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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 24860/2026

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nza del 22/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 gennaio2025, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di tre anni e otto mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 385 cod. pen.(capo C) e 385 cod. pen. (capo D).1.2.

Con sentenza del 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella diprimo grado, rideterminando la pena in un anno e nove mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo,con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancanza di motivazione sulle ragioniper cui la Corte territoriale non ha applicato le circostanze attenuanti generiche.3.

Tanto premesso, il ricorso deve essere trattato de plano, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta in relazione a un motivo di appello al quale il ricorrente aveva rinunciato.Con riferimento al cd. concordato in appello, infatti, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano tradotti nell’illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dallalegge (ex multis Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv 278170 - 01).In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazionealla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale stipulato dalleparti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato e non sono deducibili in sede di legittimità questioni,pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzionedell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Rv 283878 - 01).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l'onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 22/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 gennaio2025, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di tre anni e otto mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 385 cod. pen.(capo C) e 385 cod. pen. (capo D).1.2. Con sentenza del 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella diprimo grado, rideterminando la pena in un anno e nove mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo,con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancanza di motivazione sulle ragioniper cui la Corte territoriale non ha applicato le circostanze attenuanti generiche.3. Tanto premesso, il ricorso deve essere trattato de plano, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta in relazione a un motivo di appello al quale il ricorrente aveva rinunciato.Con riferimento al cd. concordato in appello, infatti, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano tradotti nell’illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dallalegge (ex multis Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv 278170 - 01).In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazionealla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale stipulato dalleparti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato e non sono deducibili in sede di legittimità questioni,pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzionedell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Rv 283878 - 01).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l'onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]