CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 15522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5151‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente e controricorrente incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei curatori, dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio legale sito in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, è elettivamente domiciliato; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: Imposta regionale sulla benzina per autotrazione avverso la sentenza n. 6324 / 0 2 / 2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 22luglio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in fallimento, impugnava diversi atti di contestazione per omesso versamento negli ann i dal 2013 al 2016 dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione,emessi dall’Agenzia delle dogane sulla scorta dei processi verbale di constatazione della G.d.F e dei dati risultanti dal sistema informativo doganale AIDA e di quelli forniti dalla Regione Campania. 2. A seguito di rideterminazione delle imposte dovute dalla società contribuente in conseguenza dell’annullamento in autotutela delle pretese avanzate per gli anni 2013, 2014 e 2015, la CTP di Salerno, riuniti i separati ricorsi proposti dalla società avverso i diversi atti impositivi, li rigettava confermando gli atti impugnati «come rimodulati dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni». 3. La società contribuente impugnava detta statuizione dinanzi alla CTR che con la sentenza in epigrafe indicata l’accoglieva limitatamente all’imposta dovuta dalla contribuente per l’impianto situato a [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso era adibito a mero deposito di carburante destinato alla distribuzione presso gli impianti della stessa società senza alcuna erogazione in favore di terzi. Confermava, invece, gli altri atti impositivi, non oggetto di annullamento in autotutela, e quindi riferibili all’anno d’imposta 2016, ritenendo che tenuta al pagamento dell’imposta fosse la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a nulla rilevando che la stessa avesse concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’azienda costituito dalle stazioni di servizio individuate a presupposto dell’imposta in quanto «l’affitto del ramo d’azienda non comporta il trasferimento delle autorizzazioni in capoall’affittuario». 4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o , illustrato con memoria ; l’intimato replica con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui a sua volta replica con controricorso l’Agenzia delle dogane. Il controricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. Con il motivo del ricorso principale , dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle dogane deduce l’omesso esame della licenza rilasciata alla società contribuente per l’impianto sito in [OSCURATO:PERSONA] anche per la vendita al minuto del carburante e non solo per il suo stoccaggio. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 3. Alriguardo vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia, secondo cui «In applicazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso. (Nella fattispecie, relativa a un giudizio di impugnativa di delibere societarie di approvazione dei bilanci, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di un'adeguata descrizione del contenuto dei bilanci stessi e degli atti intervenuti tra le parti, nonché dell'indicazione del fascicolo dove tali documenti sarebbero stati rinvenibili)» (Cass. n. 5478 del 2018). 4. Principio, questo appena sopra citato , ribadito anche da Cass. n. 29093 del 2018, secondo cui «I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'attoo il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava)», e, più recentemente, da Cass. n. 28184 del 2020, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchéla mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio diautosufficienza dal versante "contenutistico". (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero "localizzate" all'interno degli atti del procedimento)». 5. Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non si è attenuta ai suesposti principi giurisprudenziali avendo omessodi trascrivere o, quanto meno, di allegare al ricorso la licenza rilasciata alla società contribuente per l’impianto sito in [OSCURATO:PERSONA], peraltro affermando che di detta licenza si era semplicemente fatta menzione nell’originario ricorso della società contribuente e quindi senza neppure specificare se tale documento fosse stato comunque prodotto agli atti del giudizio. Inoltre, la ricorrente ha omesso anche di allegare o riprodurre, almeno nelle sue parti rilevanti, il processo verbale di constatazione della G.d.F. da cui, a dire della stessa ricorrente, risultava essere stat a accertata l’erogazione di carburanti anche dal predetto impianto. 6. Non coglie nel segno neppure l’argomentazione svolta nel motivo in esame con riferimento ad una presuntacontraddizione della sentenza impugnata, per avere la CTR dapprima affermato che dovesse considerarsi legittimato passivo d’imposta il concessionario dell’impianto e poi sostenuto che l’imposizione andasse ricondotta all’erogazione. Non vi è alcuna contraddizione in tale affermazione che distingue tra attività soggetta ad imposizione ( che per la CTR è quella dell’erogazione del carburante da impianti di distribuzione e non del suo stoccaggio ) e legittimato passivo d’imposta , individuato , sempre dal la CTR, nel concessionario dell’impianto. 7. Con il motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 389 del 1990, 13 della legge n. 549 del 1995, 3 della L.R. Campania n. 28 del 2003, nonché 255 e 2562 cod. civ. e 12 delle Preleggi. 8. Il motivo è fondato e va accolto. 9. Richiamando quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 9874 del 2017, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (c.d. IRBA) trova il proprio fondamento normativo nell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 secondo cui: "Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro[...]". 10. Il soggetto tenuto al pagamento di detta imposta, a seguito dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell ’art. 18 della predetta leggead opera dell’art. 3 , co mma 14 , della legge n. 549 del 19 95, è ora individuato dal comma 13 di tale ultima disposizione che prevede che "L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna Regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni [...]". 11. Pertanto, il soggetto passivo del rapporto tributario che viene ad instaurarsi con la Regione va individuato nel “concessionario” dell'impianto di distribuzione del carburante (ovvero per sua delega, ma in ipotesi qui ininfluente, nella società petroliferaunica fornitrice). 12. A questo assetto normativo si allinea la disciplina regionale Campania (art. 3 della legge reg. n. 28 del 2003) la quale, dopo aver istituito, su delega statale, l'imposta in questione, ed averne determinato la misura, ha poi stabilito (comma 3) che "L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese". 13. Successivamente, con l’art. 2, comma 2, della L.R. Campania n. 8 del 2004 è stato modificato il sopra citato art. 3 della L.R. 28/03, aggiungendo alla parola “concessionario” le seguenti "e dal titolare"; per poi addivenire alla formulazione del medesimo art. 3, così come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della legge reg. n. 15 del 2005: "L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d)”. 14. Pur all'esito di tale sviluppo normativo, resta pertanto ferma l'individuazione del soggetto debitore nel concessionario prefettizioovvero - qualora sia applicabile il regime di autorizzazione sindacale medio tempore introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 32 del 1998 - nel titolare dell'autorizzazione all'impianto. 15. Pertanto, sulla base del dato normativo di cui si è dato contezza, l’affermazione della CTR è errata in diritto perché non ha tenuto conto che, a seguito della cessazione del regime concessorio in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, per effetto della previsione contenuta nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 32 del 1998 (secondo cui «L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero dal 20 marzo 1998), soggetto passivo ai fini dell’imposta in esame è il concessionario ovvero il titolare dell’autorizzazione all’impianto. 16. Per quest’ultimo l’art. 14 della L.R. Campania n. 8 del 2013 ha disciplinato l’ipotesi del “Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione”, prevedendo, al comma 1, che «Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l’avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, alla Regione, all’Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco», al comma 2, che «Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1» e al comma 3 che «Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 13», ovvero quelli di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59 del 2010 17. Nel caso di specie la controricorrente ha documentalmente provato ‒ ma la circostanza neppure è contestata dall’Agenzia delle dogane ‒ di aver tempestivamente provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dal citato art. 14 della L.R. Campanian. 8 del 2013, per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione alla distribuzione del carburante per autotrazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della stipula, con atto del 20/11/2015, del contratto di affitto del ramo di azienda; titolarità espressamente riconosciuta dalla stessa Agenzia delle dogane con nota del 27 marzo 2017 e con decorrenza dal 16/12/2015 al 15/12/2017, restando del tutto irrilevante ai fini della decorrenza della sottoposizione all’IRBA della società affittuaria, la data di registrazione del contratto di affitto alla Camera di commercio, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella memoria, che neppure specifica tale data. 18. Da quanto detto consegue che nel caso di specie soggetto passivo d’imposta per il periodo preso in considerazione (anno d’imposta 2016) è l’affittuario del ramo d’azienda ([OSCURATO:SOCIETA].) quale titolare dell’autorizzazione legittimamente ed anteriormente trasferitagli dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 19. Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente limitatamente all’anno d’imposta 2016.20. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia soccombente mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuentelimitatamente all’anno d’imposta 2016. Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor