CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 08/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il secondo è manifestamente infondato, in quanto l'argomentazione da cui la ricorrente fa discendere la violazione della norma processuale denunciata non investe la corretta contestazione di ricettazione mossa, né incide sulla qualificazione giuridica del fatto e sugli elementi costitutivi dello stesso, precisamente contestati e ritenuti dalla sentenza impugnata sulla scorta delle dichiarazioni di chi l'oggetto di provenienza furtiva ebbe a consegnare, nonché sulla scorta delle dichiarazioni delle pp.00. Si tratta, invece, di un profilo di censura avente natura di merito, non scrutinabile in questa sede a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici in punto di affermazione di responsabilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCr'