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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 2021

Cassazione n. 46880/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 20 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi sull'annullamento con rinvio disposto il 25 febbraio 2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

I fatti in contestazione sono incontroversi e riguardano la commissione del reato di cui all'art. 614, commi primo e secondo, cod. pen., commesso da [OSCURATO:PERSONA] a Trapani, il 30 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui si deduceva la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stata l'imputata condannata per gli stessi fatti di reato con altra sentenza irrevocabile.

Si deduceva, in particolare, che l'imputata era stata già condannata, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Trapani il 12 marzo 2019, per gli stessi fatti di reato, commessi a Trapani il 30 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti l'occupazione dello stesso alloggio di edilizia residenziale pubblico oggetto di contestazione, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che l'impugnazione della sentenza, emessa dalla Corte di appello di Palermo il 20 novembre 2020, veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA] tardivamente, essendo stato depositato il ricorso dell'imputata il 26 agosto 2021, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si consideri che nel dispositivo della pronunzia impugnata veniva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, che comportava il decorso di quarantacinque giorni dall'avvenuta comunicazione per la 7 proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputata, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La sentenza, quindi, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2021, come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Palermo del 14 settembre 2021.

Ne discende che il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] decorreva dal 25 maggio 2021 e che, al momento del deposito dell'impugnazione, avvenuto il 26 agosto 2021, i termini previsti art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dovevano ritenersi scaduti.

3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi sull'annullamento con rinvio disposto il 25 febbraio 2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. I fatti in contestazione sono incontroversi e riguardano la commissione del reato di cui all'art. 614, commi primo e secondo, cod. pen., commesso da [OSCURATO:PERSONA] a Trapani, il 30 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui si deduceva la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stata l'imputata condannata per gli stessi fatti di reato con altra sentenza irrevocabile. Si deduceva, in particolare, che l'imputata era stata già condannata, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Trapani il 12 marzo 2019, per gli stessi fatti di reato, commessi a Trapani il 30 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti l'occupazione dello stesso alloggio di edilizia residenziale pubblico oggetto di contestazione, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 61. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che l'impugnazione della sentenza, emessa dalla Corte di appello di Palermo il 20 novembre 2020, veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA] tardivamente, essendo stato depositato il ricorso dell'imputata il 26 agosto 2021, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si consideri che nel dispositivo della pronunzia impugnata veniva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, che comportava il decorso di quarantacinque giorni dall'avvenuta comunicazione per la 7 proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputata, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza, quindi, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2021, come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Palermo del 14 settembre 2021. Ne discende che il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] decorreva dal 25 maggio 2021 e che, al momento del deposito dell'impugnazione, avvenuto il 26 agosto 2021, i termini previsti art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dovevano ritenersi scaduti. 3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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