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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 48141/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla erronea rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dal momento che - secondo quanto già correttamente rilevato dal Tribunale di Lucca, in veste di giudice dell'esecuzione - il giudice della cognizione, in sede di commisurazione della pena, non ha tenuto conto della forbice edittale colpita dalla suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla erronea rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dal momento che - secondo quanto già correttamente rilevato dal Tribunale di Lucca, in veste di giudice dell'esecuzione - il giudice della cognizione, in sede di commisurazione della pena, non ha tenuto conto della forbice edittale colpita dalla suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.