CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 47644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 19/10/2021 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentata estorsione e di porto di un coltello, alla pena, ritenuta la continuazione tra i due reati, di un anno e tre mesi di reclusione e di C 450,00 di multa. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale (con riferimento all'art. 133 cod. pen.) e il vizio logico della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione nonché al trattamento sanzionatorio irrogato, è privo della necessaria specifica analisi e critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 5 di tale sentenza, con riguardo alla credibilità e attendibilità del narrato della testimone persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Angelo circa l'avvenuta donazione alla stessa del cane) e appare diretto a ottenere una diversa valutazione k del significato probatorio da attribuire alle prove acquisite, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità. Considerato che il ricorso, con riguardo al trattamento sanzionatorio, è, comunque, manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, quando la pena sia inferiore alla media edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; v. anche Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01), come è avvenuto nella specie (si veda, in proposito, la pag. 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato come, peraltro, per la tentata estorsione fosse stata applicata la massima riduzione di due terzi sulla pena minima prevista dall'art. 629 cod. pen. e come l'aumento di un mese di reclusione per la continuazione fosse giustificato alla luce sia del contesto in cui il coltello era stato rinvenuto sia delle modalità con le quali il [OSCURATO:PERSONA] lo deteneva). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme