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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27771/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità, nonché violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione.

Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4).

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a circostanze ritenute preponderanti ai fini del diniego (p. 4).

La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al predetto riconoscimento (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità, nonché violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a circostanze ritenute preponderanti ai fini del diniego (p. 4). La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al predetto riconoscimento (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 27771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris