CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 20692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Atri (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 6/2020 in data 05/05/2021 della Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale i ostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello de L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 20/12/2018, corretto ed integrato con decreto del 31/01/2019, nonché avverso il decreto emesso dalla stesso Tribunale il 09/09/2019 con cui era stato dichiarato inammissibile l'atto di opposizione a sequestro proposto da [OSCURATO:PERSONA]; revocava il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Chieti il 20/12/2018, confermato il 07/12/2020, limitatamente al disposto sequestro delle quote del 23,34% di partecipazione nelle società belghe, [OSCURATO:PERSONA] e 10 [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione delle suddette quote degli aventi diritto; revocava il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Chieti il 20/12/2018, confermato il 07/12/2020, limitatamente al disposto sequestro della totalità delle quote di partecipazione nella società M-C:ostruzioni s.r.I., del 50% delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. e del 98°/0 della partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. nella società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., disponendo la restituzione delle suddette quote all'avente diritto; confermava nel resto l'impugnato decreto, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 526, 602, comma 3 e 603, comma 1, cod. proc. pen., per non avere la cancelleria trasmesso alla Corte territoriale tutti gli atti del giudizio ed in particolare: a. memoria per le società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e Prestige s.r.I., a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b. memoria per [OSCURATO:PERSONA] con allegati a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -produzioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]„ e segnatamente: 1. memoria difensiva depositata in data 18/05/2017 dinanzi al Tribunale di Pescara; 2. integrazione di memoria sulla questione [OSCURATO:SOCIETA]., depositata in data 18/05/2017; 3. memoria relativa alla CMS House (periodo 1998-2005), depositata in data 15/06/2017; 4. integrazione di memoria sulla questione CMS House s.r.I./GEM s.r.I., depositata in data 18/05/2017; 5. memoria relativa alla GCA Immobiliare s.r.I., depositata in data 05/07/2017; 6. integrazione di memoria sulla questione M-Immobiliare s.r.I./complesso Tortuga, depositata in data 18/05/2017; 7. memoria depositata innanzi al Tribunale di Chieti in data 04/03/2019.La denunciata omissione concretizza una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed ha pregiudicato i diritti difensivi delle parti. La difesa, depositando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricognizione delle memorie e dei documenti prodotti, ne ha provato la mancata trasmissione e la conseguenziale omessa valutazione da parte della Corte territoriale: documentazione che ricostruiva i rapporti commerciali/immobiliari/finanziari delle società in capo a Marco ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi figli del proposto (la CMS House s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la M-Immobiliare s.r.I.). Secondo motivo: mancanza di motivazione in relazione all'esposizione degli elementi in fatto e delle questioni di diritto, non avendo la Corte territoriale indicato tutte le prove a sostegno della propria decisione, ed in particolare non avendo potuto enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie (costituite dai contenuti delle memorie e dalla documentazione prodotta e non esaminata). La documentazione prodotta esclude che le società destinatarie della misura siano riconducibili al proposto e si siano finanziate con attività illecite. In ogni caso, il Tribunale di Chieti non ha fatto menzione delle condotte "generatrici di un profitto", tantomeno ha quantificato gli importi che si presumono evasi. Inoltre, i richiamati accertamenti e verbali redatti dall'Agenzia delle Entrate, formalmente acquisiti, non contengono alcuna contestazione riferibile alle menzionate società né alle persone fisiche, ad eccezione dei due accertamenti operati ai danni di Marco ed [OSCURATO:PERSONA] che sono stati sanati in sede amministrativa. Con le memorie dedotte, la difesa ha ricostruito tutte le attività imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1998 per il tramite della CMS House s.r.I., per poi arrivare al 2009 e 2011, anni in cui la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con due distinti atti di assegnazione, cede ai propri soci Marco ed [OSCURATO:PERSONA] in egual misura i propri beni. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita il 18/03/2015 in compartecipazione con il socio [OSCURATO:PERSONA]), la Corte territoriale ha richiamato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso, nell'ambito del procedimento penale [OSCURATO:PERSONA] n. 13901/2010, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], provvedimento del tutto censurabile in assenza di elementi idonei a ritenere l'ipotizzata intestazione fittizia, non avendo la società subìto alcuna contestazione di carattere fiscale, essendo rimasta sostanzialmente inattiva anche a causa del predetto sequestro ed essendo state le attività soggette a fatturazione tutte successive al sequestro e, come tali, sotto il pieno controllo degli amministratori giudiziari. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un immobile cedutole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (denominata anche, M-Immobiliare s.r.I.) in data 09/10/2009, si è evidenziato come la stessa non sia stata mai indagata in alcun procedimento attenzionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato è il primo comune motivo di ricorso. All'evidenza la censura non indica nemmeno quali sarebbero le norme violate né quale fosse il preciso contenuto delle memorie asseritamente trascurate e in quale modo le stesse, se esaminate, avrebbero scardinato il tessuto logico del decreto impugnato. In particolare, questa Suprema Corte aderisce all'orientamento secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). Deve, pertanto, essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito. Il diverso indirizzo sostenuto da alcune pronunce di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, «dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713). E', quindi, onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra le memorie e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). Fermo quanto precede, va detto come nella fattispecie, si sia in presenza di motivo di ricorso che lamenta genericamente il mancato esame dei documenti prodotti senza un puntuale confronto con gli elementi valorizzati nella fase di merito e, quindi, senza specificare la decisività della lamentata omissione. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Lo stesso invoca sostanzialmente una rivalutazione di merito della tesi dell'autonomia reddituale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giustificatrice dell'intestazione formale, rappresentando elementi fattuali finalizzati ad una rilettura alternativa delle vicende. 3.1. In sintesi, la Corte territoriale, nel suo corposo decreto che consta di ben 93 pagine complessive, ha adeguatamente evidenziato come la presunzione di fittizia intestazione dei beni e delle quote societarie sequestrate ai sunnominati ricorrenti, si fondi, sia sullo strettissimo legale di parentela con il proposto, [OSCURATO:PERSONA], essendo costoro i figli del predetto, anche se non conviventi al momento della proposta, sia sulla comunanza di interessi patrimoniali, avendo essi ricevuto somme di denaro da società riconducibili al padre (soggetto di vertice di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia tributaria), per complessivi euro 849.198 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e per complessivi euro 80.120 quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in definitiva, sulla dipendenza economica dal padre e dai redditi di natura illecita di costui. In particolare, il decreto impugnato dà atto di come, sui redditi percepiti dalle suddette società, i ricorrenti non dovevano versare imposte, o comunque vi versavano importi minimi, in quanto tali redditi erano assoggettati a ritenute alla fonte dalle società erogatrici del compenso e, a loro volta, le società non versavano imposte per effetto delle compensazioni operate grazie ai crediti IVA fittizi creati a monte con la registrazione delle fatture false. Inoltre, la quasi totalità dei redditi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (così come quelli dichiarati dal proposto e dalla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], per complessivi redditi familiari pari ad oltre otto milioni di euro) scaturivano dal drenaggio delle società del gruppo coinvolte nelle indagini e, nella maggior parte dei casi, si trattava di somme che costituivano il profitto dei delitti ipotizzati, sicchè i redditi indicati dai predetti ricorrenti non potevano che ritenersi illecitamente percepiti (v. inf. Guardia di Finanza del 24/10/2016), anche perché molte delle società coinvolte, al momento delle indagini, risultavano nelle more fallite o cessate o trasferite all'estero, a conferma del progressivo svuotamento attuato dal Mattucci. Inoltre, come ritenuto dal giudice di primo grado, le indagini hanno disvelato come la circolazione dei valori immobiliari all'interno del gruppo Mattucci fosse avvenuta in costante assenza di movimentazioni finanziarie e con ripetuto abbattimento, per lo più con condotte artificiose ed omissive dei propri obblighi fiscali, della materia imponibile emergente in capo a vari soggetti (persone fisiche e giuridiche) appartenenti al gruppo Mattucci. I fratelli Mattucci non hanno acquistato i beni, ma se li sono visti assegnare senza alcun movimento "in uscita": ne consegue che l'imponibile accertato in capo ai soci, lungi dal giustificare l'acquisto dei cespiti, ne era conseguenza, atteso che lo stesso, almeno in parte, era costituito dai redditi da capitale generati dalle operazioni d ismissive della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mai dichiarati dagli stessi soci. 3.2. Infine, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso oppone un dato, quello dell'assenza di contestazioni in sede tributaria alla società [OSCURATO:SOCIETA]. del tutto indimostrato e comunque irrilevante ai fini della contestazione della ritenuta intestazione fittizia; mentre, invece, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato come nessuna reale contestazione venga svolta con riferimento alla fittizietà dell'immobile n.17, salvo una generica ricostruzione delle vicende relative all'acquisto, anch'esse del tutto irrilevanti ai fini della succitata contestazione. 3.3. In conclusione va detto che, in relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, i ricorrenti omettono di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità,, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem