CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 3 novembre 2025, decidendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al provvedimento emesso ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione della pena di mesi quattro di reclusione e 2000 euro di multa inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma definitiva il 25 settembre 2014, ciò in quanto l'istante nel corso del termine riportava plurime condanne per delitti della stessa indole. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 172 comma„ 7 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto della stessa indole reato di tentato furto e due piccoli episodi di spaccio, trattandosi di fatti di non particolare gravità, commessi in un ristretto arco temporale, per procurarsi una fonte di sostentamento. 1Pur facendo riferimento a quegli insegnamenti di legittimità che ancorano la valutazione della medesima indole, il Tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto tali delitti della medesima indole, esprimendo un giudizio di medesimezza del tutto presuntivo. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice dell'esecuzione acquisito la sentenza della cui pena si tratta né quelle che costituirebbero ostacolo a detta estinzione. I dati utilizzati per la decisione sono stati ricavati da altri atti, ma senza acquisizione diretta delle decisioni, pertanto vi sarebbe stata violazione dell'art. 665 comma 5 cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. La motivazione è illogica ed intrinsecamente contraddittoria laddove afferma che i reati sono stati commessi in un ristretto arco temporale, allorquando fra il tentato furto del 2 dicembre 2013 e il secondo episodio di cessione del 9 giugno 2017 sono trascorsi 3 anni e mezzo. Né la gravità dei reati può avere una qualche incidenza sulla identità di indole, così come non è dato comprendere da dove il Tribunale tragga la convinzione che si tratti di reati realizzati per procurarsi fonti di reddito. 2.4 Con il quarto motivo rileva la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 172 comma 7 cod. pen per contrasto con gli artt. 27 e 117 Cost. Secondo il ricorrente impedire il decorso del termine per prescrivere la pena in ragione della commissione di delitti della stessa indole è in contrasto con la finalità rieducativa della pena; tale disposizione sarebbe anche in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. a) CEDU per le medesime ragioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 101 cod. pen. stabilisce che sono considerati reati della stessa indole non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo previsti da disposizioni diverse, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. Tale definizione normativa è stata applicata in tema di recidiva, ove si è affermato che devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli 2che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 - 01 :fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale); ovvero in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01 :fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione) ._ Il divieto di sostituzione della pena detentiva, previsto dall'art. 59, comma secondo, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera nel caso in cui nel decennio anteriore alla data di commissione del fatto, in relazione al quale è irrogata la pena da sostituire, l'imputato abbia riportato più di due sentenze di condanna per reati della stessa indole, intendendosi per tali non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, caratteri fondamentali comuni. (Sez. 3, n. 49717 del 20/09/2019, Brasile, Rv. 277467 - 01) Nel medesimo senso, sebbene in materia differente, a proposito della valutazione della identità di indole dei reati, questa Corte ha affermato che in tema di valutazione dell'abitualità del comportamento al fine di verificare la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni ( Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018 Rv. 274186 - 01 : fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti: la Corte ha annullato con rinvio chiedendo al giudice del rinvio di accertare se i reati in materia di stupefacenti fossero stati o meno commessi a scopo di lucro, esprimendo accenti critici sulla eccessiva estensione del concetto di "stessa indole" come correlato al fine di profitto, visto che quasi tutti i reati sono ispirati da movente economico). 3In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod.pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato identità di indole tra il reato di ricettazione e quello di cessione di stupefacenti, commessi in medesimo contesto temporale, in quanto connotati dalla identica finalità di profitto) - L'identità dell'indole ricorre non solo quarti) i reati violano una medesima t/ì disposizione di legge, ma anche quando, pur essendo previsti da disposizioni di legge diverse, presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo della "natura dei fatti" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai "motivi che li determinarono", ossia ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (in motivazione Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800 - 01; in senso analogo Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, PM in proc. Vasiliu, Rv. 220031). Posto, dunque, che al fine di precludere la prescrizione della pena sono rilevanti le condanne per delitti della stessa indole, con ciò intendendosi non necessariamente delitti della stessa specie, cioè in violazione della medesima disposizione di legge, ovvero lesivi del medesimo bene giuridico, bensì fatti che nel concreto, in relazione al bene tutelato, alle loro modalità esecutive, ovvero ai motivi che li determinarono, presentino profili di omogeneità, sembra evidente la necessità che nel concreto sia svolta una verifica circa la sussistenza di tali profili comuni, rinvenibili sia sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo. Nel provvedimento impugnato tale verifica è mancata poichè, in difetto di disamina delle fattispecie concrete, di cui nulla si dice, il Tribunale afferma del tutto apoditticamente, in maniera astratta e, dunque, senza dare prova di aver calato tale valutazione nel concreto, che si tratta di fatti tutti commessi per procurarsi fonti di reddito. Per le ragioni sopra indicate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina che applicherà il principio sopra indicato. 4 \)\ P.Q.Mt{e,CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PrirnaSezit2netP.nael.Depositat.a Ron-ba, ................ I b i-5, /1515 . ... .................. IL FliNZIOP,:, O ;3 UDIZiARIO 5