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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23794/2026

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zione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];1.1.

Il Presidente, con decreto del 28/3/2024, ha rilevatoche la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto, neltermine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta diNumero registro generale 2575/2022Nu2m ero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026definizione del giudizio, la decisione del ricorso, ed ha, perl’effetto, dichiarato, a norma degli artt. 380-bis e 391 c.p.c.,l’estinzione del giudizio per cassazione introdotto dalla stessa,con ricorso notificato il 12/1/2022, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri.1.2. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],si è opposta al “decreto presidenziale di estinzione del processo”ed ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la “fissazionedell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso”,deducendo, in sostanza, che: - il decreto non era statocomunicato, come a suo dire sarebbe stato necessario, presso il“domicilio eletto fisico e non elettronico” di tutti i difensori sulrilievo che tale “notifica … all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è maiavvenut(a), “cosi come al domiciliatario”; - “sia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliatario”, infatti, “sono del forodi Roma ed hanno domicilio a Roma, ragione per cui non èpossibile notificare presso la cancelleria avendo anche la parteeletto domicilio all’indirizzo fisico e non elettronicoespressamente”, “con la conseguente inesistenza dinotificazione a tutti gli avvocati e al domicilio fisico dichiarato incui la parte ha chiesto di ricevere la notificazione”; - la Corte, “inassenza di notificazione a tutti gli avvocati e non solo neiconfronti di alcuni di essi ed in assenza di notifica al domicilioeletto dalla parte fisico e non elettronico”, ha, pertanto, il doveredi “pronunciarsi sulla controversia come da ricorso in atti”; - lanorma dell’art. 380-bis c.p.c., peraltro, non è applicabile ai“giudizi istaurati prima di tale norma procedimentale”.1.3.

I resistenti non hanno spiegato difese.1.4.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/6/2026,ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

L’istanza è infondata.Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r3eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/20262.2.

Non v’è dubbio, in linea di principio, che: - nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, se il giudizioè stato dichiarato estinto, la parte ha la possibilità di proporreistanza, ai sensi dell’art. 391, comma 3°, c.p.c., per ottenere laverifica della regolarità del decreto di estinzione adottato ai sensidell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c. in ragione dell’affermatasussistenza di “un impedimento di carattere processuale” allasua pronuncia (cfr. Cass.

SU n. 14986 del 2025); - in caso didecreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, comma2°, c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art.391, comma 3°, c.p.c. è, dunque, ammissibile soltanto ai finidella deduzione di un error in procedendo che abbia, in ipotesi,inciso sulla formazione della fattispecie estintiva(Cass. n. 32732 del 2025); - di conseguenza, ove tale istanzasia proposta, la Corte può procedere all’esame nel merito delricorso solo nel caso in cui accerti la non regolarità delladeclaratoria di estinzione (Cass. n. 8298 del 2026, la quale, aditaai sensi dell’art. 391, comma 3°, cit., ha confermato il decretodi estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità,ratione temporis, del nuovo rito; conf., Cass. n. 10614 del2026).2.3.

Nel caso in esame, come visto, la ricorrente ha, perquanto è dato comprendere, dedotto che: - il decreto diestinzione del giudizio di cassazione non era stato comunicato,presso il “domicilio eletto fisico e non elettronico”, “a tutti gliavvocati” della stessa; - la Corte di cassazione, “in assenza dinotifica al domicilio … fisico” “eletto dalla parte”, deve, pertanto,“pronunciarsi sulla controversia come da ricorso in atti”.2.4.

Il vizio, per come denunciato, è totalmenteinsussistente.2.5.

L’art. 380-bis, commi 1° e 2°, c.p.c. (nel testointrodotto dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. n. 149/2022Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 2575/2022Nu4m ero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026ed applicabile, a norma dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149cit., anche ai giudizi introdotti, come quello in esame, con ricorsogià notificato alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i quali non sia stataancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio)dispone, infatti, che: - la “proposta di definizione del giudizio” “ècomunicata ai difensori delle parti”; - “entro quaranta giornidalla comunicazione la parte ricorrente … può chiedere ladecisione”.2.6.

Tale comunicazione, in difetto di disposizioni chedispongano in senso contrario, segue la normativa generale(prevista, ratione temporis, dall’art. 16 del d.l. n. 179/2012,conv. con l. n. 221/2012), la quale prevede che: - neiprocedimenti civili (a far data dal 15/2/2016, anche presso laCorte di cassazione, come disposto, ai sensi dell’art. 16, comma10, del d.l. n. 179 cit., dal d.m. giustizia 19/1/2016), la stessa(come, nel caso in esame, è rimasto incontestato ed anziimplicitamente ammesso) dev’essere necessariamente eseguita,per via telematica, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, quale risulta da pubblici elenchi o comunqueaccessibili alle pubbliche amministrazioni, del destinatario (art.16, comma 4, del d.l. n. 179 cit.), vale a dire, a norma degli artt.136 e 170 c.p.c., il difensore; - solo quando non è possibileprocedere ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 cit. percausa non imputabile al destinatario (nel caso in esame, neppurededotta) si applicano, nei procedimenti civili, l’art. 136, comma3°, e gli artt. 137 e ss. c.p.c. (art. 16, comma 8, del d.l. n. 179cit.).2.7.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo diaffermare che: - nel giudizio di cassazione, in temadi comunicazioni al difensore, l’indicazione (come nel caso inesame), nel ricorso, del codice fiscale del destinatario, pur inmancanza di quella del relativo indirizzo di pec, comportaRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r5eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di pec figuranteobbligatoriamente dal Reginde, sicché correttamente lacancelleria procede all’individuazione della pec dal Reginde eall’esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; -nell’ipotesi in cui la comunicazione inviata all’esito di taleindividuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte dellacasella di pec del destinatario, la mancata consegna dell’avvisodeve ritenersi, pertanto, imputabile al difensore e la cancellerianon è onerata di procedere al rinnovo dell’atto attraverso unanuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuatatardivamente, resta irrilevante (Cass. n. 4920 del 2021).2.8.

Né, infine, può ritenersi, come pretende l’istante,che la comunicazione del decreto di estinzione pronunciato anorma dell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c. dovesse essereeseguita a tutti i difensori della stessa.2.9.

Questa Corte, ha, infatti, ritenuto che: - la nominadi una pluralità di procuratori, ancorché non espressamenteprevista nel processo civile, è certamente consentita, nonostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando ilcarattere unitario della difesa; - tale rappresentanza tecnica,tuttavia, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva odisgiuntiva, esplica, nel lato passivo, i suoi pieni effetti rispettoa ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventualecarattere congiuntivo del mandato professionale opera soltantonei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato versola prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori; -è, dunque, sufficiente la comunicazione ad uno solo deiprocuratori costituiti (Cass.

SU n. 12924 del 2014).2.10.

La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141c.p.c. (al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse deldestinatario, è per legge esclusiva) ha, d’altra parte, caratterealternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con laRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r6eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026conseguenza che, ove la parte sia rappresentata dadue difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro nonpriva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioniall’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 170,comma 1°, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione ingiudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno alprocuratore costituito, e cioè, in caso di pluralità, all’uno oall’altro dei procuratori costituiti (Cass. n. 27995 del 2022).2.11.

Non a caso, si è affermato che: - la notificazionedella sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parteè idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cuiall’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario dellanotifica non sia anche domiciliatario della parte; - l’eventualeelezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio,non attribuisce, infatti, il diritto a ricevere le notificheesclusivamente in quel luogo, sicché, in caso di notificaeffettuata presso lo studio del non domiciliatario, decorre iltermine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. n. 20625 del 2017; Cass.n. 10129 del 2021); - in tema di notifica delle sentenze, è validaed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni exart. 325 c.p.c. quella eseguita all’indirizzo di posta elettronicacertificata del difensore nominato dalla parte, non rilevando che,nell’atto di costituzione, sono stati individuati uno specificodomicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente daldestinatario della notifica, e ciò in quanto all’elezione didomicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attivitàal di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue il diritto aricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (Cass. n.21579 del 2024).3.

L’istanza è, dunque, infondata e dev’essere, pertanto,rigettata.Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r7eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/20264.

Nulla per le spese del giudizio in difetto di attività difensivada parte dei resistenti.5.

La Corte, a fronte della natura impugnatoria del rimedioesperito, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta l’istanza; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];1.1. Il Presidente, con decreto del 28/3/2024, ha rilevatoche la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto, neltermine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta diNumero registro generale 2575/2022Nu2m ero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026definizione del giudizio, la decisione del ricorso, ed ha, perl’effetto, dichiarato, a norma degli artt. 380-bis e 391 c.p.c.,l’estinzione del giudizio per cassazione introdotto dalla stessa,con ricorso notificato il 12/1/2022, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri.1.2. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],si è opposta al “decreto presidenziale di estinzione del processo”ed ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la “fissazionedell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso”,deducendo, in sostanza, che: - il decreto non era statocomunicato, come a suo dire sarebbe stato necessario, presso il“domicilio eletto fisico e non elettronico” di tutti i difensori sulrilievo che tale “notifica … all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è maiavvenut(a), “cosi come al domiciliatario”; - “sia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliatario”, infatti, “sono del forodi Roma ed hanno domicilio a Roma, ragione per cui non èpossibile notificare presso la cancelleria avendo anche la parteeletto domicilio all’indirizzo fisico e non elettronicoespressamente”, “con la conseguente inesistenza dinotificazione a tutti gli avvocati e al domicilio fisico dichiarato incui la parte ha chiesto di ricevere la notificazione”; - la Corte, “inassenza di notificazione a tutti gli avvocati e non solo neiconfronti di alcuni di essi ed in assenza di notifica al domicilioeletto dalla parte fisico e non elettronico”, ha, pertanto, il doveredi “pronunciarsi sulla controversia come da ricorso in atti”; - lanorma dell’art. 380-bis c.p.c., peraltro, non è applicabile ai“giudizi istaurati prima di tale norma procedimentale”.1.3. I resistenti non hanno spiegato difese.1.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/6/2026,ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. L’istanza è infondata.Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r3eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/20262.2. Non v’è dubbio, in linea di principio, che: - nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, se il giudizioè stato dichiarato estinto, la parte ha la possibilità di proporreistanza, ai sensi dell’art. 391, comma 3°, c.p.c., per ottenere laverifica della regolarità del decreto di estinzione adottato ai sensidell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c. in ragione dell’affermatasussistenza di “un impedimento di carattere processuale” allasua pronuncia (cfr. Cass. SU n. 14986 del 2025); - in caso didecreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, comma2°, c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art.391, comma 3°, c.p.c. è, dunque, ammissibile soltanto ai finidella deduzione di un error in procedendo che abbia, in ipotesi,inciso sulla formazione della fattispecie estintiva(Cass. n. 32732 del 2025); - di conseguenza, ove tale istanzasia proposta, la Corte può procedere all’esame nel merito delricorso solo nel caso in cui accerti la non regolarità delladeclaratoria di estinzione (Cass. n. 8298 del 2026, la quale, aditaai sensi dell’art. 391, comma 3°, cit., ha confermato il decretodi estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità,ratione temporis, del nuovo rito; conf., Cass. n. 10614 del2026).2.3. Nel caso in esame, come visto, la ricorrente ha, perquanto è dato comprendere, dedotto che: - il decreto diestinzione del giudizio di cassazione non era stato comunicato,presso il “domicilio eletto fisico e non elettronico”, “a tutti gliavvocati” della stessa; - la Corte di cassazione, “in assenza dinotifica al domicilio … fisico” “eletto dalla parte”, deve, pertanto,“pronunciarsi sulla controversia come da ricorso in atti”.2.4. Il vizio, per come denunciato, è totalmenteinsussistente.2.5. L’art. 380-bis, commi 1° e 2°, c.p.c. (nel testointrodotto dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. n. 149/2022Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 2575/2022Nu4m ero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026ed applicabile, a norma dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149cit., anche ai giudizi introdotti, come quello in esame, con ricorsogià notificato alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i quali non sia stataancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio)dispone, infatti, che: - la “proposta di definizione del giudizio” “ècomunicata ai difensori delle parti”; - “entro quaranta giornidalla comunicazione la parte ricorrente … può chiedere ladecisione”.2.6. Tale comunicazione, in difetto di disposizioni chedispongano in senso contrario, segue la normativa generale(prevista, ratione temporis, dall’art. 16 del d.l. n. 179/2012,conv. con l. n. 221/2012), la quale prevede che: - neiprocedimenti civili (a far data dal 15/2/2016, anche presso laCorte di cassazione, come disposto, ai sensi dell’art. 16, comma10, del d.l. n. 179 cit., dal d.m. giustizia 19/1/2016), la stessa(come, nel caso in esame, è rimasto incontestato ed anziimplicitamente ammesso) dev’essere necessariamente eseguita,per via telematica, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, quale risulta da pubblici elenchi o comunqueaccessibili alle pubbliche amministrazioni, del destinatario (art.16, comma 4, del d.l. n. 179 cit.), vale a dire, a norma degli artt.136 e 170 c.p.c., il difensore; - solo quando non è possibileprocedere ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 cit. percausa non imputabile al destinatario (nel caso in esame, neppurededotta) si applicano, nei procedimenti civili, l’art. 136, comma3°, e gli artt. 137 e ss. c.p.c. (art. 16, comma 8, del d.l. n. 179cit.).2.7. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo diaffermare che: - nel giudizio di cassazione, in temadi comunicazioni al difensore, l’indicazione (come nel caso inesame), nel ricorso, del codice fiscale del destinatario, pur inmancanza di quella del relativo indirizzo di pec, comportaRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r5eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di pec figuranteobbligatoriamente dal Reginde, sicché correttamente lacancelleria procede all’individuazione della pec dal Reginde eall’esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; -nell’ipotesi in cui la comunicazione inviata all’esito di taleindividuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte dellacasella di pec del destinatario, la mancata consegna dell’avvisodeve ritenersi, pertanto, imputabile al difensore e la cancellerianon è onerata di procedere al rinnovo dell’atto attraverso unanuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuatatardivamente, resta irrilevante (Cass. n. 4920 del 2021).2.8. Né, infine, può ritenersi, come pretende l’istante,che la comunicazione del decreto di estinzione pronunciato anorma dell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c. dovesse essereeseguita a tutti i difensori della stessa.2.9. Questa Corte, ha, infatti, ritenuto che: - la nominadi una pluralità di procuratori, ancorché non espressamenteprevista nel processo civile, è certamente consentita, nonostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando ilcarattere unitario della difesa; - tale rappresentanza tecnica,tuttavia, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva odisgiuntiva, esplica, nel lato passivo, i suoi pieni effetti rispettoa ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventualecarattere congiuntivo del mandato professionale opera soltantonei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato versola prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori; -è, dunque, sufficiente la comunicazione ad uno solo deiprocuratori costituiti (Cass. SU n. 12924 del 2014).2.10. La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141c.p.c. (al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse deldestinatario, è per legge esclusiva) ha, d’altra parte, caratterealternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con laRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r6eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/2026conseguenza che, ove la parte sia rappresentata dadue difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro nonpriva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioniall’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 170,comma 1°, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione ingiudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno alprocuratore costituito, e cioè, in caso di pluralità, all’uno oall’altro dei procuratori costituiti (Cass. n. 27995 del 2022).2.11. Non a caso, si è affermato che: - la notificazionedella sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parteè idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cuiall’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario dellanotifica non sia anche domiciliatario della parte; - l’eventualeelezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio,non attribuisce, infatti, il diritto a ricevere le notificheesclusivamente in quel luogo, sicché, in caso di notificaeffettuata presso lo studio del non domiciliatario, decorre iltermine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. n. 20625 del 2017; Cass.n. 10129 del 2021); - in tema di notifica delle sentenze, è validaed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni exart. 325 c.p.c. quella eseguita all’indirizzo di posta elettronicacertificata del difensore nominato dalla parte, non rilevando che,nell’atto di costituzione, sono stati individuati uno specificodomicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente daldestinatario della notifica, e ciò in quanto all’elezione didomicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attivitàal di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue il diritto aricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (Cass. n.21579 del 2024).3. L’istanza è, dunque, infondata e dev’essere, pertanto,rigettata.Ric. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero r7eg istro generale 2575/2022Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 23794/2026Data pubblicazione 22/07/20264. Nulla per le spese del giudizio in difetto di attività difensivada parte dei resistenti.5. La Corte, a fronte della natura impugnatoria del rimedioesperito, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta l’istanza; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2022, n. 2575 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026
Decreto Cassazione n. 23794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris