CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del concorso nel reato di detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Marsala; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della concorrente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione dello stupefacente, alla ritenuta sussistenza di una finalità di spaccio e alla errata determinazione della pena, tenuto conto della riconosciuta attenuante della lieve entità con conseguente vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile, perché non dedotto in appello (sede in cui la difesa aveva contestato la sola sussistenza della finalità di spaccio); ritenuto che il secondo ordine di censure sia del tutto generico (avendo la Corte escluso la finalità di uso personale con un percorso argomentativo rimasto privo di effettiva confutazione); ritenuto che anche la residua censura sia priva di adeguato confronto con la sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato (cfr. pag. 6) la valutazione di congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro inferiore al medio edittale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de