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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 47091/2022

Testo disponibile della fonte

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1988 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 3 marzo 2022, Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento emesso 1'11 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a tre rapine in danno dì esercizi commerciali, perpetrate, le prime due, in [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 2021 e il 22 dicembre 2021 e, la terza, in Tivoli il 18 dicembre 2021.

All'indagato è contestata anche la ricettazione dello scooter rubato, usato per la consumazione di una delle rapine anzidette.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.1 nullità dell'ordinanza, non essendo stata comunicata al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] la data dell'udienza camerate; 2.2 violazione dell'art. 274 lettera c) cod. proc. pen., essendo stata affermata la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, pur essendo l'indagato incensurato, privo di carichi pendenti e non responsabile di altre due rapine, oggetto del medesimo procedimento.

Sarebbe stata presunta, inoltre, un'attività di spaccio, pur non essendo stati reperiti il profitto del reato di rapina né somme in contanti.

Anche le argomentazioni, poste a base dell'inutilità del braccialetto elettronico, sarebbero inidonee al fine, considerato che i reati contestati non si possono commettere all'interno della propria abitazione e l'indagato non è stato ritenuto mandante dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Come emerge dagli atti, il cui esame è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto, la nomina del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il primo marzo 2022, successivamente alla data (25 febbraio 2022) in cui sono stati effettuati gli avvisi alle parti della fissazione dell'udienza del 3 marzo 2022 dinanzi al Tribunale del riesame.

Questa Corte (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600 - 01) ha già affermato che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.

Nel caso in esame, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta dopo l'effettuazione degli avvisi della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così che nessun avviso era dovuto al menzionato difensore.

3. Il secondo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. 3.1 Deve premettersi al riguardo che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure sollevate dal ricorrente.

Il Tribunale del riesame, dopo avere rimarcato che l'indagato si era reso responsabile almeno di tre rapine aggravate, perpetrate nell'arco di pochi giorni e, peraltro di non lieve gravità, visto anche il non modesto compendio delle stesse, ha rilevato che, in ragione della tipologia di reato (rapine seriali in danno di esercizi commerciali dì piccole dimensioni per procurarsi liquidità) e della mancanza di occupazione dell'indagato, «è più che probabile che egli viva proprio del provento dei reati per cui si procede», cosicché, non essendo tale situazione mutata, «è agevole ritenere come la stessa potrebbe indurre l'indagato, se non adeguatamente cautelato, a commettere altri delitti».

Il menzionato Tribunale ha aggiunto che, nonostante la formale incensuratezza, l'indagato non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni relative a misure non custodiali o agli arresti domiciliari, atteso che la stessa tipologia dei reati, le modalità di consumazione, la loro reiterazione a distanza ravvicinata «inducono a ritenere che egli sia soggetto alquanto spregiudicato, privo di freni inibitori e dotato di una non indifferente capacità a delinquere».

Il rinvenimento di un non trascurabile quantitativo di droga nella casa del medesimo indagato depone per il suo l'inserimento negli ambienti dello spaccio e verosimilmente per l'assunzione da parte dello stesso di stupefacenti, con conseguente mancanza di adeguati freni inibitori.

Siffatta motivazione, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice del riesame.

4. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1988 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 3 marzo 2022, Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento emesso 1'11 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a tre rapine in danno dì esercizi commerciali, perpetrate, le prime due, in [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 2021 e il 22 dicembre 2021 e, la terza, in Tivoli il 18 dicembre 2021. All'indagato è contestata anche la ricettazione dello scooter rubato, usato per la consumazione di una delle rapine anzidette. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.1 nullità dell'ordinanza, non essendo stata comunicata al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] la data dell'udienza camerate; 2.2 violazione dell'art. 274 lettera c) cod. proc. pen., essendo stata affermata la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, pur essendo l'indagato incensurato, privo di carichi pendenti e non responsabile di altre due rapine, oggetto del medesimo procedimento. Sarebbe stata presunta, inoltre, un'attività di spaccio, pur non essendo stati reperiti il profitto del reato di rapina né somme in contanti. Anche le argomentazioni, poste a base dell'inutilità del braccialetto elettronico, sarebbero inidonee al fine, considerato che i reati contestati non si possono commettere all'interno della propria abitazione e l'indagato non è stato ritenuto mandante dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come emerge dagli atti, il cui esame è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto, la nomina del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il primo marzo 2022, successivamente alla data (25 febbraio 2022) in cui sono stati effettuati gli avvisi alle parti della fissazione dell'udienza del 3 marzo 2022 dinanzi al Tribunale del riesame. Questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600 - 01) ha già affermato che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Nel caso in esame, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta dopo l'effettuazione degli avvisi della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così che nessun avviso era dovuto al menzionato difensore. 3. Il secondo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. 3.1 Deve premettersi al riguardo che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure sollevate dal ricorrente. Il Tribunale del riesame, dopo avere rimarcato che l'indagato si era reso responsabile almeno di tre rapine aggravate, perpetrate nell'arco di pochi giorni e, peraltro di non lieve gravità, visto anche il non modesto compendio delle stesse, ha rilevato che, in ragione della tipologia di reato (rapine seriali in danno di esercizi commerciali dì piccole dimensioni per procurarsi liquidità) e della mancanza di occupazione dell'indagato, «è più che probabile che egli viva proprio del provento dei reati per cui si procede», cosicché, non essendo tale situazione mutata, «è agevole ritenere come la stessa potrebbe indurre l'indagato, se non adeguatamente cautelato, a commettere altri delitti». Il menzionato Tribunale ha aggiunto che, nonostante la formale incensuratezza, l'indagato non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni relative a misure non custodiali o agli arresti domiciliari, atteso che la stessa tipologia dei reati, le modalità di consumazione, la loro reiterazione a distanza ravvicinata «inducono a ritenere che egli sia soggetto alquanto spregiudicato, privo di freni inibitori e dotato di una non indifferente capacità a delinquere». Il rinvenimento di un non trascurabile quantitativo di droga nella casa del medesimo indagato depone per il suo l'inserimento negli ambienti dello spaccio e verosimilmente per l'assunzione da parte dello stesso di stupefacenti, con conseguente mancanza di adeguati freni inibitori. Siffatta motivazione, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice del riesame. 4. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così
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