Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22190/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Per la revocazione della ordinanza d i questa Suprema Corte dell’otto luglio 2021, n.19410.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe asserendo che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, cod. proc. civ.

2. In particolare, questa Corte, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i quattro motivi (il primo attinente all’asserita inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento; il secondo sull’asserita violazione del contraddittorio endo-procedimentale; il terzo sull’illegittimità della presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. 29 settembre REVOCAZIONE 1973, n. 600; il quarto infine per non avere il giudice d’appello ritenuto superata la presunzione di cui sopra a mezzo delledichiarazioni di terzi). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si assume la violazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza non considera, ai fini dell’esito delle indagini finanziarie sui conti correnti bancari, l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

L’errore di fatto è costituito da un errore materiale o di svista che suppone l’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece indiscutibilmente esclusa o accertata; errore che deve altresì essere decisivo.

Orbene sul punto, che per la precisione costituisce oggetto di parte della decisionerevocanda in ordine al quarto motivo di ricorso, la Corte ha rilevato come “non si ravvisa neanche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. o il vizio di illogicità della motivazione, in quanto il giudice di merito ha dato atto delle prove addotte dal contribuente (in particolare delle dichiarazioni dei funzionari di banca circa i versamenti in contanti, preceduti da prelievi per somme ingenti), ma ha ritenuto che non fossero decisive in favore del ricorrente, in quanto prelievi e versamenti non erano univocamente riferibili alle stesse somme, dato che non erano dello stesso importo ed erano stati effettuati in periodi diversi”.

Ora l’errore sarebbe consistito nel non avere il giudice di legittimità considerato che dalle dichiarazioni dei terzi (dipendenti della banca) sarebbe emerso che il denaro prelevato (l’otto giugno 2006) era lo stesso successivamente versato tra il 19 novembre e il 29 dicembre 2008, dal momento che i dipendenti stessi avrebbero riconosciuto “le fascette dai medesimi apposte sul denaro”.

Orbene la Corte in proposito ha premesso che “in assenza dei vizi denunciati, (essa non) può diversamente valutare le risultanze istruttorie, procedendo ad un nuovo apprezzamento del merito della controversia precluso in sede di legittimità”, procedendo poi ad un’esatta perimetrazione del sindacato sulla motivazione che spetta a questa Corte, ed infine, prendendo specificamente in esame la circostanza allegata a sostegno del ricorso in esame, dunque ad essa ben nota e non oggetto quindi di alcuno dei vizi di rappresentazione indicati dall’art. 395, cod. proc. civ., ha concluso che “nel caso di specie il giudice d’appello non è incorso in un vizio (rilevante, n.d.r.) di motivazione, in quanto ha valutato le dichiarazioni del cassiere (…) ed ha ritenuto, logicamente argomentando, che non fosse decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti”.

Questa Corte non è dunque incorsa in alcun errore di fatto, avendo direttamente preso in esame gli elementi denunciati come non considerati e motivando sui limiti del controllo spettante in sede di legittimità.

3. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e la s ussist enza de i presupposti processuali per l'obbligo della parte ricorrente di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificatoai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Per la revocazione della ordinanza d i questa Suprema Corte dell’otto luglio 2021, n.19410. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe asserendo che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, cod. proc. civ. 2. In particolare, questa Corte, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i quattro motivi (il primo attinente all’asserita inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento; il secondo sull’asserita violazione del contraddittorio endo-procedimentale; il terzo sull’illegittimità della presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. 29 settembre REVOCAZIONE 1973, n. 600; il quarto infine per non avere il giudice d’appello ritenuto superata la presunzione di cui sopra a mezzo delledichiarazioni di terzi). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si assume la violazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza non considera, ai fini dell’esito delle indagini finanziarie sui conti correnti bancari, l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate. 2. Il ricorso è manifestamente inammissibile. L’errore di fatto è costituito da un errore materiale o di svista che suppone l’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece indiscutibilmente esclusa o accertata; errore che deve altresì essere decisivo. Orbene sul punto, che per la precisione costituisce oggetto di parte della decisionerevocanda in ordine al quarto motivo di ricorso, la Corte ha rilevato come “non si ravvisa neanche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. o il vizio di illogicità della motivazione, in quanto il giudice di merito ha dato atto delle prove addotte dal contribuente (in particolare delle dichiarazioni dei funzionari di banca circa i versamenti in contanti, preceduti da prelievi per somme ingenti), ma ha ritenuto che non fossero decisive in favore del ricorrente, in quanto prelievi e versamenti non erano univocamente riferibili alle stesse somme, dato che non erano dello stesso importo ed erano stati effettuati in periodi diversi”. Ora l’errore sarebbe consistito nel non avere il giudice di legittimità considerato che dalle dichiarazioni dei terzi (dipendenti della banca) sarebbe emerso che il denaro prelevato (l’otto giugno 2006) era lo stesso successivamente versato tra il 19 novembre e il 29 dicembre 2008, dal momento che i dipendenti stessi avrebbero riconosciuto “le fascette dai medesimi apposte sul denaro”. Orbene la Corte in proposito ha premesso che “in assenza dei vizi denunciati, (essa non) può diversamente valutare le risultanze istruttorie, procedendo ad un nuovo apprezzamento del merito della controversia precluso in sede di legittimità”, procedendo poi ad un’esatta perimetrazione del sindacato sulla motivazione che spetta a questa Corte, ed infine, prendendo specificamente in esame la circostanza allegata a sostegno del ricorso in esame, dunque ad essa ben nota e non oggetto quindi di alcuno dei vizi di rappresentazione indicati dall’art. 395, cod. proc. civ., ha concluso che “nel caso di specie il giudice d’appello non è incorso in un vizio (rilevante, n.d.r.) di motivazione, in quanto ha valutato le dichiarazioni del cassiere (…) ed ha ritenuto, logicamente argomentando, che non fosse decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti”. Questa Corte non è dunque incorsa in alcun errore di fatto, avendo direttamente preso in esame gli elementi denunciati come non considerati e motivando sui limiti del controllo spettante in sede di legittimità. 3. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e la s ussist enza de i presupposti processuali per l'obbligo della parte ricorrente di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificatoai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre
Sentenza Cassazione n. 22190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris