducono a ritenere sussistente l'invocata causa di esclusione della punibilità; 2.3 la contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito disatteso i rilievi difensivi sul punto con motivazione generica ed inconferente, che non dà conto della valutazione delle circostanze di fatto che attestano l'assenza di offensività della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha evaso le doglianze difensive in punto di responsabilità evidenziando che dalla deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA] consta che il telefono di provenienza illecita fu utilizzato dal 16/11/2015 al 23 novembre seguente mediante l'inserimento di una scheda telefonica intestata alla ricorrente e alcun elemento è stato fornito dall'interessata o dal difensore circa la cessione della scheda o l'utilizzo della stessa da parte di terzi. La valutazione dei giudici di merito è conforme al consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv.276935). 2. Il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte merito, infatti, ha sottolineato la mancata allegazione di elementi a sostegno dell'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di una pena stimata del tutto congrua e determinata in misura prossima ai minimi edittali. Trattasi di valutazione che si sottrae a censura in questa sede tanto più a fronte di una devoluzione del tutto generica, che faceva leva sulla scarsa offensività del fatto di reato, profilo integralmente refluito nel riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 2, cod.pen. 3. Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento. La difesa deduce di aver posto all'attenzione della Corte territoriale la questione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 2, D.L. n. 149/2020, non ricevendo risposta alcuna al riguardo in sede motivazionale. Nonostante dalla sentenza impugnata consti che il processo d'appello è stato trattato in presenza, con discussione orale del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, la quale si è riportata ai motivi dell'impugnazione a sua firma e a quelli del difensore d'ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva autonomamente interposto gravame, le conclusioni rassegnate in forma scritta dovevano essere valutate alla stregua di una memoria difensiva, con conseguente onere di motivazione circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità. Sul punto non è fuor di luogo aggiungere che questa Corte, sulla base del principio affermato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 per la fase di legittimità, ha precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707). 3.1 Nella specie, tuttavia, il diretto apprezzamento da parte della Corte adita circa la sussistenza degli estremi della causa di esclusione della punibilità in discorso è precluso dalla necessità di scrutinare i profili soggettivi e circostanziali della condotta, stante l'originaria contestazione della recidiva, seppur esclusa dal primo giudice, giudizio che comporta valutazioni di merito esulanti dal sindacato di legittimità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bís cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. I restanti motivi debbono essere, invece, dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 15/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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