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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 38857/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in RONR, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 767/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19822 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 19822/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha stabilito l'applicabilità della dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l.n.78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invalido all'80°/0, per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 co. 8, d.l.gs. n.503 del 1992; la Corte territoriale ha affermato che il comma 1 dell'art. 12, il quale prevede che i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia si vedono postergare la decorrenza del trattamento di 12/18 mesi dal conseguimento dei requisiti di legge (cd. finestra mobile), deve intendersi estesa a tutti i titolari di pensione di vecchiaia, a prescindere dall'età in cui gli stessi raggiungono i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; che la disciplina solidaristica, che ha introdotto la possibilità per l'invalido con un tasso non inferiore all'80°/0 di accedere a pensione anticipata, non è intervenuta sul requisito dell'età pensionabile, ma ha inciso unicamente sul momento della sua erogazione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8 del d.l.gs. n.503 del 1992 - Sulla natura giuridica della pensione di vecchiaia per motivi di invalidità - Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L.122/2010 - Sulla inapplicabilità della cd. finestra - Sussistenza"; prospetta una diversa interpretazione delle norme richiamate, sostenendo che scopo del legislatore non è quello di estendere la cd. finestra mobile a tutte le forme di pensione di vecchiaia a prescindere dall'età, atteso che nel caso della pensione di vecchiaia per motivi di invalidità (erroneamente definita pensione di vecchiaia anticipata), la ratio che la sorregge è quella di evitare un ulteriore ritardo nella liquidazione costringendo lavoratori fragili - e proprio in quanto tali esentati dall'elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia - a protrarre la loro prestazione lavorativa subendo un ulteriore danno di usura psicofisica; conclude pertanto che l'art. 12 della

I. n. 122 del 2010 non può ritenersi applicabile alle pensioni di vecchiaia (anticipata) per motivi d'invalidità; il motivo è infondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla

I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato, in particolare, che "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della

I. n. 503 del 1992, il regime delle cd.

"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 29191 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre fg21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in RONR, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 767/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19822 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 19822/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha stabilito l'applicabilità della dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l.n.78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invalido all'80°/0, per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 co. 8, d.l.gs. n.503 del 1992; la Corte territoriale ha affermato che il comma 1 dell'art. 12, il quale prevede che i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia si vedono postergare la decorrenza del trattamento di 12/18 mesi dal conseguimento dei requisiti di legge (cd. finestra mobile), deve intendersi estesa a tutti i titolari di pensione di vecchiaia, a prescindere dall'età in cui gli stessi raggiungono i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; che la disciplina solidaristica, che ha introdotto la possibilità per l'invalido con un tasso non inferiore all'80°/0 di accedere a pensione anticipata, non è intervenuta sul requisito dell'età pensionabile, ma ha inciso unicamente sul momento della sua erogazione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8 del d.l.gs. n.503 del 1992 - Sulla natura giuridica della pensione di vecchiaia per motivi di invalidità - Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L.122/2010 - Sulla inapplicabilità della cd. finestra - Sussistenza"; prospetta una diversa interpretazione delle norme richiamate, sostenendo che scopo del legislatore non è quello di estendere la cd. finestra mobile a tutte le forme di pensione di vecchiaia a prescindere dall'età, atteso che nel caso della pensione di vecchiaia per motivi di invalidità (erroneamente definita pensione di vecchiaia anticipata), la ratio che la sorregge è quella di evitare un ulteriore ritardo nella liquidazione costringendo lavoratori fragili - e proprio in quanto tali esentati dall'elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia - a protrarre la loro prestazione lavorativa subendo un ulteriore danno di usura psicofisica; conclude pertanto che l'art. 12 della I. n. 122 del 2010 non può ritenersi applicabile alle pensioni di vecchiaia (anticipata) per motivi d'invalidità; il motivo è infondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato, in particolare, che "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della I. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 29191 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre fg21
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