CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaSardegna n. 396/2024 depositata il 06/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 396/24, depositata in data 6/5/24, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sardegna rigettava l’appello propostoNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Sassari n. 324/2022, che aveva accolto il ricorsodel [OSCURATO:PERSONA] di Sardegna avverso il silenzio rifiuto maturato in ordine allarichiesta di rimborso della maggiore imposta di registro corrisposta inrelazione al corrispettivo provvisorio determinato nell’atto di acquisto di unramo d’azienda dalla Banca di Sassari in data 20/5/2016, essendo stato ilvalore di cessione determinato definitivamente per un importo inferiorenel successivo atto in data 5/12/2016.La CGT di II grado - ritenuto infondato il lamentato vizio diultrapetizione ex art. 112 c.p.c., atteso che il giudice di primo grado avevaproceduto all’esame dei suddetti atti onde accertare la sussistenza o menodei presupposti di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 131/1986 ai fini del richiestorimborso - rilevava che “gli atti negoziali intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] diSardegna spa, da una parte, e la [OSCURATO:SOCIETA], dall’altra, sonostrettamente collegati dal punto di vista funzionale e hanno un unicoscopo economico che è quello della cessione del ramo d’azienda da unasocietà all’altra”, “cessione che ha avuto una prima determinazione delprezzo, esplicitamente dichiarato provvisorio in atto, e una secondadeterminazione del prezzo, quello ritenuto definitivo in forza di datiidentici a quelli presi in considerazione per il primo prezzo ma modificati,su accordo delle parti, a seguito delle risultanze degli attivi e dei passivipatrimoniali verificatesi nei sei mesi successivi alla prima stipula e riportatinell’atto definitivo”, con conseguente emersione del credito oggetto dirimborso, pari ad euro 743.798,00, ossia alla differenza tra l’importo dieuro 1.303.244,00, corrisposto a titolo di imposta liquidata sulla base delvalore provvisoriamente dichiarato, e l’importo dovuto in base al prezzodefinitivo di euro 78.373.137,00, dichiarato nel secondo atto.2. Avverso la sentenza n. 396/3/24 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia della Entrate.Numero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di Sardegna resisteva con controricorso, depositando anchememoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cpc (art. 360 n.4 cpc)”, premettendo che l’Ufficio “non ha maimesso in discussione il diritto dei due Istituti di credito contraenti dideterminare il prezzo di cessione dell’azienda “Banca di Sassari”contestato la congruità dei due prezzi di cessione (provvisorio e definitivo)indicati dalle parti”, ma ha invece sempre contestato il “modus operandi”adottato dalle due società, in quanto “non rientrante nella previsioneindicata dall’art. 35, 1 comma, TUR ai fini della spettanza del diritto ad uneventuale rimborso/conguaglio della maggiore imposta di registro, versatain base al valore del bene ceduto indicato nel primo atto”, sicchè lasentenza deve ritenersi viziata da ultrapetizione, “in quanto è fondata sueccezioni ed argomentazioni mai sollevate dalle parti in causa e,comunque, estranee dalla reale materia del contendere, attinente allasussistenza o meno dei presupposti applicativi del citato art. 35 fondanti ladomanda di rimborso”.Il motivo è infondato.Il vizio di ultrapetizione ricorre laddove il giudice si pronunci oltre ilimiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero suquestioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,domandato (v. Cass. n. 644/2025; Cass. n. 11304/2018).Nel caso di specie, la sentenza d’appello ha confermato la sentenza diprimo grado con cui è stato individuato, quale base imponibile per ilcalcolo dell’imposta di registro, il prezzo definitivo della cessione di ramod’azienda determinato con l’atto integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo,pertanto, i presupposti di operatività dell’art. 35 del d.P.R. n. 131/1986, aiNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026sensi del quale la contribuente ha chiesto il rimborso, sicchè non puòritenersi che le sia stato attribuito un bene della vita non richiesto odiverso da quello domandato. La valutazione dei due atti in questione edel collegamento tra gli stessi, nonché le ulteriori argomentazioni svoltedal giudice di merito non risultano affatto estranee alla materia delcontendere, in quanto, all’evidenza, volte ad accertare e validare lasussumibilità della fattispecie concreta sotto il disposto dell’art. 35 deld.P.R. n. 131/1986, di cui la contribuente chiede l’applicazione ai fini delrimborso dell’imposta che deduce versata in eccedenza.2. Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 35 e 19 TUR, richiamato dall’art. 35, 1 comma, 20 TUR, 2697c.c. nonché degli artt. 1, 2 e 6 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n.131/1986.(art.360 n.3 cpc)”, assumendo che i contratti a prezzoindeterminato cui fa riferimento il citato art. 35 sarebbero quelli “nei quali,quantomeno ai fini fiscali, non viene stabilito e pagato alcun corrispettivo(nemmeno nella misura provvisoria) ma nei quali, quantomeno ai finifiscali, deve essere dichiarato un “valore” da sottoporre a tassazione, dalmomento che l’imposta di registro è un’imposta sull’atto, che corrispondeal valore di mercato dell’oggetto del contratto, concetto ben diverso dalprezzo di vendita o corrispettivo…”. La ricorrente, pertanto, assume chel’art. 35 riguarderebbe esclusivamente i contratti privi dell’indicazione delcorrispettivo ma contenenti solo i criteri utilizzabili per la suadeterminazione ex art. 1346 c.c., i contratti in cui la determinazione delcorrispettivo è rimessa ad un terzo ex art. 1473 c.c. o al giudice ex art.1349 c.c., i contratti di somministrazione e i contratti d’appalto. Pertanto,la cessione di ramo d’azienda in questione non sarebbe un contratto aprezzo indeterminato ma una cessione d’azienda definitiva, completa ditutti gli elementi, compreso il prezzo, anche se definito dalle partiprovvisorio, come risulta dall’art. 16 del contratto e dal successivo attointegrativo, rettificativo del prezzo della precedente cessione, nonNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026deriverebbe alcun diritto di rimborso dell’imposta versata, trattandosi anzidi un ulteriore atto completo, da tassare separatamente, in aggiuntaall’altro, in base agli effetti prodotti da ciascuno ex art 20 del d.P.R. n.131/1986. Si deduce, infine, l’assenza di prova della restituzione da partedella cedente del maggior prezzo pagato (operazione a sua voltatassabile) e la violazione del termine di 20 giorni per la denuncia di cuiall’art. 19 del d.P.R. n. 131/1986, atteso che, dovendo la determinazionedel nuovo corrispettivo ritenersi verificata alle ore 24 del 22 maggio 2016(data di efficacia della cessione), l’atto di determinazione del prezzodefinitivo avrebbe dovuto essere effettuato entro l’11 giugno 2016.Il motivo è infondato.L’art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 prevede che: “1. Se ilcorrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione diun contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parteche richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo ladeterminazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art.19.”.Si tratta di un apparato normativo finalizzato a creare i presuppostiper la liquidazione tendenzialmente unitaria, complessiva ed iniziale (cioèentro i termini di registrazione dalla data dell’atto, ex art. 13) dell’impostadi registro, fatta salva la possibilità di aggiustamenti successivi a secondache, nello svolgimento del rapporto, si verifichino situazioni tali daingenerare un conguaglio o rimborso dell’imposta così versata, nel qualcaso occorrerà la denuncia dell’evento successivo secondo quanto stabilitodall’art. 19 (v., Cass., n. 7726/2024; Cass. n. 7468/2024).La disposizione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente inbase ad un’erronea lettura della norma, non è limitata a particolaritipologie di contratti e tantomeno presuppone che non debba essere statoconcordato e/o corrisposto un prezzo provvisorio. Questa Corte, a talproposito, in conformità a quanto previsto dalla norma, ha chiarito cheNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026“L'articolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 131 del 1986 conogni evidenza si riferisce all'ipotesi del contratto con corrispettivoindeterminato; ed il corrispettivo si può definire non determinato soltantoallorquando esso sia suscettibile di ulteriore liquidazione o di accertamentotra le parti (vedi, in termini, Cass. civ., il maggio 1982, n. 2928). Non acaso, l'ipotesi classica che tradizionalmente si pone di contratto acorrispettivo non determinato concerne i contratti di appalto con lapubblica amministrazione, che quasi sempre prevedono un margine per ladeterminazione del corrispettivo in corso d'opera (in termini, con specificoriferimento ai profili tributari, vedi Cass. 17 febbraio 1982, n. 1001).”(Cass., n. 21792/2012). Nel caso di specie, l’art. 15 del contratto dicessione di ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] diSardegna S.p.a. in data 20.5.2016, ha previsto che: ”La cessione avràefficacia a far tempo dalle ore 00,00…del giorno 23 maggio 2016 (Data diEfficacia)… Le attività e le passività conferite sono valutate con riferimentoalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 aggiornata al 10 maggio2016. Peraltro, data l’operatività del ramo oggetto di cessione, sonocomunque fatte salve le variazioni delle attività e passività derivanti dalla“dinamica operativa” dell’attività bancaria tra il 31 dicembre 2015 e ladata di efficacia, nonché qualunque ulteriore variazione degli elementicostituenti il ramo d’azienda, in tale periodo comunque verificatasi. Leparti convengono di aggiornare la suddetta situazione patrimoniale alleore 24… del 22 maggio 2016, verificando la sussistenza di tutte le posterubricato “Prezzo provvisorio e prezzo definitivo”, stabilisce che: “Ai finidella determinazione del prezzo della cessione le parti concordano unprezzo provvisorio che sarà oggetto di adeguamento in ragione della piùprecisa quantificazione dei valori riferibili al periodo intercorrente tra ladata di riferimento della situazione patrimoniale e la data di efficacia dellacessione. I conseguenti aggiustamenti daranno luogo al prezzoNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026definitivo…Pertanto il prezzo, tenuto conto delle passività nella misuracomplessiva di euro 1.333.027.429…è provvisoriamente convenuto efissato in complessivi euro 190.883.353….Le parti convengono peraltroche: a) il valore di sbilancio di euro 189.233.353…sarà soggetto adaggiustamento sulla base dell’effettivo valore delle attività e passivitàoggetto di cessione alla data di efficacia dell’operazione: pertanto il prezzoprovvisorio dovrà essere aggiustato, in aumento o in diminuzione, sullabase delle risultanze contabili effettive da riferirsi alle ore 24(ventiquattro) del giorno 22 maggio 2016; b) la determinazione del prezzodefinitivo sarà formalizzata con successivo atto pubblico o scrittura privataautenticata da denunciarsi all’Agenzia delle Entrate nei termini e per glieffetti di cui agli articoli 19 e 35 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Qualorail prezzo definitivo dovesse essere quantificato in misura superiore oinferiore al prezzo provvisorio le parti conguaglieranno l’importo pari alladifferenza mediante bonifico bancario da effettuarsi, con valutacompensata, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di perfezionamentodell’atto notarile di determinazione del prezzo definitivo…”.L’art. 31 del contratto di cessione, rubricato “Trattamento fiscale”,nell’indicare le aliquote dell’imposta di registro applicate ai singoli importi,ne fa, inoltre, espressamente “salva l’eventuale rideterminazione inragione del prezzo definitivo”. Tale rideterminazione è contenuta nell’“atto integrativo e di determinazione del prezzo definitivo di cessione diramo d’azienda” in data 5.12.2016, in cui, richiamato il precedente atto dicessione di ramo d’azienda e premesso che, in forza di quanto iviconcordato, le parti avevano “conseguentemente aggiornato la situazionepatrimoniale di riferimento alle ore 24.00 del 22 maggio 2016”, il prezzodefinitivo della cessione, sulla base di tale situazione patrimoniale e dellerisultanze contabili effettive alla data di efficacia della cessione, è statoquantificato in complessivi euro 78.373.137 ed è stato convenuto che laNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026differenza, pari ad euro 112.510.216, rispetto al prezzo provvisoriosarebbe stata regolata in separata sede tra le parti.Pertanto, il suddetto contratto di cessione di ramo d’azienda prevedeuna clausola di aggiustamento del prezzo, che espressamente rimanda,per la determinazione del prezzo definitivo, ad un’ulteriore attività diverifica e di liquidazione, tant’è che il prezzo – come da accertamentoeffettuato dal giudice di merito – viene “esplicitamente dichiaratoprovvisorio in atto” ed è divenuto definito – come del pari accertato dalgiudice di merito – solo all’esito di “una seconda determinazione”, suaccordo delle parti, “a seguito delle risultanze degli attivi e dei passivipatrimoniali verificatesi nei sei mesi successivi alla prima stipula e riportatinell’atto definitivo”.Pertanto, è da escludersi qualsiasi errore di interpretazione e disussunzione da parte del giudice di merito, con riferimento al dispostodell’art. 35 del d.P.R. n. 131/1986, correttamente applicato alla cessionedi ramo d’azienda in questione, in quanto contratto “con corrispettivoindeterminato”, nella accezione sopra chiarita, conforme alla lettera dellanorma e alla interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. Ciòin conformità anche al disposto dell’art. 20 del citato d.P.R., che imponel’applicazione dell’imposta di registro sulla base degli elementi desumibilidall’atto medesimo (come nel caso di specie, in cui ciascun atto faespresso riferimento all’altro), prescindendo dagli atti ad esso collegati“salvo quanto disposto dagli articoli successivi”, tra cui l’art. 35, cheespressamente prevede che la determinazione definitiva del corrispettivo,effettuata con atto successivo, debba essere fatta oggetto di denuncia anorma dell'art. 19, valorizzando, pertanto, proprio il collegamento tra idue atti (dato “intrinseco, inequivocamente desumibile dal contenuto diciascuno).L’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 35 del d.P.R.n.131/1986 esclude pertanto l’autonoma tassabilità di ciascuno dei dueNumero registro generale 25725/2024Numero sezionale 4010/2026Numero di raccolta generale 16756/2026Data pubblicazione 28/05/2026del prezzo definitivo della cessione del ramo d’azienda in oggetto.Ininfluente, come già ritenuto dal giudice di merito, è la questionerelativa alla effettiva restituzione alla cessionaria, da parte della cedente,dell’importo ricevuto in eccesso, non incidente sulla validità e sull’efficaciadella cessione ormai perfezionatasi e, invero, non richiesta ai fini delrimborso previsto dal citato art. 35.Nemmeno è, infine, ravvisabile la dedotta violazione di legge riferitaall’inosservanza del termine di 20 giorni previsto dall’art. 19 del d.P.R. n.131/1986, che la ricorrente fa erroneamente decorrere dalla data (diaggiornamento della situazione patrimoniale) del 22 maggio 2016. Invero,l’art. 35 si limita a stabilire l’obbligo di denuncia, “a norma dell’art. 19”,della determinazione definitiva del corrispettivo avvenuta successivamentealla stipula del contratto, ma non prevede termini per tale successivadeterminazione, sicchè il termine di denuncia di “eventi successivi allaregistrazione”, stabilito dal sopracitato art. 19, va evidentemente riferitoall’”evento” costituito dalla stipula, in data 5.12.2016, dell’ “attointegrativo di determinazione del prezzo definitivo di cessione di ramod’azienda”, tempestivamente registrato in data 16.12.2016.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condannadell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in 14.000,00 euro, oltre200,00 euro per esborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteUgo Candia