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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16586/2025

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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4692/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] brina Marotta (PEC: ) , elettivamentedomiciliata presso lo studio Liccardo, Landolfi e asso- ciatiin R oma , [OSCURATO:PERSONA] , 20 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, domiciliat e in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrenti – Oggetto:riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di se- condo grado del Lazio n. 3840 / 1 0 / 20 2 2 , depositata il 1 3 . 9 .20 2 2 e nonnotificata.

Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il ri- gettodel ricorso.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo gradodel Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 veniva di- chiaratoparzialmente estinto il processo e, per il resto, veniva par- zialmente accolto l’appello propost o dall ’Agenzia delle Entrate - Ri- scossioneavverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- ciale di Roma n. 3213 / 39 /20 19 avente ad oggetto l’intimazione di pagamentonotificata il 25.10.2017 e 15 cartelle di pagamento sot- tese,emesse nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati , processocelebrato nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle En- trate.

Ilgiudice di prime cure accoglieva il ricorso ravvisando l’inesistenza dell’atto prodromico di pagamento e l’inesistenza delle cartelle stesse.Il giudice d’appello dichiarava estinto il giudizio per cessata materiadel contendere per le cartelle già oggetto di giudicato e, nel resto,accoglieva parzi almente l’appello.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, cui replica no l’Agenzia dell’Entratee l’agente della riscossione con un unico controricorso .

Da ultimo il legale rappresentante dello Studio deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio della professioneforense e chiede la declaratoria dell’interruzione del pro- cessoe, in subordine, termine per la sostituzione del difensore .

Consideratoche: Indata 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’av- visodi fissazione della presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’unico difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovodifensore.

Inaccoglimento della richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzionenel processo per Cassazione , dev’essere disposto il rin- viodel ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione dellanuova adunanza camerale alla parte personalmente per la no- minadi nuovo difensore.

P.Q.M La Corte dispone ilrinvio del ricorso a nuovo ruolo .

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4692/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] brina Marotta (PEC: ) , elettivamentedomiciliata presso lo studio Liccardo, Landolfi e asso- ciatiin R oma , [OSCURATO:PERSONA] , 20 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, domiciliat e in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrenti – Oggetto:riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di se- condo grado del Lazio n. 3840 / 1 0 / 20 2 2 , depositata il 1 3 . 9 .20 2 2 e nonnotificata. Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il ri- gettodel ricorso. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo gradodel Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 veniva di- chiaratoparzialmente estinto il processo e, per il resto, veniva par- zialmente accolto l’appello propost o dall ’Agenzia delle Entrate - Ri- scossioneavverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- ciale di Roma n. 3213 / 39 /20 19 avente ad oggetto l’intimazione di pagamentonotificata il 25.10.2017 e 15 cartelle di pagamento sot- tese,emesse nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati , processocelebrato nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle En- trate. Ilgiudice di prime cure accoglieva il ricorso ravvisando l’inesistenza dell’atto prodromico di pagamento e l’inesistenza delle cartelle stesse.Il giudice d’appello dichiarava estinto il giudizio per cessata materiadel contendere per le cartelle già oggetto di giudicato e, nel resto,accoglieva parzi almente l’appello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, cui replica no l’Agenzia dell’Entratee l’agente della riscossione con un unico controricorso . Da ultimo il legale rappresentante dello Studio deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio della professioneforense e chiede la declaratoria dell’interruzione del pro- cessoe, in subordine, termine per la sostituzione del difensore . Consideratoche: Indata 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’av- visodi fissazione della presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’unico difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovodifensore. Inaccoglimento della richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzionenel processo per Cassazione , dev’essere disposto il rin- viodel ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione dellanuova adunanza camerale alla parte personalmente per la no- minadi nuovo difensore. P.Q.M La Corte dispone ilrinvio del ricorso a nuovo ruolo . Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente pe
Sentenza Cassazione n. 16586/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris