CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1975
Cassazione n. 28114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .9eRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Invero, risulta ininfluente la circostanza che, nel corpo del dispositivo della sentenza, sia stata erroneamente riportata la data della sentenza di primo grado, trattandosi di un mero refuso, come si evince dalla motivazione, nella quale la corte territoriale fa esplicito riferimento alla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 15 ottobre 2024; - Ritenuto che altrettanto ininfluente è il refuso relativo al pagamento delle "spese processuali", atteso che non risulta in atti mai avvenuta la costituzione di parte civile; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la dedotta prescrizione del reato non si è perfezionata. Invero, tenuto conto della formulazione dell'art. 159 cod. pen. vigente all'epoca del commesso reato, a fronte della pronuncia di primo grado, intervenuta in data 15 ottobre 2024, di quella di secondo grado, emessa in data 18 novembre 2025, nonché dei periodi di sospensione intervenuti in primo e secondo grado, il termine di prescrizione del delitto andrà a scadere il prossimo 02 settembre 2026; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mtk' ai l