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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04431/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli per quanto in questa sede rileva confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, rideterminando la pena per effetto della declaratoria d'estinzione della contravvenzione sub b); -rilevato che i motivi proposti in punto di responsabilità e dosimetria della pena sono del tutto generici e privi della necessaria correlazione critica con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; che, in particolare, i giudici d'appello hanno confermato la responsabilità del prevenuto (pag. 4), dettagliatamente confutando la prospettazione difensiva, e hanno evidenziato che il primo giudice aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione muovendo dal minimo edittale previsto per il delitto ex art. 648 cod.pen., donde l'aspecificità delle censure sul punto; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli per quanto in questa sede rileva confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, rideterminando la pena per effetto della declaratoria d'estinzione della contravvenzione sub b); -rilevato che i motivi proposti in punto di responsabilità e dosimetria della pena sono del tutto generici e privi della necessaria correlazione critica con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; che, in particolare, i giudici d'appello hanno confermato la responsabilità del prevenuto (pag. 4), dettagliatamente confutando la prospettazione difensiva, e hanno evidenziato che il primo giudice aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione muovendo dal minimo edittale previsto per il delitto ex art. 648 cod.pen., donde l'aspecificità delle censure sul punto; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04431/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris