CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentato furto all'interno di un garage (capo 1) e di contravvenzione al foglio di via (capo 2), meglio specificati nell'imputazione (fatti commessi in data 12.2019). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge, per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla censura con la quale era stata chiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione fra i due reati oggetto di contestazione. II) Vizio di motivazione ovvero mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, per non avere i giudici di merito acquisito, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi imputati, le riprese delle telecamere poste nelle immediate vicinanze del luogo di svolgimento dei fatti per cui è processo, poiché il ricorrente, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto), avevano dichiarato di essere stati aggrediti da due soggetti mentre transitavano sul luogo dei fatti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Quanto al motivo sub I), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, atteso che la mancata applicazione della disciplina della continuazione risulta congruamente e logicamente motivata in sentenza, stante la riscontrata assenza di elementi indicativi idonei ad affermare che i reati ascritti siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Peraltro, qualora fosse stato ritenuto il vincolo della continuazione, la pena irrogabile sarebbe stata più sfavorevole rispetto a quella in concreto irrogata, trattandosi di soggetto recidivo per il quale avrebbe dovuto trovare applicazione (per il reato satellite) l'aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ai sensi del comma 4 dell'art. 81 cod. pen. Sotto questo profilo, difetta anche l'interesse del ricorrente ad impugnare la relativa statuizione in punto di trattamento sanzionatorio. 7. Quanto al motivo sub II), è appena il caso di rilevare che, nei precedenti gradi di giudizio, la questione della mancata acquisizione dei filmati di cui alle telecamere del sistema di videosorveglianza non ha mai formato oggetto di una specifica istanza istruttoria da parte della difesa dell'imputato, neanche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Pertanto, la doglianza è inammissibile, trattandosi di questione che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ro Ranaldi P9pizia Piccial [OSCURATO:PERSONA] oggl, . .