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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 23202/2024

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pposizione a decreto di espulsione Ud.27/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18777/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e PREFETTURA di VENEZIA, in persona del Prefetto in carica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che li rappresenta e difende ope legis - controricorrenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Venezia in R.G. n. 6230/2022depositata il 25/9/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Venezia, con ordinanza in data 25 settembre 2023, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione presentato da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Venezia in data 7 ottobre 2022 e notificato in pari data.

Constatava, in particolare, che il ricorso in opposizione era stato spedito il 5 dicembre 2022, oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011 a pena di inammissibilità.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Venezia.

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998, in quanto il provvedimento impugnato ha violato il diritto del destinatario del provvedimento a una piena intellegibilità dell’espulsione disposta nei suoi confronti, dato che l’atto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingue non parlate né comprese dal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice di pace, nel ritenere legittima la scelta dell’amministrazione prefettizia di tradurre l’intimata espulsione in inglese, non ha tenuto conto della possibilità di sindacare la decisione dell’autorità prefettizia di tradurre l’espulsione in lingua veicolare, in violazione dell’obbligo di predisporre schede plurilingua - stante il consolidarsi di flussi migratori provenienti da determinati paesi in maniera costante e continua che rendano intellegibile al destinatario il contenuto dell’espulsione intimata.

La motivazione adottata dal giudice di pace per respingere il motivo di ricorso ex art. 18 d. lgs. 150/2011 è – in tesi - apparente e meramente apodittica, in quanto non rende ragione in maniera idonea dell’accertamento in concreto effettuato dall’autorità amministrativa prima e giudiziaria poi circa la comprensione della lingua veicolare da parte del migrante; parimenti apodittica ed inconferente sarebbe la constatazione della presenza in Italia dell’intimato dal 2015, al fine dipresumere la sua conoscenza della lingua italiana, stante il preciso obbligo di legge che grava sul giudice di pace di accertare l’effettiva comprensione dell’espulsione disposta.

4. Il motivo è inammissibile. 4.1 Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile –e non respinto – il ricorso in opposizione perché presentato dal [OSCURATO:PERSONA] quando oramai era interamente perento il termine fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011.

A tal fine ha ritenuto non condivisibile l’argomentazione addotta a giustificazione del ritardo dal migrante, il quale aveva asserito di non aver compreso il contenuto del decreto di espulsione ricevuto perché lo stesso era stato tradotto in lingua inglesee non nella lingua del suo paese di origine (il bengalese). 4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bise 153 cod. proc. civ.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, deve presentare i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si deve porre in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez.

U., 4135/2019).

La rimessione in termini presuppone, perciò, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile a un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. 30512/2018). 4.3 Il giudice di merito, laddove ha sottolineato che la scelta della lingua inglese era stata fatta dallo stesso ricorrente e ha, inoltre, sostenuto che era improbabile che il ricorrente, dopo aver trascorso sette anni in Italia, non avesse imparato la lingua italiana, ha inteso negare –pur facendo riferimento al disposto dell’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998 -che operasse “la causa dedotta dal ricorrente per giustificare il ritardo dell’opposizione” (pag. 3 del provvedimento impugnato) e, dunque, ricorressero i presupposti per rimettere la parte in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ..

Questa valutazione, che attiene all’esistenza di una causa non imputabile del ritardo secondo le caratteristiche appena descritte, il cui ricorrere doveva essere dimostrato dall’istante, rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito.

La doglianza in esame intende, nella sostanza , sollecitare una revisione di questo accertamento di fatto e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass.8758/2017).

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La natura delle questioni esaminate, che riguardano l’allontanamento dal territorio nazionale di una persona presente sul territorio nazionale per un periodo di tempo non breve, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.27/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18777/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e PREFETTURA di VENEZIA, in persona del Prefetto in carica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che li rappresenta e difende ope legis - controricorrenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Venezia in R.G. n. 6230/2022depositata il 25/9/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Venezia, con ordinanza in data 25 settembre 2023, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione presentato da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Venezia in data 7 ottobre 2022 e notificato in pari data. Constatava, in particolare, che il ricorso in opposizione era stato spedito il 5 dicembre 2022, oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011 a pena di inammissibilità. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Venezia. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998, in quanto il provvedimento impugnato ha violato il diritto del destinatario del provvedimento a una piena intellegibilità dell’espulsione disposta nei suoi confronti, dato che l’atto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingue non parlate né comprese dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di pace, nel ritenere legittima la scelta dell’amministrazione prefettizia di tradurre l’intimata espulsione in inglese, non ha tenuto conto della possibilità di sindacare la decisione dell’autorità prefettizia di tradurre l’espulsione in lingua veicolare, in violazione dell’obbligo di predisporre schede plurilingua - stante il consolidarsi di flussi migratori provenienti da determinati paesi in maniera costante e continua che rendano intellegibile al destinatario il contenuto dell’espulsione intimata. La motivazione adottata dal giudice di pace per respingere il motivo di ricorso ex art. 18 d. lgs. 150/2011 è – in tesi - apparente e meramente apodittica, in quanto non rende ragione in maniera idonea dell’accertamento in concreto effettuato dall’autorità amministrativa prima e giudiziaria poi circa la comprensione della lingua veicolare da parte del migrante; parimenti apodittica ed inconferente sarebbe la constatazione della presenza in Italia dell’intimato dal 2015, al fine dipresumere la sua conoscenza della lingua italiana, stante il preciso obbligo di legge che grava sul giudice di pace di accertare l’effettiva comprensione dell’espulsione disposta. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1 Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile –e non respinto – il ricorso in opposizione perché presentato dal [OSCURATO:PERSONA] quando oramai era interamente perento il termine fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011. A tal fine ha ritenuto non condivisibile l’argomentazione addotta a giustificazione del ritardo dal migrante, il quale aveva asserito di non aver compreso il contenuto del decreto di espulsione ricevuto perché lo stesso era stato tradotto in lingua inglesee non nella lingua del suo paese di origine (il bengalese). 4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bise 153 cod. proc. civ.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, deve presentare i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si deve porre in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. U., 4135/2019). La rimessione in termini presuppone, perciò, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile a un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. 30512/2018). 4.3 Il giudice di merito, laddove ha sottolineato che la scelta della lingua inglese era stata fatta dallo stesso ricorrente e ha, inoltre, sostenuto che era improbabile che il ricorrente, dopo aver trascorso sette anni in Italia, non avesse imparato la lingua italiana, ha inteso negare –pur facendo riferimento al disposto dell’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998 -che operasse “la causa dedotta dal ricorrente per giustificare il ritardo dell’opposizione” (pag. 3 del provvedimento impugnato) e, dunque, ricorressero i presupposti per rimettere la parte in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.. Questa valutazione, che attiene all’esistenza di una causa non imputabile del ritardo secondo le caratteristiche appena descritte, il cui ricorrere doveva essere dimostrato dall’istante, rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito. La doglianza in esame intende, nella sostanza , sollecitare una revisione di questo accertamento di fatto e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass.8758/2017). 5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La natura delle questioni esaminate, che riguardano l’allontanamento dal territorio nazionale di una persona presente sul territorio nazionale per un periodo di tempo non breve, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.
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