CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14621/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria n. 2930/2024, depositata l'8novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11241/2025Numero sezionale 2192/2026Numero di raccolta generale 14621/2026Data pubblicazione 17/05/20261. – La controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento n.TD5040100544/2012 notificato il 27 novembre 2012, per l'annod'imposta 2009 ai fini IRES, IRAP e IVA, emesso a seguitodell'attività di verifica nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] edell'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] L. Auditore, cui la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] eralegata da un rapporto consortile. L'attività di verifica era finalizzataa verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali perbeneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazionisportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289 del 2002, art.148 d.P.R. n. 917 del 1986 e art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Sispecificava, infatti, che l'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] insieme all'A.S.D.[OSCURATO:PERSONA] L. Auditore era legata da un rapporto consortile alConsorzio Daippo, gestore dell’unica struttura presente sulterritorio "[OSCURATO:PERSONA]" e titolare di una convenzione con ilComune di Crotone per la realizzazione del progetto "integrazionein acqua". All’esito dei rilievi risultava che l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] eraorganizzata per svolgere attività di tipo agonistico-istituzionale eper fornire l’uso della piscina secondo modalità e caratteristiche dinatura commerciale, congiuntamente all’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] L.Auditore. Dal punto di vista fiscale emergeva che la contribuenteometteva la presentazione della dichiarazione (ai fini impostedirette, IVA e il 770) e non adempieva ad alcun versamento diimposta. I verbalizzanti riscontravano anche la mancanza diraccordo tra le voci del conto economico, la mancata istituzione,tenuta e conservazione delle scritture contabili, e, per quantoconcerneva le spese documentate, rilevavano che le fatture diacquisto, non tenute secondo norma, si riferivano unicamente adesborsi di natura istituzionale. Pertanto, la Direzione provinciale diCrotone procedeva ad una ricostruzione indiretta del redditoNumero registro generale 11241/2025Numero sezionale 2192/2026Numero di raccolta generale 14621/2026Data pubblicazione 17/05/2026secondo quanto disposto dagli artt. 39, comma 2, art. 41 del d.P.R.n. 600 del 1973 e art. 55, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972erideterminava le imposte.L'associazione proponeva ricorso avverso l'avviso diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Crotone con la sentenza n.1525/02/2018, depositata il 28 agosto 2018, accoglieva il ricorso.Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponeva attodi appello.Si costituiva la contribuente chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 1808/01/2020, depositata il 4 agosto 2020, laCommissione tributaria regionale di Calabria respingeva l’appello.Avverso la decisione di secondo grado l'Agenzia delle entrateproponeva ricorso in cassazione.La Corte di cassazione con ordinanza n. 26360/2022depositata il 7 settembre 2022, accoglieva il ricorso propostodall'Ufficio con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Calabriain diversa composizione.2. – La ASD [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso in riassunzione.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio diriassunzione.Con sentenza n. 2930/02/2024, depositata l’8 novembre 2024,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriaaccoglieva il ricorso.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 11241/2025Numero sezionale 2192/2026Numero di raccolta generale 14621/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986 e art.4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2697 c.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte di giustiziatributaria di secondo grado, in sede di riassunzione, sarebbeincorsa nella violazione e/o falsa applicazione della normativaindicata in rubrica per aver annullato l'avviso di accertamentoimpugnato senza verificare, in concreto, l'effettivo eserciziodell'attività dell'Associazione in rapporto alle finalità statutarie.Al riguardo, dalla documentazione acquisita e dalle risultanzedel processo verbale di constatazione emergerebbe chel’associazione svolgesse attività non riconducibili ai fini statutari (“ilmiglioramento psico-fisico e morale della collettività favorendo ladiffusione e la pratica sia agonistica dilettanti che didattica e dipropaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività”),quali la gestione della piscina “Pertini” mediante l’offerta di corsi dinuoto e servizi a frequentatori non associati, con corrispettivivariabili e modalità assimilabili ad abbonamenti per servizi specifici,privi delle caratteristiche proprie del rapporto associativo(partecipazione alla vita sociale, uniformità delle quote, vincoloassociativo). Inoltre, il registro ingressi attesterebbe l’accesso diutenti non abituali con pagamento ad ingresso, evidenziando unagestione tipicamente commerciale. In tal modo, il giudice avrebbeomesso di accertare il reale rispetto dei requisiti sostanziali perl’accesso alle agevolazioni, addossando impropriamenteall’Amministrazione l’onere di provare l’insussistenza deipresupposti agevolativi, in contrasto con la normativa di settore econ i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.1.1. – Il motivo è fondato.Numero registro generale 11241/2025Numero sezionale 2192/2026Numero di raccolta generale 14621/2026Data pubblicazione 17/05/2026In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'impostaprevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delleassociazioni non lucrative, dipende non solo dall'elemento formaledella veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento dicontribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tuttoestrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invecerilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausolerelative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'attocostitutivo o nello statuto (Cass. n. 10393/2018).Inoltre, ai fini del rispetto delle condizioni soggettive occorreche le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statutodell'ente risultino conformi a quanto indicato nell'art. 148, comma8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto,durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto el'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità abeneficio degli associati (Cass. n. 553/2023).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado ha fatto un'errata applicazione dei principi indicati dallagiurisprudenza di questa S.C., addossando all'Agenzia delle entratel'onere di dimostrare il carattere commerciale dell'attività svolta. Alriguardo, parte ricorrente ha evidenziato numerosi elementi dicriticità, che sono stati posti alla base dell'esclusione del caratterenon lucrativo delle prestazioni svolte. In questo modo, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado ha invertito l'onere della provaai fini del conseguimento delle agevolazioni tributarie previstedall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, spettando all'associazionedilettantistica dare prova, al di là dell'elemento formale della vestegiuridica, del rispetto e dell'attuazione delle disposizioni checaratterizzano il rapporto ideale proprio degli enti non lucrativi.Numero registro generale 11241/2025Numero sezionale 2192/2026Numero di raccolta generale 14621/2026Data pubblicazione 17/05/20262. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti