CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 35536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 15 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, articolando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con le censure articolate ai punti 1 e 2, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fonderebbe su una mera presunzione, non essendo _ emersa prova dell'allaccio abusivo da parte della stessa o della sua consapevolezza circa la manomissione del contatore. Con il secondo ordine di motivo' (punto 3), eccepisce l'omessa considerazioni dello stato di bisogno, delle condizioni di povertà i e di emarginazione, ai fini della valutazione della personalità, della gravità del fatto e della determinazione della pena. Con il motivo articolato al punto 4, eccepisce l'insussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 7 cod.pen.. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione, la sottrazione illecita di energia elettrica realizzata mediante un abusivo allaccio con cavi elettrici ad una utenza altrui, integra il reato di furto ancorché detto allaccio non sia stato posto in essere dall'agente il quale sia limitato unicamente a farne uso (cfr. Sez. 5, n.32025de1 19/02/2014, Rv. 261745, in motivazione; Sez. 5, n. 41554 del 29/11/2006) La Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che, in data 15 novembre 2016i tecnici Enel si recavano presso l'immobile di via Cometini n. 32 in Canicattì, in uso all'imputata, accertando che lo stesso, pur essendo sprovvisto di contratto di fornitura, era alimentato abusivamente mediante allaccio alla rete elettrica realizzato manomettendo il contatore e rompendo i tenoni. Al lume del richiamato principio e delle evidenze fattuali, priva di pregio è la contestazione inerente alla mancata identificazione dell'autore materiale della manomissione: ai fini della sussistenza del reato contestato, non è infatti necessaria la prova della realizzazione dell'allaccio abusivo ad opera di coloro che fruiscono illecitamente dell'energia elettrica. 2. Manifestamente infondato è altresì il motivo concernente l'insussistenza delle ritenute circostanze aggravanti È stato logicamente affermato in sentenza che il furto ha riguardato un bene, l'energia elettrica, destinato ad un pubblico servizio. In coerenza con il consolidato orientamento della Suprema Corte "in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta" (Sez. 5, sentenza n. 1094 del 03/11/2021). Quanto all'aggravante della violenza sulle cose (art 625 n. 2 cod.pen.), la Corte territoriale ha correttamente valorizzato allaccio diretto abusivo alla rete Enel, realizzato mediante la rottura dei tenoni (cfr. verbale di verifica del 15.11.2016). Al riguardo è stato sottolineato correttamente che l'aggravante si realizza "tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino" (cfr. Sez. IV, 22.12.2011, n. 47834; &s,s351-. 8.11.2007 n. 47170; enz. 14.1.2011 n. 743). In ordine al secondo ordine di motivi, concernentil trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato che il primo giudice, facendo corretta applicazione degli indici stabiliti dall'art. 133 cod.pen., ha calibrato la pena in misura prossima al minimo edittale. La Corte territoriale ha congruamente motivato che nessuno degli elementi invocati dalla difesa per modificare in melius il giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. poteva essere utilmente apprezzato, in considerazione della compresenza di più aggravanti, dell'assenza di condotte riparatorie e di prelievo interamente abusivo. Al riguardo, va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione , specie se fa pena viene fissata nei limiti del medio edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna delLricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur