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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 13104/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoNumero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024LA [OSCURATO:PERSONA]* ** *Composta da* * Consigliere* * Consigliere R G n 23786/2021* * * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 21/12/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23786/2021 R G proposto da* * in qualità di legale rappresentante del* * * * rappresentato e difeso dall Avv **– ricorrente –e da* * [OSCURATO:PERSONA] * *[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall Avv * *– ricorrente successivo –contro* * * * ** * * E * * leultime solo quali eredi di * * e la primaanche in proprio rappresentate e difese dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024nonché contro* * in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente al ricorso successivo –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ** * DEL * EUROPEO – * ** * * DI *ITALIANA ** *– intimati –avverso la sentenza n 317/2021 della CORTE D APPELLO DI CATANIAdepositata il giorno 9 febbraio 2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Consigliere * *1 Il giorno 23 agosto 2003 nel partecipare ad una gara ciclisticaamatoriale organizzata dal * * * * presieduto da* * sotto il patrocinio della * amatori del ciclismoeuropeo in sigla * * ente di promozione sportivariconosciuta dal * svolta su un circuito cittadino disegnato nelterritorio del Comune di * * * nell affrontareuna curva incappò con la ruota anteriore della bicicletta in una botolametallica posta in dislivello rispetto al manto stradale perse ilcontrollo del mezzo cadde rovinosamente a terra e riportò gravissimelesioni personali2 * * e la di lui moglie * *convennero in giudizio il Comune di * la * regionale diCatania in corso di causa divenuta Città * di Catania el * – * e ne domandarono la condanna ciascuno per quantor g n 23786/2021 2Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024di ragione all integrale risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatiti dalla * ascritti alla necessità di assistere il maritoallettato ed in condizioni di assoluta immobilità3 * attiva resistenza di tutti i convenuti venne disposta edespletata su istanza della * regionale di Catania la chiamataa fini di esonero da responsabilità o di garanzia del * ** * e delle compagnie assicuratrici * * *[OSCURATO:SOCIETA] * S p A e * * cui incorso di causa succedeva * poi * * S p A3 Il giudizio di prime cure interrotto per il decesso di ** e riassunto dagli eredi di questi oltre alla moglie ** le figlie * * * ed * * siconcluse con sentenza n 3689/2014 del Tribunale di Catania sezionedistaccata di * di condanna del Comune di * sulpresupposto della pari responsabilità di tale ente e del danneggiatonella causazione del sinistro al risarcimento dei danni in favore deglieredi di * * liquidati in euro 408 397 ed in favoredi * * liquidati in euro 80 000 con rigetto di ogni altradomanda nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati4 * contrapposti appelli dispiegati dal Comune di * in viaprincipale e dagli eredi di * * in via incidentale ladecisione in epigrafe indicata ha condannato il Comune di * la* regionale di Catania e il * sportivo * * di cuiha ritenuto la concorrente responsabilità nella produzione dell eventoal pagamento in favore degli eredi * della somma di euro835 712 quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis cosìincrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione diprime cure in accoglimento dell appello sul punto interposto ed infavore di * * della somma di euro 80 000 a titolo di dannopatrimoniale iure proprior g n 23786/2021 3Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20245 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione sulla base di duemotivi * * quale legale rappresentante del * sportivo* * successivo ricorso per cassazione articolato in quattromotivi propone la Città * di Catania* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi ** * * * ed * * la prima anchein proprio e le ultime nella anzidetta qualità di eredi di **Al ricorso della Città * di Catania resiste altresì concontroricorso la * * S p ANon svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre partiintimate in epigrafe dettagliatamente menzionateLa Città * di Catania deposita memoria illustrativa6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente è inammissibile il controricorso della ** S p A tanto per la estraneità di detta società ai gradiprecedenti di giudizio ai quali essa non ha partecipato quanto perassenza di procura speciale al controricorso è allegata una procuraspeciale sottoscritta da * *2 * in via preliminare è inammissibile per tardività il ricorsosuccessivo proposto dalla Città * di CataniaPer orientamento consolidato di questa Corte avuto riguardo alprincipio di unità dell impugnazione in base al quale l impugnazioneproposta per prima determina la pendenza dell unico processo nelquale sono destinate a confluire sotto pena di decadenza per esseredecise simultaneamente tutte le eventuali impugnazioni successivedella stessa sentenza le quali pertanto hanno sempre carattereincidentale nei procedimenti con pluralità di parti avvenuta adr g n 23786/2021 4Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione le altreparti cui questo sia stato notificato devono proporre a pena didecadenza i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nellostesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioniincidentali Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in formaautonoma e separata da chi in forza degli artt 333 e 371 cod procciv avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale perconvertirsi in quest ultima deve averne i requisiti temporali onde laconversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo attonon ecceda il termine di quaranta giorni ex artt 370 e 371 cod procciv da quello dell impugnazione principale La decadenza conseguentealla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersisuperata dall eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt 325 o 327 cod proc civ atteso che la tardività o la tempestivitàrispetto a quest ultimo assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale ai sensi e per gli effetti dell art 334 cod proc civ cosìCass Sez U 26/10/2020 n 23418 Cass 23/11/2021 n 36057Cass 19/12/2019 n 33809 [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 7074Cass 09/02/2016 n 2516 Cass 20/03/2015 n 5695 Cass16/07/2014 n 16221 Cass 07/11/2013 n 25054* vicenda de qua a fronte di una sentenza d appello pubblicatail 9 febbraio 2021 ricevuta la notifica del ricorso per cassazioneproposto da * * il giorno 9 settembre 2021 la Città* di Catania ha in via autonoma notificato il proprioricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022 ben oltre dunque iquaranta giorni dalla notifica del ricorso principale a nulla rilevando ilrispetto del termine c d lungo per l impugnazione nella specie didurata annuale per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del4 luglio 2009 fissato dall art 327 del codice di ritor g n 23786/2021 5Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorsosuccessivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate3 Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione diresponsabilità contrattuale del * sportivo * * operatadalla sentenza gravata sotto un duplice profilo i per violazionedell art 112 cod proc civ non avendo nessuna delle parti formulatodomanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità ii per violazione dell art 1218 cod civ non sussistendo vincolo ditesseramento tra il * sportivo e l atleta danneggiato4 Il secondo motivo del ricorso principale riferito all art 360primo comma num 3 cod proc civ denuncia «violazione e falsaapplicazione della legge in relazione all art 2043 cod civ e alla teoriadell accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilitànell organizzazione di competizioni sportive»* il ruolo di mero organizzatore della gara sportiva rivestitonella vicenda controversa parte ricorrente assume di avere osservato«le normali cautele anche in relazione allo specifico sport praticatodall atleta» adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioniindicate per l effettuazione di una gara ciclistica ottenendo dal Comunedi * un servizio d ordine la chiusura del traffico cittadino ed ilnulla osta tecnico previa verifica delle strade interessate alla gara* in sintesi che nel c d rischio consentito accettato daglila presenza di «irregolarità ed insidie» dell asfalto e della sede stradalequale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal pianostradale con un dislivello di appena tre centimetri integrante un aleanormale connaturata alla pratica sportiva esercitata e non ingenerantela responsabilità dell organizzatore5 * secondo motivo è da rigettarer g n 23786/2021 6Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024La trasgressione dell obbligo di adottare le cautele esigibilidall organizzatore della gara fonte della ritenuta responsabilitàaquiliana dello stesso è stata ravvisata dalla Corte d appello nellamancata predisposizione della segnaletica obbligo espressamenteimposto dalla Città * della situazione di pericolo e nellaomessa informazione ai ciclisti della esistenza sul tracciato della garadi «botole non eliminate dal Comune di cui una non segnalata» causadella caduta dell originario attore per aver la gravata pronunciaaccertato «l esistenza del tombino centrale non segnalato con del gessobianco e sottomesso rispetto al sedime»Il testé sintetizzato apprezzamento i in ordine alla pericolosità della botola ed alla non confacenzadel rischio da essa determinato per la pratica ciclistica amatoriale cioèa dire circa la sua sussumibilità nel c d rischio consentito nellaaccezione elaborata da questa Corte v Cass 27/10/2005 n 20908Cass 03/08/2012 n 13940 Cass 18/02/2020 n 3997 nella singolapratica sportiva ed in relazione alle sue caratteristiche esprime ungiudizio tipicamente di merito dacché valutazione di circostanze dinatura fattuale e come tale non è sindacabile in sede di legittimitàse non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancorarilevanti ai sensi dell art 360 primo comma num 5 cod proc civnella specie nemmeno adombrate dal ricorrente ii circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilitàdell odierno ricorrente si appalesa conforme ai princìpi affermati dalgiudice di nomofilachia con le pronunce ora citate in quanto l attivitàdi segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto epuntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta ad unlivello addirittura minimale l obbligo di adozione delle cautele doverosea prevenire rischi gravante sull organizzatore di una gara sportivar g n 23786/2021 7Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20246 La reiezione del secondo motivo con il definitivo consolidamentodell affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale esimedallo scrutinio del primo motivo il quale seppur in astratta eventualitàfondato mai potrebbe condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata non bastando la ipotetica elisione del titolo contrattualedi responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrente7 In definitiva e per sintetizzare è rigettato il ricorso principale èinammissibile il ricorso successivo8 * il regolamento delle spese di lite la reciproca soccombenzane giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrentil applicazione del principio di cui all art 91 cod proc civ imponeinvece la condanna di ciascun ricorrente distintamente consideratoalla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente avendo quest ultima svolto autonome difese conriferimento ai singoli ricorsi9 * l esito dei due ricorsi va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4315 per il versamento da partedei ricorrenti ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30maggio 2002 n 115 di un ulteriore importo a titolo di contributounificato in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettiviricorsi ove dovuto a norma dell art 1 bis dello stesso art 1310 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi della vittima del sinistro e della coniuge ai sensi dell art52 d lgs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoNumero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024LA [OSCURATO:PERSONA]* ** *Composta da* * Consigliere* * Consigliere R G n 23786/2021* * * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 21/12/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23786/2021 R G proposto da* * in qualità di legale rappresentante del* * * * rappresentato e difeso dall Avv **– ricorrente –e da* * [OSCURATO:PERSONA] * *[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall Avv * *– ricorrente successivo –contro* * * * ** * * E * * leultime solo quali eredi di * * e la primaanche in proprio rappresentate e difese dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024nonché contro* * in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente al ricorso successivo –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ** * DEL * EUROPEO – * ** * * DI *ITALIANA ** *– intimati –avverso la sentenza n 317/2021 della CORTE D APPELLO DI CATANIAdepositata il giorno 9 febbraio 2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Consigliere * *1 Il giorno 23 agosto 2003 nel partecipare ad una gara ciclisticaamatoriale organizzata dal * * * * presieduto da* * sotto il patrocinio della * amatori del ciclismoeuropeo in sigla * * ente di promozione sportivariconosciuta dal * svolta su un circuito cittadino disegnato nelterritorio del Comune di * * * nell affrontareuna curva incappò con la ruota anteriore della bicicletta in una botolametallica posta in dislivello rispetto al manto stradale perse ilcontrollo del mezzo cadde rovinosamente a terra e riportò gravissimelesioni personali2 * * e la di lui moglie * *convennero in giudizio il Comune di * la * regionale diCatania in corso di causa divenuta Città * di Catania el * – * e ne domandarono la condanna ciascuno per quantor g n 23786/2021 2Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024di ragione all integrale risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatiti dalla * ascritti alla necessità di assistere il maritoallettato ed in condizioni di assoluta immobilità3 * attiva resistenza di tutti i convenuti venne disposta edespletata su istanza della * regionale di Catania la chiamataa fini di esonero da responsabilità o di garanzia del * ** * e delle compagnie assicuratrici * * *[OSCURATO:SOCIETA] * S p A e * * cui incorso di causa succedeva * poi * * S p A3 Il giudizio di prime cure interrotto per il decesso di ** e riassunto dagli eredi di questi oltre alla moglie ** le figlie * * * ed * * siconcluse con sentenza n 3689/2014 del Tribunale di Catania sezionedistaccata di * di condanna del Comune di * sulpresupposto della pari responsabilità di tale ente e del danneggiatonella causazione del sinistro al risarcimento dei danni in favore deglieredi di * * liquidati in euro 408 397 ed in favoredi * * liquidati in euro 80 000 con rigetto di ogni altradomanda nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati4 * contrapposti appelli dispiegati dal Comune di * in viaprincipale e dagli eredi di * * in via incidentale ladecisione in epigrafe indicata ha condannato il Comune di * la* regionale di Catania e il * sportivo * * di cuiha ritenuto la concorrente responsabilità nella produzione dell eventoal pagamento in favore degli eredi * della somma di euro835 712 quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis cosìincrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione diprime cure in accoglimento dell appello sul punto interposto ed infavore di * * della somma di euro 80 000 a titolo di dannopatrimoniale iure proprior g n 23786/2021 3Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20245 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione sulla base di duemotivi * * quale legale rappresentante del * sportivo* * successivo ricorso per cassazione articolato in quattromotivi propone la Città * di Catania* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi ** * * * ed * * la prima anchein proprio e le ultime nella anzidetta qualità di eredi di **Al ricorso della Città * di Catania resiste altresì concontroricorso la * * S p ANon svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre partiintimate in epigrafe dettagliatamente menzionateLa Città * di Catania deposita memoria illustrativa6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente è inammissibile il controricorso della ** S p A tanto per la estraneità di detta società ai gradiprecedenti di giudizio ai quali essa non ha partecipato quanto perassenza di procura speciale al controricorso è allegata una procuraspeciale sottoscritta da * *2 * in via preliminare è inammissibile per tardività il ricorsosuccessivo proposto dalla Città * di CataniaPer orientamento consolidato di questa Corte avuto riguardo alprincipio di unità dell impugnazione in base al quale l impugnazioneproposta per prima determina la pendenza dell unico processo nelquale sono destinate a confluire sotto pena di decadenza per esseredecise simultaneamente tutte le eventuali impugnazioni successivedella stessa sentenza le quali pertanto hanno sempre carattereincidentale nei procedimenti con pluralità di parti avvenuta adr g n 23786/2021 4Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione le altreparti cui questo sia stato notificato devono proporre a pena didecadenza i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nellostesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioniincidentali Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in formaautonoma e separata da chi in forza degli artt 333 e 371 cod procciv avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale perconvertirsi in quest ultima deve averne i requisiti temporali onde laconversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo attonon ecceda il termine di quaranta giorni ex artt 370 e 371 cod procciv da quello dell impugnazione principale La decadenza conseguentealla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersisuperata dall eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt 325 o 327 cod proc civ atteso che la tardività o la tempestivitàrispetto a quest ultimo assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale ai sensi e per gli effetti dell art 334 cod proc civ cosìCass Sez U 26/10/2020 n 23418 Cass 23/11/2021 n 36057Cass 19/12/2019 n 33809 [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 7074Cass 09/02/2016 n 2516 Cass 20/03/2015 n 5695 Cass16/07/2014 n 16221 Cass 07/11/2013 n 25054* vicenda de qua a fronte di una sentenza d appello pubblicatail 9 febbraio 2021 ricevuta la notifica del ricorso per cassazioneproposto da * * il giorno 9 settembre 2021 la Città* di Catania ha in via autonoma notificato il proprioricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022 ben oltre dunque iquaranta giorni dalla notifica del ricorso principale a nulla rilevando ilrispetto del termine c d lungo per l impugnazione nella specie didurata annuale per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del4 luglio 2009 fissato dall art 327 del codice di ritor g n 23786/2021 5Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorsosuccessivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate3 Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione diresponsabilità contrattuale del * sportivo * * operatadalla sentenza gravata sotto un duplice profilo i per violazionedell art 112 cod proc civ non avendo nessuna delle parti formulatodomanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità ii per violazione dell art 1218 cod civ non sussistendo vincolo ditesseramento tra il * sportivo e l atleta danneggiato4 Il secondo motivo del ricorso principale riferito all art 360primo comma num 3 cod proc civ denuncia «violazione e falsaapplicazione della legge in relazione all art 2043 cod civ e alla teoriadell accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilitànell organizzazione di competizioni sportive»* il ruolo di mero organizzatore della gara sportiva rivestitonella vicenda controversa parte ricorrente assume di avere osservato«le normali cautele anche in relazione allo specifico sport praticatodall atleta» adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioniindicate per l effettuazione di una gara ciclistica ottenendo dal Comunedi * un servizio d ordine la chiusura del traffico cittadino ed ilnulla osta tecnico previa verifica delle strade interessate alla gara* in sintesi che nel c d rischio consentito accettato daglila presenza di «irregolarità ed insidie» dell asfalto e della sede stradalequale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal pianostradale con un dislivello di appena tre centimetri integrante un aleanormale connaturata alla pratica sportiva esercitata e non ingenerantela responsabilità dell organizzatore5 * secondo motivo è da rigettarer g n 23786/2021 6Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024La trasgressione dell obbligo di adottare le cautele esigibilidall organizzatore della gara fonte della ritenuta responsabilitàaquiliana dello stesso è stata ravvisata dalla Corte d appello nellamancata predisposizione della segnaletica obbligo espressamenteimposto dalla Città * della situazione di pericolo e nellaomessa informazione ai ciclisti della esistenza sul tracciato della garadi «botole non eliminate dal Comune di cui una non segnalata» causadella caduta dell originario attore per aver la gravata pronunciaaccertato «l esistenza del tombino centrale non segnalato con del gessobianco e sottomesso rispetto al sedime»Il testé sintetizzato apprezzamento i in ordine alla pericolosità della botola ed alla non confacenzadel rischio da essa determinato per la pratica ciclistica amatoriale cioèa dire circa la sua sussumibilità nel c d rischio consentito nellaaccezione elaborata da questa Corte v Cass 27/10/2005 n 20908Cass 03/08/2012 n 13940 Cass 18/02/2020 n 3997 nella singolapratica sportiva ed in relazione alle sue caratteristiche esprime ungiudizio tipicamente di merito dacché valutazione di circostanze dinatura fattuale e come tale non è sindacabile in sede di legittimitàse non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancorarilevanti ai sensi dell art 360 primo comma num 5 cod proc civnella specie nemmeno adombrate dal ricorrente ii circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilitàdell odierno ricorrente si appalesa conforme ai princìpi affermati dalgiudice di nomofilachia con le pronunce ora citate in quanto l attivitàdi segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto epuntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta ad unlivello addirittura minimale l obbligo di adozione delle cautele doverosea prevenire rischi gravante sull organizzatore di una gara sportivar g n 23786/2021 7Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20246 La reiezione del secondo motivo con il definitivo consolidamentodell affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale esimedallo scrutinio del primo motivo il quale seppur in astratta eventualitàfondato mai potrebbe condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata non bastando la ipotetica elisione del titolo contrattualedi responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrente7 In definitiva e per sintetizzare è rigettato il ricorso principale èinammissibile il ricorso successivo8 * il regolamento delle spese di lite la reciproca soccombenzane giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrentil applicazione del principio di cui all art 91 cod proc civ imponeinvece la condanna di ciascun ricorrente distintamente consideratoalla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente avendo quest ultima svolto autonome difese conriferimento ai singoli ricorsi9 * l esito dei due ricorsi va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4315 per il versamento da partedei ricorrenti ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30maggio 2002 n 115 di un ulteriore importo a titolo di contributounificato in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettiviricorsi ove dovuto a norma dell art 1 bis dello stesso art 1310 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi della vittima del sinistro e della coniuge ai sensi dell art52 d lgs 196 del 2003 P Q MRigetta il ricorso proposto da * * nella qualità in attiindicatar g n 23786/2021 8Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Dichiara inammissibile il ricorso della Città metropolitana diCataniaDichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra * * e Città metropolitana di CataniaCondanna la ricorrente * * al pagamento in favore dellecontroricorrenti * * * * ** * * ed * * delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 14 000 00 percompensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenzialidi leggeCondanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Catania al pagamentoin favore delle controricorrenti * * * ** * * * ed * * delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 14 000 00 per compensioltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agli esborsiliquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenziali dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte di ambedue i ricorrenti dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello ove dovuto previsto per il ricorsorispettivamente proposto a norma dello stesso art 13 comma 1 bisDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della vittima del sinistro e della coniugeCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 21 dicembre 2023Il Presidenter g n 23786/2021 9Cons est * ** *P Q MRigetta il ricorso proposto da * * nella qualità in attiindicatar g n 23786/2021 8Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Dichiara inammissibile il ricorso della Città metropolitana diCataniaDichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra * * e Città metropolitana di CataniaCondanna la ricorrente * * al pagamento in favore dellecontroricorrenti * * * * ** * * ed * * delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 14 000 00 percompensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenzialidi leggeCondanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Catania al pagamentoin favore delle controricorrenti * * * ** * * * ed * * delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 14 000 00 per compensioltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agli esborsiliquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenziali dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte di ambedue i ricorrenti dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello ove dovuto previsto per il ricorsorispettivamente proposto a norma dello stesso art 13 comma 1 bisDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della vittima del sinistro e della coniugeCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 21 dicembre 2023Il Presidenter g n 23786/2021 9Cons est * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoNumero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024LA [OSCURATO:PERSONA]* ** *Composta da* * Consigliere* * Consigliere R G n 23786/2021* * * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 21/12/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23786/2021 R G proposto da* * in qualità di legale rappresentante del* * * * rappresentato e difeso dall Avv **– ricorrente –e da* * [OSCURATO:PERSONA] * *[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall Avv * *– ricorrente successivo –contro* * * * ** * * E * * leultime solo quali eredi di * * e la primaanche in proprio rappresentate e difese dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024nonché contro* * in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente al ricorso successivo –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ** * DEL * EUROPEO – * ** * * DI *ITALIANA ** *– intimati –avverso la sentenza n 317/2021 della CORTE D APPELLO DI CATANIAdepositata il giorno 9 febbraio 2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Consigliere * *1 Il giorno 23 agosto 2003 nel partecipare ad una gara ciclisticaamatoriale organizzata dal * * * * presieduto da* * sotto il patrocinio della * amatori del ciclismoeuropeo in sigla * * ente di promozione sportivariconosciuta dal * svolta su un circuito cittadino disegnato nelterritorio del Comune di * * * nell affrontareuna curva incappò con la ruota anteriore della bicicletta in una botolametallica posta in dislivello rispetto al manto stradale perse ilcontrollo del mezzo cadde rovinosamente a terra e riportò gravissimelesioni personali2 * * e la di lui moglie * *convennero in giudizio il Comune di * la * regionale diCatania in corso di causa divenuta Città * di Catania el * – * e ne domandarono la condanna ciascuno per quantor g n 23786/2021 2Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024di ragione all integrale risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatiti dalla * ascritti alla necessità di assistere il maritoallettato ed in condizioni di assoluta immobilità3 * attiva resistenza di tutti i convenuti venne disposta edespletata su istanza della * regionale di Catania la chiamataa fini di esonero da responsabilità o di garanzia del * ** * e delle compagnie assicuratrici * * *[OSCURATO:SOCIETA] * S p A e * * cui incorso di causa succedeva * poi * * S p A3 Il giudizio di prime cure interrotto per il decesso di ** e riassunto dagli eredi di questi oltre alla moglie ** le figlie * * * ed * * siconcluse con sentenza n 3689/2014 del Tribunale di Catania sezionedistaccata di * di condanna del Comune di * sulpresupposto della pari responsabilità di tale ente e del danneggiatonella causazione del sinistro al risarcimento dei danni in favore deglieredi di * * liquidati in euro 408 397 ed in favoredi * * liquidati in euro 80 000 con rigetto di ogni altradomanda nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati4 * contrapposti appelli dispiegati dal Comune di * in viaprincipale e dagli eredi di * * in via incidentale ladecisione in epigrafe indicata ha condannato il Comune di * la* regionale di Catania e il * sportivo * * di cuiha ritenuto la concorrente responsabilità nella produzione dell eventoal pagamento in favore degli eredi * della somma di euro835 712 quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis cosìincrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione diprime cure in accoglimento dell appello sul punto interposto ed infavore di * * della somma di euro 80 000 a titolo di dannopatrimoniale iure proprior g n 23786/2021 3Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20245 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione sulla base di duemotivi * * quale legale rappresentante del * sportivo* * successivo ricorso per cassazione articolato in quattromotivi propone la Città * di Catania* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi ** * * * ed * * la prima anchein proprio e le ultime nella anzidetta qualità di eredi di **Al ricorso della Città * di Catania resiste altresì concontroricorso la * * S p ANon svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre partiintimate in epigrafe dettagliatamente menzionateLa Città * di Catania deposita memoria illustrativa6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente è inammissibile il controricorso della ** S p A tanto per la estraneità di detta società ai gradiprecedenti di giudizio ai quali essa non ha partecipato quanto perassenza di procura speciale al controricorso è allegata una procuraspeciale sottoscritta da * *2 * in via preliminare è inammissibile per tardività il ricorsosuccessivo proposto dalla Città * di CataniaPer orientamento consolidato di questa Corte avuto riguardo alprincipio di unità dell impugnazione in base al quale l impugnazioneproposta per prima determina la pendenza dell unico processo nelquale sono destinate a confluire sotto pena di decadenza per esseredecise simultaneamente tutte le eventuali impugnazioni successivedella stessa sentenza le quali pertanto hanno sempre carattereincidentale nei procedimenti con pluralità di parti avvenuta adr g n 23786/2021 4Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione le altreparti cui questo sia stato notificato devono proporre a pena didecadenza i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nellostesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioniincidentali Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in formaautonoma e separata da chi in forza degli artt 333 e 371 cod procciv avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale perconvertirsi in quest ultima deve averne i requisiti temporali onde laconversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo attonon ecceda il termine di quaranta giorni ex artt 370 e 371 cod procciv da quello dell impugnazione principale La decadenza conseguentealla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersisuperata dall eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt 325 o 327 cod proc civ atteso che la tardività o la tempestivitàrispetto a quest ultimo assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale ai sensi e per gli effetti dell art 334 cod proc civ cosìCass Sez U 26/10/2020 n 23418 Cass 23/11/2021 n 36057Cass 19/12/2019 n 33809 [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 7074Cass 09/02/2016 n 2516 Cass 20/03/2015 n 5695 Cass16/07/2014 n 16221 Cass 07/11/2013 n 25054* vicenda de qua a fronte di una sentenza d appello pubblicatail 9 febbraio 2021 ricevuta la notifica del ricorso per cassazioneproposto da * * il giorno 9 settembre 2021 la Città* di Catania ha in via autonoma notificato il proprioricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022 ben oltre dunque iquaranta giorni dalla notifica del ricorso principale a nulla rilevando ilrispetto del termine c d lungo per l impugnazione nella specie didurata annuale per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del4 luglio 2009 fissato dall art 327 del codice di ritor g n 23786/2021 5Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorsosuccessivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate3 Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione diresponsabilità contrattuale del * sportivo * * operatadalla sentenza gravata sotto un duplice profilo i per violazionedell art 112 cod proc civ non avendo nessuna delle parti formulatodomanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità ii per violazione dell art 1218 cod civ non sussistendo vincolo ditesseramento tra il * sportivo e l atleta danneggiato4 Il secondo motivo del ricorso principale riferito all art 360primo comma num 3 cod proc civ denuncia «violazione e falsaapplicazione della legge in relazione all art 2043 cod civ e alla teoriadell accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilitànell organizzazione di competizioni sportive»* il ruolo di mero organizzatore della gara sportiva rivestitonella vicenda controversa parte ricorrente assume di avere osservato«le normali cautele anche in relazione allo specifico sport praticatodall atleta» adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioniindicate per l effettuazione di una gara ciclistica ottenendo dal Comunedi * un servizio d ordine la chiusura del traffico cittadino ed ilnulla osta tecnico previa verifica delle strade interessate alla gara* in sintesi che nel c d rischio consentito accettato daglila presenza di «irregolarità ed insidie» dell asfalto e della sede stradalequale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal pianostradale con un dislivello di appena tre centimetri integrante un aleanormale connaturata alla pratica sportiva esercitata e non ingenerantela responsabilità dell organizzatore5 * secondo motivo è da rigettarer g n 23786/2021 6Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024La trasgressione dell obbligo di adottare le cautele esigibilidall organizzatore della gara fonte della ritenuta responsabilitàaquiliana dello stesso è stata ravvisata dalla Corte d appello nellamancata predisposizione della segnaletica obbligo espressamenteimposto dalla Città * della situazione di pericolo e nellaomessa informazione ai ciclisti della esistenza sul tracciato della garadi «botole non eliminate dal Comune di cui una non segnalata» causadella caduta dell originario attore per aver la gravata pronunciaaccertato «l esistenza del tombino centrale non segnalato con del gessobianco e sottomesso rispetto al sedime»Il testé sintetizzato apprezzamento i in ordine alla pericolosità della botola ed alla non confacenzadel rischio da essa determinato per la pratica ciclistica amatoriale cioèa dire circa la sua sussumibilità nel c d rischio consentito nellaaccezione elaborata da questa Corte v Cass 27/10/2005 n 20908Cass 03/08/2012 n 13940 Cass 18/02/2020 n 3997 nella singolapratica sportiva ed in relazione alle sue caratteristiche esprime ungiudizio tipicamente di merito dacché valutazione di circostanze dinatura fattuale e come tale non è sindacabile in sede di legittimitàse non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancorarilevanti ai sensi dell art 360 primo comma num 5 cod proc civnella specie nemmeno adombrate dal ricorrente ii circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilitàdell odierno ricorrente si appalesa conforme ai princìpi affermati dalgiudice di nomofilachia con le pronunce ora citate in quanto l attivitàdi segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto epuntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta ad unlivello addirittura minimale l obbligo di adozione delle cautele doverosea prevenire rischi gravante sull organizzatore di una gara sportivar g n 23786/2021 7Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20246 La reiezione del secondo motivo con il definitivo consolidamentodell affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale esimedallo scrutinio del primo motivo il quale seppur in astratta eventualitàfondato mai potrebbe condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata non bastando la ipotetica elisione del titolo contrattualedi responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrente7 In definitiva e per sintetizzare è rigettato il ricorso principale èinammissibile il ricorso successivo8 * il regolamento delle spese di lite la reciproca soccombenzane giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrentil applicazione del principio di cui all art 91 cod proc civ imponeinvece la condanna di ciascun ricorrente distintamente consideratoalla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente avendo quest ultima svolto autonome difese conriferimento ai singoli ricorsi9 * l esito dei due ricorsi va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4315 per il versamento da partedei ricorrenti ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30maggio 2002 n 115 di un ulteriore importo a titolo di contributounificato in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettiviricorsi ove dovuto a norma dell art 1 bis dello stesso art 1310 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi della vittima del sinistro e della coniuge ai sensi dell art52 d lgs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoNumero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024LA [OSCURATO:PERSONA]* ** *Composta da* * Consigliere* * Consigliere R G n 23786/2021* * * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 21/12/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 23786/2021 R G proposto da* * in qualità di legale rappresentante del* * * * rappresentato e difeso dall Avv **– ricorrente –e da* * [OSCURATO:PERSONA] * *[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall Avv * *– ricorrente successivo –contro* * * * ** * * E * * leultime solo quali eredi di * * e la primaanche in proprio rappresentate e difese dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024nonché contro* * in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente al ricorso successivo –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ** * DEL * EUROPEO – * ** * * DI *ITALIANA ** *– intimati –avverso la sentenza n 317/2021 della CORTE D APPELLO DI CATANIAdepositata il giorno 9 febbraio 2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Consigliere * *1 Il giorno 23 agosto 2003 nel partecipare ad una gara ciclisticaamatoriale organizzata dal * * * * presieduto da* * sotto il patrocinio della * amatori del ciclismoeuropeo in sigla * * ente di promozione sportivariconosciuta dal * svolta su un circuito cittadino disegnato nelterritorio del Comune di * * * nell affrontareuna curva incappò con la ruota anteriore della bicicletta in una botolametallica posta in dislivello rispetto al manto stradale perse ilcontrollo del mezzo cadde rovinosamente a terra e riportò gravissimelesioni personali2 * * e la di lui moglie * *convennero in giudizio il Comune di * la * regionale diCatania in corso di causa divenuta Città * di Catania el * – * e ne domandarono la condanna ciascuno per quantor g n 23786/2021 2Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024di ragione all integrale risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatiti dalla * ascritti alla necessità di assistere il maritoallettato ed in condizioni di assoluta immobilità3 * attiva resistenza di tutti i convenuti venne disposta edespletata su istanza della * regionale di Catania la chiamataa fini di esonero da responsabilità o di garanzia del * ** * e delle compagnie assicuratrici * * *[OSCURATO:SOCIETA] * S p A e * * cui incorso di causa succedeva * poi * * S p A3 Il giudizio di prime cure interrotto per il decesso di ** e riassunto dagli eredi di questi oltre alla moglie ** le figlie * * * ed * * siconcluse con sentenza n 3689/2014 del Tribunale di Catania sezionedistaccata di * di condanna del Comune di * sulpresupposto della pari responsabilità di tale ente e del danneggiatonella causazione del sinistro al risarcimento dei danni in favore deglieredi di * * liquidati in euro 408 397 ed in favoredi * * liquidati in euro 80 000 con rigetto di ogni altradomanda nei riguardi degli originari convenuti e dei terzi chiamati4 * contrapposti appelli dispiegati dal Comune di * in viaprincipale e dagli eredi di * * in via incidentale ladecisione in epigrafe indicata ha condannato il Comune di * la* regionale di Catania e il * sportivo * * di cuiha ritenuto la concorrente responsabilità nella produzione dell eventoal pagamento in favore degli eredi * della somma di euro835 712 quale risarcimento del danno biologico iure hereditatis cosìincrementando la misura del ristoro riconosciuto dalla decisione diprime cure in accoglimento dell appello sul punto interposto ed infavore di * * della somma di euro 80 000 a titolo di dannopatrimoniale iure proprior g n 23786/2021 3Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20245 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione sulla base di duemotivi * * quale legale rappresentante del * sportivo* * successivo ricorso per cassazione articolato in quattromotivi propone la Città * di Catania* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi ** * * * ed * * la prima anchein proprio e le ultime nella anzidetta qualità di eredi di **Al ricorso della Città * di Catania resiste altresì concontroricorso la * * S p ANon svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre partiintimate in epigrafe dettagliatamente menzionateLa Città * di Catania deposita memoria illustrativa6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente è inammissibile il controricorso della ** S p A tanto per la estraneità di detta società ai gradiprecedenti di giudizio ai quali essa non ha partecipato quanto perassenza di procura speciale al controricorso è allegata una procuraspeciale sottoscritta da * *2 * in via preliminare è inammissibile per tardività il ricorsosuccessivo proposto dalla Città * di CataniaPer orientamento consolidato di questa Corte avuto riguardo alprincipio di unità dell impugnazione in base al quale l impugnazioneproposta per prima determina la pendenza dell unico processo nelquale sono destinate a confluire sotto pena di decadenza per esseredecise simultaneamente tutte le eventuali impugnazioni successivedella stessa sentenza le quali pertanto hanno sempre carattereincidentale nei procedimenti con pluralità di parti avvenuta adr g n 23786/2021 4Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione le altreparti cui questo sia stato notificato devono proporre a pena didecadenza i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nellostesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioniincidentali Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in formaautonoma e separata da chi in forza degli artt 333 e 371 cod procciv avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale perconvertirsi in quest ultima deve averne i requisiti temporali onde laconversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo attonon ecceda il termine di quaranta giorni ex artt 370 e 371 cod procciv da quello dell impugnazione principale La decadenza conseguentealla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersisuperata dall eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agliartt 325 o 327 cod proc civ atteso che la tardività o la tempestivitàrispetto a quest ultimo assume rilievo ai soli fini della determinazionedella sorte dell impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quellaprincipale ai sensi e per gli effetti dell art 334 cod proc civ cosìCass Sez U 26/10/2020 n 23418 Cass 23/11/2021 n 36057Cass 19/12/2019 n 33809 [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 7074Cass 09/02/2016 n 2516 Cass 20/03/2015 n 5695 Cass16/07/2014 n 16221 Cass 07/11/2013 n 25054* vicenda de qua a fronte di una sentenza d appello pubblicatail 9 febbraio 2021 ricevuta la notifica del ricorso per cassazioneproposto da * * il giorno 9 settembre 2021 la Città* di Catania ha in via autonoma notificato il proprioricorso per cassazione il giorno 8 marzo 2022 ben oltre dunque iquaranta giorni dalla notifica del ricorso principale a nulla rilevando ilrispetto del termine c d lungo per l impugnazione nella specie didurata annuale per essere il giudizio in primo grado iniziato prima del4 luglio 2009 fissato dall art 327 del codice di ritor g n 23786/2021 5Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorsosuccessivo ed esonera dallo scrutinio delle doglianze ivi formulate3 Il primo motivo del ricorso principale censura la dichiarazione diresponsabilità contrattuale del * sportivo * * operatadalla sentenza gravata sotto un duplice profilo i per violazionedell art 112 cod proc civ non avendo nessuna delle parti formulatodomanda di risarcimento danni ascritta a detto titolo di responsabilità ii per violazione dell art 1218 cod civ non sussistendo vincolo ditesseramento tra il * sportivo e l atleta danneggiato4 Il secondo motivo del ricorso principale riferito all art 360primo comma num 3 cod proc civ denuncia «violazione e falsaapplicazione della legge in relazione all art 2043 cod civ e alla teoriadell accettazione del rischio consentito in àmbito di responsabilitànell organizzazione di competizioni sportive»* il ruolo di mero organizzatore della gara sportiva rivestitonella vicenda controversa parte ricorrente assume di avere osservato«le normali cautele anche in relazione allo specifico sport praticatodall atleta» adempiendo agli obblighi di regolamento e alle prescrizioniindicate per l effettuazione di una gara ciclistica ottenendo dal Comunedi * un servizio d ordine la chiusura del traffico cittadino ed ilnulla osta tecnico previa verifica delle strade interessate alla gara* in sintesi che nel c d rischio consentito accettato daglila presenza di «irregolarità ed insidie» dell asfalto e della sede stradalequale – come accaduto nel caso – un tombino sottomesso dal pianostradale con un dislivello di appena tre centimetri integrante un aleanormale connaturata alla pratica sportiva esercitata e non ingenerantela responsabilità dell organizzatore5 * secondo motivo è da rigettarer g n 23786/2021 6Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024La trasgressione dell obbligo di adottare le cautele esigibilidall organizzatore della gara fonte della ritenuta responsabilitàaquiliana dello stesso è stata ravvisata dalla Corte d appello nellamancata predisposizione della segnaletica obbligo espressamenteimposto dalla Città * della situazione di pericolo e nellaomessa informazione ai ciclisti della esistenza sul tracciato della garadi «botole non eliminate dal Comune di cui una non segnalata» causadella caduta dell originario attore per aver la gravata pronunciaaccertato «l esistenza del tombino centrale non segnalato con del gessobianco e sottomesso rispetto al sedime»Il testé sintetizzato apprezzamento i in ordine alla pericolosità della botola ed alla non confacenzadel rischio da essa determinato per la pratica ciclistica amatoriale cioèa dire circa la sua sussumibilità nel c d rischio consentito nellaaccezione elaborata da questa Corte v Cass 27/10/2005 n 20908Cass 03/08/2012 n 13940 Cass 18/02/2020 n 3997 nella singolapratica sportiva ed in relazione alle sue caratteristiche esprime ungiudizio tipicamente di merito dacché valutazione di circostanze dinatura fattuale e come tale non è sindacabile in sede di legittimitàse non nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali ancorarilevanti ai sensi dell art 360 primo comma num 5 cod proc civnella specie nemmeno adombrate dal ricorrente ii circa la ricorrenza degli elementi integrativi della responsabilitàdell odierno ricorrente si appalesa conforme ai princìpi affermati dalgiudice di nomofilachia con le pronunce ora citate in quanto l attivitàdi segnalazione di qualsivoglia condizione di pericolo e di compiuto epuntuale avvertimento sulla stessa ai partecipanti concreta ad unlivello addirittura minimale l obbligo di adozione delle cautele doverosea prevenire rischi gravante sull organizzatore di una gara sportivar g n 23786/2021 7Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/20246 La reiezione del secondo motivo con il definitivo consolidamentodell affermazione di responsabilità a titolo extracontrattuale esimedallo scrutinio del primo motivo il quale seppur in astratta eventualitàfondato mai potrebbe condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata non bastando la ipotetica elisione del titolo contrattualedi responsabilità a far venir meno la condanna del ricorrente7 In definitiva e per sintetizzare è rigettato il ricorso principale èinammissibile il ricorso successivo8 * il regolamento delle spese di lite la reciproca soccombenzane giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrentil applicazione del principio di cui all art 91 cod proc civ imponeinvece la condanna di ciascun ricorrente distintamente consideratoalla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente avendo quest ultima svolto autonome difese conriferimento ai singoli ricorsi9 * l esito dei due ricorsi va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4315 per il versamento da partedei ricorrenti ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R 30maggio 2002 n 115 di un ulteriore importo a titolo di contributounificato in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettiviricorsi ove dovuto a norma dell art 1 bis dello stesso art 1310 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione delle generalità e degli altri datiidentificativi della vittima del sinistro e della coniuge ai sensi dell art52 d lgs 196 del 2003 P Q MRigetta il ricorso proposto da * * nella qualità in attiindicatar g n 23786/2021 8Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Dichiara inammissibile il ricorso della Città metropolitana diCataniaDichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra * * e Città metropolitana di CataniaCondanna la ricorrente * * al pagamento in favore dellecontroricorrenti * * * * ** * * ed * * delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 14 000 00 percompensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenzialidi leggeCondanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Catania al pagamentoin favore delle controricorrenti * * * ** * * * ed * * delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 14 000 00 per compensioltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agli esborsiliquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenziali dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte di ambedue i ricorrenti dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello ove dovuto previsto per il ricorsorispettivamente proposto a norma dello stesso art 13 comma 1 bisDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della vittima del sinistro e della coniugeCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 21 dicembre 2023Il Presidenter g n 23786/2021 9Cons est * ** *P Q MRigetta il ricorso proposto da * * nella qualità in attiindicatar g n 23786/2021 8Cons est * *Numero registro generale 23786/2021Numero sezionale 4473/2023Numero di raccolta generale 13104/2024Data pubblicazione 13/05/2024Dichiara inammissibile il ricorso della Città metropolitana diCataniaDichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra * * e Città metropolitana di CataniaCondanna la ricorrente * * al pagamento in favore dellecontroricorrenti * * * * ** * * ed * * delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 14 000 00 percompensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenzialidi leggeCondanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Catania al pagamentoin favore delle controricorrenti * * * ** * * * ed * * delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 14 000 00 per compensioltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agli esborsiliquidati in euro 200 00 ed agli accessori fiscali e previdenziali dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte di ambedue i ricorrenti dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello ove dovuto previsto per il ricorsorispettivamente proposto a norma dello stesso art 13 comma 1 bisDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della vittima del sinistro e della coniugeCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 21 dicembre 2023Il Presidenter g n 23786/2021 9Cons est * ** *
Sentenza Cassazione n. 13104/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris