CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Repetti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5675/2016, depositata il 4/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisidi accertamento n. T9BO4LS00304/2012 e n. T9BO7LS00443/2012 (oltreche l’atto di contestazione di sanzioni n. T9BCOLS00254/2012), cheavevano rideterminato il suo reddito per l’anno 2008, in conseguenza deldisconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148 TUIR.Numero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/20262. La CTP di Milano accolse il ricorso, sul presupposto che l’Agenziadelle Entrate non avesse fornito prova adeguata della natura commercialedell’attività svolta dall’associazione ricorrente.3. La CTR della Lombardia riformò la sentenza di primo grado, sullabase dei seguenti argomenti:- al di là della formale struttura associativa, “non si [aveva] traccia diun operato concreto dell’assemblea dei soci, mentre ogni poteredecisionale [era] di fatto esercitato dal consiglio direttivo, compostodal [OSCURATO:PERSONA], dal[la] coniuge e dal cognato”;- vi erano “forti dubbi sulla genuinità dei verbali degli organidecisionali”, che risultavano essere stati completati ex post dalcommercialista dell’ente, il quale non aveva presenziato alle(presunte) riunioni;- risultavano spese per la pubblicità, “cosa che rappresenta[va] unulteriore indizio di svolgimento di attività commerciale”;- la coniuge del Presidente [OSCURATO:PERSONA] aveva elargito all’associazione unprestito infruttifero di € 25.000,00 per l’acquisto di attrezzi da bodybuilding, incompatibile con i redditi dichiarati negli anni precedenti;- era emerso l’occultamento di ricavi, dal momento che, a fronte di260 iscritti, la documentazione contabile dell’associazione consentivadi comprovare pagamenti da parte di un numero sensibilmenteinferiore di clienti.4. Maga dance ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 148 TUIR e della l. n. 289/2002, nonché dell’art.2967 c.c., per avere la CTR addossato alla contribuente l’onere della provadei presupposti dell’agevolazione (prova che - in ogni caso - era stata inNumero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/2026concreto fornita dalla ricorrente, dovendosi ritenere irrilevante, a tal fine,che nel 2008 essa avesse organizzato unicamente corsi di danza).Il motivo è infondato.Nell’affermare che l’onere di dimostrare la sussistenza dei presuppostidell’agevolazione grava sul contribuente, la CTR si è, infatti, attenutaall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui“l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 infavore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazionesportiva dilettantistica) dipende non solo dall'elemento formale della vestegiuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza finedi lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non puòritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale,dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioniinteressate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, chedevono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto” (Cass., n.10393/2018; si veda anche Cass., n. 8623/2012, alla cui stregua,“affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delleagevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente,dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità inuna delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa diaprova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte leprescrizioni imposte da esse)”. Più di recente, Cass., n. 18201/2025 haaffermato che, “nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolatonei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazionefinanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, dellamancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte dellastessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente -commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dellostatuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione,Numero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/2026possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul pianoformale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta2. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 148 TUIR e della l. n. 289/2002 “in relazione all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c.”, per avere i giudici di secondo grado ritenuto pertinenterispetto alla fattispecie concreta il precedente di cui a Cass., n.22578/2012, in assenza di qualsivoglia elemento che deponesse per ilversamento, da parte degli associati, di un “corrispettivo proporzionaleall’attività erogata in loro favore”, e per l’esclusione degli stessi dallagestione dell’associazione.Il motivo (prospettato, tra l’altro, come un coacervo di censure afferenti,da un lato, alla violazione o falsa applicazione di legge, e dall’altro al vizioex art. 360, al n. 5, c.p.c.) è inammissibile per la sua assoluta genericitàed apoditticità. La ricorrente, partendo dal presupposto (errato, come si èvisto con riferimento al primo motivo) che l’onere della prova gravassesull’Amministrazione, si limita a tacciare di illogicità e contraddittorietà lamotivazione della sentenza impugnata, senza far cenno alcuno aglielementi valorizzati dalla stessa per giungere alle proprie conclusioni, esenza, dunque, indicare in che modo e in quale snodo del giudizio dimerito avesse proceduto a contrastarli. Il motivo si riduce, pertanto, aduna sterile confutazione del merito delle argomentazioni del giudice diseconde cure.3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 90 della l. n. 289/2002, per avere attribuito rilevanza allamancata partecipazione degli associati “alla gestione dell’organismoassociativo”, laddove “il fatto che nessun associato [avesse] ritenuto dipartecipare in tale senso non [era] dipeso certamente dalla volontàdell’odierna deducente”.Numero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo - anch’esso inammissibile per la sua assoluta genericità - è, inogni caso, infondato, dal momento che con esso la ricorrente, senzaconfutare l’affermazione secondo cui la gestione dell’associazione erasempre stata concentrata in capo al nucleo familiare dei [OSCURATO:PERSONA],pretenderebbe di privare tale circostanza dell’efficacia presuntivacorrettamente tratta dall’Agenzia delle Entrate, in linea con gli approdigiurisprudenziali elencati in relazione al primo motivo di ricorso.4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 90 della l. n. 289/2002 e dell’art. 148, comma 8, lett. a), nonché“vizio di legittimità per motivazione omessa, insufficiente, illogica inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”, avendo errato la CTR“nell’operare la quantificazione dei ricavi effettivi da parte dellaAssociazione sulla base del semplice numero degli iscritti”, dal momentoche “se è vero che nell’anno 2008 gli iscritti risultavano essere 260 e chesolo 114 versavano importi all’anno, ciò non significa che altri iscritti[avessero] versato denaro e che l’associazione non [avesse] contabilizzatotale denaro”.Il motivo è inammissibile, non essendo corredato - dall’angolo visuale delvizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - dall’indicazione di un fatto storico insenso proprio, e comunque - ancora una volta - per la sua genericità: conesso la ricorrente pretenderebbe, infatti, di infirmare, sotto il profiloprobatorio, la valenza presuntiva tratta dall’Agenzia delle Entrate dallacircostanza relativa all’omessa contabilizzazione di ricavi in ragione dellamera astratta possibilità (del tutto contrastante con l’id quod plerumqueaccidit e della quale, comunque, non si specifica se e in che modo fossestata dedotta in seno al giudizio di merito) che oltre la metà degli iscrittinon avesse pagato alcunché.5. Con il quinto motivo è dedotto il “vizio di legittimità per motivazioneillogica, incongruente, irragionevole in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c.”, per avere i giudici di secondo grado fondato la conclusione circaNumero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’esistenza di ricavi occulti “sulla sola circostanza di non avere l’Ufficiotrovato tali ricavi nelle casse sociali”.Anche questo motivo è inammissibile, perché non indica il fatto storico chesarebbe stato obliterato dalla CTR e ricostruisce il ragionamento dei giudicidi secondo grado in maniera del tutto arbitraria, dal momento che ilmeccanismo presuntivo da questi ultimi valorizzato si fonda sull’elevatonumero di iscritti rispetto ai pagamenti documentati, e non già sullacircostanza di non aver trovato ricavi nelle casse sociali.6. Con il sesto motivo è dedotta l’omessa valutazione di un fattodecisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il giudice d’appello desuntol’esistenza di ricavi occulti “in assenza della valutazione e produzione daparte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soci, che avrebbeconsentito di individuare le presunte operazioni non imponibili rispetto aquelle imponibili; del bilancio dell’Associazione che avrebbe consentito divalutare l’eventuale prevalenza delle immobilizzazioni, dei ricavi, deiredditi e delle componenti negative inerenti [al]l’attività commercialerispetto alle restanti spese; dell’estratto conto bancario dell’Associazioneche consentiva di individuare operazioni non registrate contabilmente e,quindi, le (presunte) operazioni di evasione fiscale”.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte conriguardo ai precedenti: a venire censurata non è - ancora una volta - lamancata considerazione di un fatto storico, ma, a ben vedere, ilragionamento probatorio presuntivo della CTR, al quale non sicontrappone l’evidenziazione di alcuna prova in senso contrario da partedella contribuente, ma la sola ipotetica possibilità di un diverso - e nonmeglio precisato - risultato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 11672/2017Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 16079/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]