CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente–avverso la sentenza n. 2046/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il5/06/2017, non notificata;Numero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento analiticoinduttivo n. RJV030100151/2009, emesso, per Ires, Irap e Iva perl’anno di imposta 2006, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissionetributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso della società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appellodell’Agenzia delle entrate, confermando la sentenza impugnata; dopoaver premesso che l’avviso traeva origine dal p.v. di constatazionedella Guardia di Finanza di Augusta con cui i verificatori avevanocontestato alla società la irregolare tenuta della contabilità a fronte dinumerose movimentazioni finanziarie non giustificate che avevanointeressato i conti di mastro [OSCURATO:PERSONA], Banche c/c e Socic/finanziamenti infruttiferi, evidenziava che le contestazioniformalizzate dai verificatori non consentivano al legale rappresentantedella società di conoscere i rilievi formalizzati impedendo quindi allostesso di approntare una adeguata difesa e violando il divieto di doppiapresunzione (poiché i prelevamenti dai c.c. bancari affluiti al contocassa contanti generavano liquidità utilizzata dalla società per ilsostenimento di costi che davano luogo a ricavi a loro volta), mentrel’ufficio avrebbe dovuto procedere con l’accertamento induttivo ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero richiederel’autorizzazione al direttore centrale per procedere ad indagini sui conticorrenti bancari ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto.2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. oppone controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Appare opportuno premettere che, secondo quanto emerge dallasentenza impugnata, l’oggetto del giudizio che ha condotto al ricorsoin esame è dato dall’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006(come indicato a pagina 4 del ricorso) e non dell’anno di imposta 2005(come invece indicato a pagina 5 del ricorso).Inoltre, sempre per come emerge dalla sentenza impugnata, senzache nella individuazione dell’oggetto della lite alcun motivo sia statoproposto dalla difesa della ricorrente, la ripresa erariale era data dallaomessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e dallaomessa autofatturazione di costi, fondate sulla base dei riscontri dellacontabilità.2. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione e violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avrebbe resoaffermazioni di principio circa il metodo che l’Agenzia avrebbe dovutoseguire ai fini della ricostruzione del reddito, non motivando la sceltadell’annullamento pur in presenza dell’attestata inesistenza oggettivadelle operazioni fatturate.2.1. Il motivo è infondato.Come è noto la mancanza della motivazione, rilevante ai sensidell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondocomma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configurasolo quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento delprocesso segue l'enunciazione della decisione senza alcunaargomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte deldocumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmenteNumero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/2026contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»(Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.22598/2018; Cass. n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Alla luce di tali criteri, va esclusa la presenza di una motivazioneapparente. Premesso che, come visto in precedenza, l’oggetto della litenon sono operazioni oggettivamente inesistenti, la CTR ha ritenuto chela irregolare contabilità non consentisse di prendere in considerazionequale base dell’accertamento proprio i dati contabili, chel’accertamento fondato sui soli saldi non consentisse al contribuente diconoscere i rilievi formalizzati e che si fosse in presenza di una(asseritamente vietata) doppia presunzione, esprimendo una ratiodecidendi chiara e pienamente comprensibile.Numero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/20263. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi intema di accertamento in relazione alla discrezionalità del metodo diricostruzione del reddito.Si censura quindi la statuizione della CTR secondo cui sarebbe statoopportuno che l’ufficio procedesse con l’accertamento induttivo ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, o con indagini finanziarieai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto l’affermazione della CTRsul punto non costituisce un’autonoma ratio decidendi ma al piùun’osservazione critica nei confronti del comportamento dell’ufficio,successiva all’esposizione della reale motivazione, costituita dallainattendibilità dei risultati dell’accertamento e dalla violazione deldivieto di doppia presunzione.4. Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 39,comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n.633 del 1972, in quanto l’Agenzia aveva utilizzato il metodo analiticoinduttivo esaminando le scritture contabili e i conti di mastro e non ilmetodo delle indagini finanziarie; evidenzia poi alcuni principi dellagiurisprudenza in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.4.1. Premessa l’irrilevanza dei principi in tema di operazionioggettivamente inesistenti, alla luce dell’oggetto della ripresa sopradescritto, il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a criticavincolata, che deve individuare la statuizione oggetto di censura e deveesprimere delle ragioni di censura effettive nei suoi confronti.L’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. statuisce che il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede laNumero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/2026cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Ladisposizione non richiede l’impiego di formule particolari, ma occorreche i motivi siano proposti in modo specifico, in quanto gli stessi hannola funzione di determinare e limitare l’oggetto dl giudizio di legittimità,che è a critica vincolata. La Corte di Cassazione, infatti, puòpronunciarsi solo sulle censure sollevate con i motivi e nei limiti iviindicati.Si è precisato sul punto che il motivo d'impugnazione, in base alloschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, èrappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisionesarebbe erronea. Poiché per denunciare un errore bisogna identificarloe, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere; dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deveconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass.Sez. U. n. 7074/2017; Cass. Sez. U. n. 22648/2016; Cass. Sez. U. n.23745/2020; e, tra le più recenti, Cass. n. 9059/2025; Cass. n.1341/2024).Nel caso di specie il motivo si risolve in una generica esposizionedelle ragioni originarie dell’ufficio e poi di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità, in tema di operazioni oggettivamenteinesistenti, questione che però pare esulare dal tema del presenteNumero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/2026giudizio; ciò avviene senza alcun reale confronto con la vicenda sottesaalla sentenza e con la ratio decidendi della CTR che ha ritenutoinattendibili i risultati dell’accertamento, anche perchè basato su daticontabili irregolari e per saldi, non consentendo così al contribuenteuna adeguata difesa, nonchè violato il divieto di doppia presunzione,affermazioni in alcun modo attinte dal motivo, che neancheconcretamente individua la statuizione censurata.5. Con il quarto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 2697 e 2727 c.c. poiché la CTR avrebbe omesso di valutare chel’ufficio aveva dato la prova delle operazioni oggettivamenteinesistenti.5.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni espostenell’esame del precedente motivo. Esso non pare infatti rapportarsi alladescrizione del rilievo mosso dall’ufficio fiscale alla contribuente, sopradescritto, caratterizzandosi quindi per un evidente profilo di irrilevanza,confermato dalla mancata indicazione della statuizione censurata. Lagiurisprudenza citata appare infine riferirsi al diverso tema delleoperazioni soggettivamente inesistenti.6. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. edell’art. 2697 c.c., in relazione ai criteri di riconoscimento delladeducibilità dei costi.6.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni di cui aiprecedenti motivi. Esso illustra i requisiti di certezza, competenza einerenza dei costi, di cui all’art. 109 t.u.i.r., anche in questo caso inmaniera astratta e senza un preciso riferimento alla rilevanza deimedesimi nella fattispecie concreta, né pare rapportarsi alladescrizione del rilievo mosso dall’ufficio fiscale alla contribuente, comeconfermato dalla mancata indicazione della statuizione censurata.Numero registro generale 1840/2018Numero sezionale 5219/2026Numero di raccolta generale 23025/2026Data pubblicazione 10/07/20267. Concludendo, il ricorso va complessivamente respinto.Alla soccombenza della ricorrente Agenzia delle entrate segue lacondanna al pagamento delle spese di lite in favore dellacontroricorrente.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, spese che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarieal 15 per cento, ed accessori.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti