CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 ottobre 1968 Avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 18 giugno 2022 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina impropria ai danni di un supermercato. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1 violazione di legge e vizio di omessa motivazione in ordine all'invocata riqualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato come tentata rapina impropria e non rapina consumata, in quanto la Corte ha ritenuto c:he il delitto sia stato consumato poiché l'imputato era uscito dall'esercizio commerciale ed era stato raggiunto dall'addetto alla vigilanza, il quale accertava che non tutta la merce era stata pagata. Alla richiesta di restituire la merce sottratta, l'imputato si dava alla fuga ma veniva raggiunto e bloccato. La Corte ha ritenuto che la rapina fosse c:onsumata poiché la sottrazione dei beni era stata casualmente rilevata dal sorvegliante quando l'impossessamento si era già verificato. Osserva il ricorrente che il vigilante ha comunque interrotto l'azione criminosa, che non è stata portata a compimento, e la merce contenuta nello zaino non è uscita dalla sfera di disponibilità del soggetto passivo che è intervenuto a difesa dei beni. Dinanzi alla specifica censura formulata dalla difesa, la Corte ha risposto che ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione. Nello specifico, tuttavia, l'impossessamento non si era ancora verificato in quanto l'imputato è stato sorpreso nei pressi delle casse automatiche intento a scansionare alcuni prodotti ed è stato fermato dal vigilante, il quale verificando lo scontrino accertava che alcuni prodotti non erano stati scansionati. La condotta del Negroni pertanto non può dirsi consumata. 2.2 Vizio di motivazione e travisamento degli elementi probatori in quanto la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata come tentato furto, e non come rapina, in assenza di elementi che dimostrassero l'esistenza della violenza o della minaccia. L'imputato in sede di interrogatorio ha ammesso l'addebito, specificando che il calcio sferrato all'addetto alla vigilanza era stato del tutto involontario, in quanto cercava unicamente di sottrarsi alla sua presa; anche il teste ha affermato c:he l'imputato si dava alla fuga in direzione delle porte automatiche e veniva bloccato e che entrambi erano finiti all'esterno del supermercato, dove era riuscito a bloccare l'uomo e a tenerlo fermo; non ha parlato di minacce ma soltanto di un calcio. Dalle immagini si nota che Negroni si dava alla fuga con lo zaino ma giunto al parcheggio, abbandonava la refurtiva che non è mai stata portata via. Ricorda il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di rapina impropria incafferrintuzint non si configura l'azione violenta del secondo comma quando l'imputato si sia semplicemente divincolato, mentre, a fronte di queste specifiche osservazioni, la Corte non ha offerto alcuna argomentazione. 2.3 Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché i precedenti penali a carico dell'imputato non risultano ostativi al riconoscimento del beneficio invocato. 2.4 Omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena poiché la Corte ha affermato che l'imputato è gravato da condanne definitive che risultano ostative all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti e dell'applicazione dei benefici di legge, nonostante la difesa avesse formulato una espressa richiesta in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto si limita a reiterare le medesime censure già formulate con l'atto di appello, cui la Corte ha fornito adeguata e congrua risposta. In particolare la Corte ha ben spiegato le ragioni per cui la condotta addebitata all'imputato è stata qualificata come rapina impropria consumata, considerato che il Negroni, per sua stessa ammissione, ha posto in essere una condotta violenta sferrando un calcio contro l'addetto alla vigilanza, che cercava di trattenerlo al fine di impedirgli di allontanarsi con la refurtiva. La reiterata violenza non casuale esercitata dall'imputato ha trovato conferma non soltanto nelle riprese del sistema di videosorveglianza, ma anche nelle dichiarazioni del teste oculare. Inoltre si tratta di rapina consumata, poiché la refurtiva è stata portata fuori dal supermercato dopo aver superato le casse e l'addetto alla vigilanza aveva tentato di fermare l'imputato e di recuperare la merce sottratta, quando già questi si trovava all'esterno del supermercato nell'area parcheggio. La Corte di me -ito ha correttamente fatto applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'imputato abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia attuato la sottrazione. Giova sul punto ricordare che l'articolo 628 comma 2 cod.pen. testualmente recita :" soggiace alla pena di cui al primo comma chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o procurarsi l'impunità". Anche le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono mani'estannente infondate poiché la Corte ha valorizzato le due precedenti condanne definitive riportate dall'imputato, una delle quali per appropriazione indebita, ritenendole ostative sia al riconoscimento delle attenuanti generiche, sia al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente formula al riguardo censure generiche e non allega circostanze di fatto che possano giustificare una diversa valutazione, considerato che il modico valore della refurtiva è già stato preso in considerazione per riconoscere in favore dell'imputato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e che neppure la condizione di incensurato è idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piero g sini D'