CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori: In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA il quale, dopo aver illustrato i punti salienti del ricorso, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata E' presente altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che concordando con quanto esposto dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Messina, in data 11 novembre 2021, ha rideterminato in C 310.434,09 l'ammontare del sequestro preventivo dei rapporti bancari a lui intestati e, in caso di incapienza, dei beni immobili disposto nei suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli articoli 5 e 11 del D.Lgs. 74/2000 (capi 1 e 3 della rubrica); l'ordinanza é stata emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Terza sezione della Corte di Cassazione, riferito in particolare alla somma di C 44.674,92 concernenti l'evasione IVA (capo 1) e alla determinazione del prezzo della cessione dei due rami d'azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenuta atto fraudolento, in cui non era stata considerata la concomitante cessione delle quote di TFR in favore dei lavoratori, pari a C 181.734,23 (capo 3). Il Tribunale del Riesame, dopo avere ribadito la sussistenza del fumus riguardante - per quanto qui d'interesse - i reati dianzi indicati, ha innanzitutto ritenuto accoglibile, in ordine al capo 1, la doglianza del Caruso quanto alla somma di C 44.674,92 concernenti l'evasione IVA, inferiore alla soglia di punibilità; quanto al capo 3, ha escluso che potesse decurtarsi dall'importo delle somme sottratte fraudolentemente il debito di TFR dei dipendenti, anch'esso oggetto dell'atto di cessione; conclusivamente, ha rideterminato in C 310.434,09 l'importo da assoggettare a sequestro preventivo. 2. Il ricorso del Caruso si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il deducente lamenta viclazione di legge dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa non opera la decurtazione dell'importo di C 181.734,23, corrispondente all'ammontare del TFR dei dipendenti, dal totale della somma che si assume oggetto di sottrazione fraudolenta al fisco (in relazione al capo 3 dell'imputazione provvisoria): tale importo, infatti, costituiva un credito maturato dai lavoratori ed era quindi già esigibile al momento della cessione; le relative somme dovevano intendersi accantonate a favore dei dipendenti e addirittura non pignorabili; i lavoratori stessi hanno a loro volta formato oggetto di cessione alla [OSCURATO:PERSONA] e hanno continuato a svolgere attività lavorativa per la società cessionaria, nello stesso ramo d'azienda ceduto; perciò, diversamente da quanto opinato nel provvedimento impugnato, il valore della cessione doveva effettivamente tenere conto della predetta somma. Denuncia, inoltre, il ricorrente la carenza argomentativa del provvedimento impugnato - censurata come motivazione apparente - nella parte in cui, confutando le valutazioni del consulente di parte, si afferma che alle componenti passive valorizzate in relazione alla cessione (con particolare riguardo al debito relativo al TFR dei dipendenti) non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, essendo esse comunque riconducibili al valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti del fisco per le imposte evase. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo al fumus ravvisato dal Tribunale zancleo in ordine al computo, ai fini della sottrazione fraudolenta di cui al capo 3, delle somme effettivamente erogate alla società cedente per la cessione dei rami d'azienda (rispettivamente C 24.500,00 e 17.309,77), che non sono state in alcun modo distratte al credito vantato dall'amministrazione finanziaria. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo 3, in relazione al quale il ricorrente contesta la qualificazione della condotta come "fraudolenta" nel senso indicato dalla giurisprudenza: qualificazione che l'ordinanza impugnata ha ribadito, pur dopo la sentenza rescindente della Terza Sezione di questa Corte, confermando l'irrilevanza del debito da TFR ai fini della valutazione del ramo d'azienda; richiamando le ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso, il ricorrente assume che tale valutazione operata dal Tribunale fosse illegittima e che, conseguentemente, il prezzo stabilito per la cessione fosse congruo e non affetto da alcun elemento di fraudolenza; denuncia infine il ricorrente il vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato, pur dando atto che la valutazione operata dal consulente di parte fosse condivisibile sul piano strettamente economico, non ne ha tratto la doverosa conseguenza in punto di esclusione dell'artificiosità del prezzo della cessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va osservato che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, secondo la giurisprudenza civile di questa Corte il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto (vds. Sez. L, Sentenza n. 4897 del 23/02/2021, Rv. 660621; Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020, Rv. 658966); e che comunque, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art.2112 cod. civ. (come, evidentemente, nel caso di specie), posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario é obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale (giurisprudenza pacifica: da ultimo Sez. L., 18/09/2019, n. 27507; v. anche Cass. nn. 164/2016 e 11479/2013). Di qui la necessaria conseguenza che la somma corrispondente al debito da TFR maturato fino alla data della cessione del ramo d'azienda non poteva computarsi a titolo di passività della cessione stessa; e che ciò corrobora quanto affermato dal Tribunale messinese - specie se si considera la natura interinale della valutazione sottesa alle statuizioni cautelari reali - in ordine all'artificiosità, e dunque alla natura fraudolenta, dell'inserimento di tale voc:e quale elemento passivo della cessione e della correlativa sottrazione della somma al fisco. Ne deriva l'infondatezza non solo del primo, ma anche del terzo motivo, non essendo configurabile la denunciata violazione di legge e risultando peraltro privo di pregio l'asserto del ricorrente in ordine alla natura meramente apparente del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale, vizio che pertanto non sarebbe neppure denunciabile in sede di ricorso in materia cautelare reale. Quanto al secondo motivo, inerente agli altri importi oggetto della cessione dei rami d'azienda, esso ha ad oggetto un aspetto che esula dal perimetro delle questioni demandate dalla sentenza rescindente al Tribunale del Riesame, riferite esclusivamente alla sorte delle somme riconducibili alle quote di TFR dei lavoratori "ceduti" nell'ambito delle cessioni di rami d'azienda; ed é, pertanto, inammissibile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa