CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 17 febbraio 2021, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal predetto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. 2. Avverso la descritta ordinanza ricorre il condannato per il tramite del difensore di fiducia, Avv. G. Giunta, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 35-ter e 69, comma 6, Ord. pen. e 3 CEDU, sia in relazione ai periodi di detenzione espiati in [OSCURATO:PERSONA] che per quelli presso gli istituti di pena di Novara, Spoleto e L'Aquila. 3. Considerato che i motivi si appalesano riproduttivi di quelli devoluti con il reclamo, cui il Tribunale di sorveglianza ha risposto con motivazione non censurabile in questa sede, in quanto completa, logica ed immune da violazione di legge (cfr. nel senso che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3.1.Evidenziato, invero, che il ricorrente indica disfunzioni dell'ambiente carcerario in cui è stato ristretto, senza confrontarsi, compiutamente, con i risultati dell'istruttoria oggetto della verifica compiuta dai giudici di sorveglianza risultati analizzando i quali essi hanno, con motivazione congrua, concluso che lo spazio vitale minimo, obiettivo primario della domanda risarcitoria proposta ex art. 35-ter cit., è stato garantito, nel corso del periodo in cui Cordì è stato ristretto anche nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha specificamente premesso che, con riferimento al suddetto istituto, le misurazioni della superficie vitale a disposizione del detenuto sono state effettuate al netto dello spazio occupato dagli arredi fissi, ivi incluso il letto a castello. 3.2.Evidenziato che quel che interessa ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen, è la salvaguardia per ciascun detenuto della superficie netta non inferiore a mq 3,00 di spazio vitale, al di sotto della quale sorge una presunzione di violazione della disposizione di cui all'art. 3 CEDU, ovviabile, tuttavia, con la dimostrazione della sussistenza di ulteriori aspetti del regime carcerario che, valutate le globali condizioni della detenzione e della sua durata, risultino idonei a compensare adeguatamente la carenza di spazio (il maggior grado, qualitativo e quantitativo, di libertà di circolazione del ristretto, l'ampia articolazione dell'attività da svolgersi all'esterno della cella, le condizioni dell'istituto particolarmente confortevoli, assenza di elementi di disagio nella fruizione dei servizi, igienici e non: Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). 3.2.Ritenuto, altresì, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. penultima pagina dal provvedimento impugnato) quanto all'analisi delle condizioni detentive, in relazioni alle censure prospettate per gli altri periodi di detenzione, in ordine alle condizioni dei servizi igienici, con spioncino, comunque, non ravvisandosi alcuna violazione della riservatezza nella presenza del descritto foro, utilizzato dal personale di vigilanza, secondo la motivazione del provvedimento censurato, in maniera occasionale e stante la possibilità da parte dello stesso detenuto di oscurarlo temporaneamente, a tutela della privacy, durante l'uso dei servizi igienici. 3.4. Considerato, in ogni caso, che le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto denunciano violazione di legge basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, non rivisitabile in sede di legittimità. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Calaselice .),.k.. j T