CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 16398/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7118/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4442/2014depositata il 25/08/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. Agostino, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4442/14 del 25 agosto 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo (salvo che nell’applicazione, sulla parte eccedente la franchigia di legge, dell’aliquota del 4% in luogo di quella, applicata dall’ufficio, dell’8%) l’avviso di liquidazione loro notificato il 4.6.2012 per imposta di donazione e sanzioni. Ciò con riguardo all’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un fondo rustico al prezzo di euro 3.500.000,00, con provvista dichiaratamente loro fornita dal padre [OSCURATO:PERSONA], e rinveniente dalla liquidazione di una quota di fondo di investimento immobiliare (come dagli stessi dichiarato in un questionario informativo e nel corso di incontri a chiarimento tenutisi nel dicembre 2010). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'azione di accertamento era tempestiva poiché l'avviso opposto era stato notificato entro cinque anni dal momento in cui l'agenzia delle entrate era venuta a conoscenza dell'atto di donazione indiretta, nel corso del contraddittorio con il contribuente del dicembre 2010 (artt. 60 d.lgs.n. 346/90 e 76, co. 1^, d.P.R. 131/86); - l'applicazione dell'imposta di donazione non era preclusa dall'applicazione dell'imposta di registro sull'atto di trasferimento immobiliare, dal momento che quest'ultimo aveva riguardato un fondo rustico ammesso alle agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, con conseguente versamento dell'imposta di registro ‘in misura fissa dell’1% anziché in misura proporzionale’ (art.1, co. 4-bis, d.lgs.n.346/90); - l'operazione in questione concretava una donazione indiretta dal padre ai figli, così come risultava dalle dichiarazioni informative rese dai figli acquirenti; - la tesi dei contribuenti secondo cui la donazione si sarebbe perfezionata, a tutto concedere, già nel gennaio 2006 (allorquando il padre versò l'importo di euro 1.832,935,00 su un conto corrente cointestato con i figli) e, dunque, in un momento in cui l’imposta di successione e donazione non era vigente, era infondata, dal momento che dagli atti non risultava alcuna prova di correlazione tra questo versamento e la provvista utilizzata per l'acquisto, quasi due anni dopo, del terreno. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. § 2.Con memoria 2.11.21 i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di istanza di definizione della lite ex art.3 co. 5^ e 6 ^ d.l. n. 119/18 conv. in l. 119/18 (c.d. ‘rottamazione ter’) ed avvenuto versamento di alcune rate, secondo il piano di dilazione previsto dalla legge e da ultimo ulteriormente dilazionato come da d.l. n.146/21.Con ordinanza 17.11.2021 questa Corte ha conseguentemente disposto rinvio a nuovo ruolo del giudizio ai sensi dell’art.3, co. 5^ e 6^ d.l. n. 119/18 conv. in l. n.136/18. Con memoria 7.5.2024 ex art. 380-bis.1 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno riferito di aver in effetti definito la controversia ai sensi della citata normativa, come da allegate ricevute di versamenti rateizzati (doc.11-16) e da, pure allegate, attestazioni Ader - Brescia di avvenuto pagamento a saldo e cancellazione di tutte le ipoteche iscritte (doc.17-20). Hanno quindi dichiarato di rinunciare al giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Considerato che § 3.Stabilisce l’art.3, co. 6^, cit. che: Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Essendosi nella specie perfezionata – come da documentazione prodotta e senza contestazione alcuna da parte della controricorrente Agenzia delle Entrate – la fattispecie definitoria di legge, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materia del contendere, ex art.3 d.l. n.119/18 conv. in l. n.119/18. La definizione della lite ai sensi di legge depone per la compensazione delle spese e per l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. PQM - dichiara estinto il processo, compensate le spese. Così dec